Compravendite immobili

Obblighi durante i contratti di compravendita degli immobili

L’articolo 35 comma 2 del DL 112/2008 convertito con Legge 133/2008 ha abrogato l’articolo 13 del DM 37/2008, cancellando l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti all’interno degli edifici.

Per quanto riguarda l’Attestato di certificazione energetica (ACE) da redigere nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, il punto 9 dell’allegato A del DM 26/06/2009 permette l’autodichiarazione sulla classe energetica, infatti cita testualmente:

9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
– l’edificio è di classe energetica G;
– i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.”

IVA al 10% per lavori di manutenzione

Per i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, dal 1° ottobre 2006 è scesa al 10 %.
Infatti l’art. 35, comma 35-ter, della Legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione comunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla lettere a. e b. della predetta Legge n. 457/78), l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006.

L’agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.

Al fine di chiarire le modalità di calcolo valga il seguente esempio.
Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
a. costo complessivo dell’intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.
Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000
Imponibile IVA agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000 (qui si pagherà un’IVA pari a 200 euro)
Imponibile IVA al 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500 (qui l’IVA sarà pari a 300 euro)

Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l’Iva al 10 %.
Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l’Iva agevolata e l’eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato
autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato con IVA al 10 %.

L’aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:
1) materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
2) materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
3) prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
4) prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest’ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10% (ma in questo caso il cliente finale paga comunque il 10% di iva agevolata sulla ristrutturazione).