Manodopera in fattura

Le Leggi 244/2007 e 203/2008 hanno prorogato fino al 2012 la detrazione del 36%. Il vincolo di inserire in fattura il costo della manodopera della ditta edile è stato introdotto dalla Legge 248/2006. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituiva la l’ipotesi di decadenza dell’agevolazione fiscale.

L’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 11/E/2007, aveva chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo, specificando i criteri e le modalità di indicazione del costo della manodopera.

Il DL 70/2011 con l’articolo 7 comma 2 lettera r) ha abrogato l’articolo 1, comma 19, della Legge 244/2007, eliminando l’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata esclusivamente negli interventi che danno diritto alla agevolazione per recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre la circolare ministeriale 12/E del 19/02/2008 ha chiarito che l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta neppure per fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni.

Classe energetica negli annunci immobiliari

Continua il percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui consumi energetici assorbiti per il riscaldamento degli immobili del patrimonio edilizio italiano, in tale senso lo stato ha stabilito una serie di interventi normativi indirizzati a rendere sensibile l’opinione pubblica sulle prestazioni energetiche degli immobili e contemporaneamente ad agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia energetica.
A tal riguardo l’articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28/2011 modifica l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 introducendo dal 01/01/2012, con il comma 2-quater, l’obbligo di riportare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica dell’immobile.
Tale vincolo è valido per tutti i trasferimenti a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, anche per gli annunci pubblicati online e quelli relativi alle vendite giudiziarie.

Progetto Centrale termica

Il DM 37/2008 obbliga a predisporre il progetto dell’impianto di riscaldamento redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, nel caso di l’installazione e trasformazione di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate.
Il DM 01/12/1975 fornisce le regole di sicurezza sui generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione e con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica e potenza superiore a 35 kW. Il decreto prevede un iter procedurale finalizzato ad ottenere l’omologazione dell’impianto termico da parte dell’INAIL (ex-ISPESL), che comprende: la denuncia di impianto con allegato il progetto, l’ottenimento del parere favorevole, la visita omologativa ed il rilascio del libretto matricolare. La raccolta R edizione 2009, elaborata ai sensi del DM 01/12/1975, definisce le specifiche tecniche applicative da seguire per la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto di riscaldamento.
Tali prescrizioni riguardano il dimensionamento ed il posizionamento dei componenti e tengono conto: del tipo di vaso (aperto o chiuso), della pressione dell’impianto (inferiore o superiore a 5 bar), della potenza totale dei generatori, della presenza o meno della valvola di intercettazione del combustibile, del dislivello tra vaso e valvola di sicurezza, ecc… .
Inoltre è necessario valutare la possibilità di gelo di tubazioni e recipienti, verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di controllo e di protezione.
Come ultimo, ma non meno importante, si devono rispettare i requisiti di prevenzione incendi obbligatori per impianti > 35 kW, per quanto riguarda la posizione del locale di centrale termica, le caratteristiche REI delle sue strutture, la segnaletica di avviso, gli estintori, la conformità dell’impianto elettrico

Abolita comunicazione 36% Agenzia Entrate Pescara

L’obbligo di inviare la comunicazione, prima dell’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara, per accedere alle detrazione del 36% è stato abolito dal DL 70/2011. Quindi non è più necessario nessun adempimento verso l’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile, con il provvedimento n. 149646 pubblicato il 02/11/2012, fornirne l’elenco dei documenti che il contribuente deve conservare per eventuali accertamenti:
– le abilitazioni amministrative richieste per legge (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
– la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– la delibera assembleare di approvazione dei lavori (interventi condominiali) e la tabella millesimale;
– la dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile;
– la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl (se obbligatoria);
– le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
– le ricevute dei bonifici di pagamento.