Proroga adempimenti antincendio

Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 07/10/2011, definisce le nuove modalità operative, procedure e semplificazioni di prevenzione incendi.

In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 07/08/2012 è stata prorogata di un anno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio.
Slitta al 07/10/2013, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc..).

Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso. Ciò non toglie che nel frattempo, i titolari devono approntare le minime misure di sicurezza antincendio necessarie per compensare il rischio attualmente presente nello svolgimento dell’attività.

Nuove attività prevenzione incendi

Il DPR 151/2011 ha introdotto una serie di nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.

Nello specifico, si riferiscono:
– ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
– attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
– grandi complessi terziari o per il terziario;
– strutture turistico-ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nuova versione Docfa

La Circolare 2/2012 dell’Agenzia del Territorio informa sull’aggiornamento della versione del programma Docfa per la compilazione automatizzata dei dati catastali, per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.

La nuova versione del programma (4.00.1) sarà obbligatoria dal 01/12/2012; fino al 30/11/2012 è ancora possibile utilizzare la versione precedente (Docfa 4.00).
Le novità sostanziali del programma riguardano:
– l’introduzione di nuove tipologie di documenti: A. dichiarazione resa ai sensi del DM 26/07/2012 per i fabbricati rurali di nuova costruzione; B. dichiarazione resa ai sensi del DL 201/2011 per fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni;
– la nuova causale di variazione “richiesta ruralità”, utilizzata in combinazione con la tipologia di documento 1, per la presentazione di variazioni semplificate;
– l’invio degli atti di aggiornamento e dei relativi allegati mediante il sistema telematico “SisTer”;
– la possibilità di allegare, attraverso l’invio telematico dei dati, anche altri documenti oltre al classico documento docfa.