Permesso Vigili Fuoco per strutture ad uso terziario ed industriale

L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività

Rinnovo CPI attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77

I responsabili delle attivita’ delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (reti gas, oleodotti, grandi aziende, alti edifici, ecc..) dell’Allegato I al DPR 151/2011, in possesso del certificato di prevenzione incendi, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini:
a) entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/1988;
b) entro 8  anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;
c) entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e 07/10/2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento).

Parere Vigili Fuoco per demolizione veicoli

Le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco dal 07/10/2011, ai sensi del nuovo DPR 151/2011, e sono individuate al punto 55 dell’allegato 1 al decreto.

Con il vecchio DM 16/02/1982 le auto-demolizioni non erano soggette all’autorizzazione di prevenzione incendi, mentre con il nuovo decreto sono state inserite nell’elenco ed equiparate alla vecchia attività sui “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali”.

I responsabili di queste attività devono presentare il progetto dell’impianto al comando locale dei Vigili del Fuoco per la valutazione dello stesso, ed una volta ottenuto il parere favorevole presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Quindi tutte le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2, in base alla superficie dell’impianto devono seguire questo iter procedurale per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – non applicabile;
B – fino a 5.000 m2 (valutazione progetto e SCIA);
C – oltre 5.000 m2 (valutazione progetto, SCIA e visita per CPI).

La mancata presentazione del Progetto e della SCIA ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni amministrative, penali e la sospensione dell’attività commerciale.

Adeguamento antincendio strutture alberghiere

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto e non ancora conformi alla normativa di prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del Decreto del 16/03/2012.

Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31/12/2013.

Le strutture ricettive per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 09/04/1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

Certificato di prevenzione incendi in scadenza

I responsabili delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, che sono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo devono presentare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, come è prescritto ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del DPR 151/2011, con allegate le dichiarazioni e le certificazioni redatte da un esperto professionista antincendio.

Semplificazioni VVF strutture sanitarie

Il Decreto Legge 158 del 13/09/2012, in materia di prevenzione incendi negli ospedali, case di riposo, laboratori, prevede l’adozione di una disciplina semplificata per le strutture esistenti al 26/12/2002, data di entrata in vigore del DM 2002 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private).

In particolare, sono previste:
– definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
– previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.