In attesa delle nuove linee guida per l’APE

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per comprovare la prestazione energetica di un edificio e fornire le raccomandazioni per migliorarne l’efficienza.
L’APE diventa obbligatorio in tutti i casi di nuova costruzione, vendita, ma anche trasferimento a titolo gratuito (donazioni, ..) o locazione dell’immobile.
L’obiettivo è quello di costruire “Edifici a Energia Quasi Zero” (EEQZ), infatti i nuovi fabbricati pubblici dovranno essere tutti EEQZ dal 31/12/2018; mentre le costruzioni private devono rispettare questo vincolo dal 01/01/2021.
Il DL 63/2013 convertito con la Legge 90/2013, prevede la stesura di nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici, infatti queste devono essere adeguate alla direttiva 2010/31/UE.
Infine è prevista anche la predisposizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, cioè un catasto energetico degli edifici.

Attestato di Prestazione Energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2013 (Anno X – Numero 9) intitolato “Attestato di Prestazione Energetica”.

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute o locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

News su detrazioni al 50% sui mobili
Il DL 63/2010 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese agevolate per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. L’agenzia delle entrate chiarisce con la circolare 29/E, a titolo esemplificativo, che i mobili detraibili sono letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe almeno A+ (A per i forni). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 quali frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nelle Marche l’invio dell’ACE è solo online

La Regione Marche con la delibera di giunta n. 382/2013 sancisce che gli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici (ACE) potranno essere trasmessi solo tramite via telematica.
Inoltre istituisce il Registro dei Certificati Energetici e la banca dati regionale per la consultazione e l’invio dei dati energetici da parte dei tecnici certificatori.
In tal modo è possibile eseguire il monitoraggio del livello di efficienza energetica del patrimonio edilizio regionale. Tale possibilità era stata prevista dal DM 26/06/2009 (Linee guida nazionali).

Controlli sugli Attestati Energetici in Toscana

Dal 01/03/2013 il comune di Firenze ha avviato i controlli a campione sugli Attestati di Certificazione Energetica (ACE) e sui progetti degli impianti tecnologici depositati presso gli uffici comunali.
Tramite il metodo del sorteggio è verificate la regolarità e la completezza delle pratiche relative a progetti e a certificati energetici; inoltre, per gli ACE, è valutata la congruità e la coerenza dei dati progettuali e la metodologia di calcolo utilizzata, quindi un controllo anche sostanziale oltre che formale.
Sono sorteggiati ogni anno un campione pari al 4% degli ACE presentati nell’anno solare precedente; detto campione è rappresentato per metà dagli attestati relativi ad edifici con classe energetica “A” e per l’altra metà dagli edifici con classe inferiore.

Rete idranti nelle attività commerciali

Il recente decreto sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, DM 27/07/2010, impone l’obbligo della dotazione di apposita rete di naspi e/o idranti progettata, installata, collaudata e gestita secondo le norme di buona tecnica vigenti, cioè in base alla UNI 10779:2007. Il livello di pericolo minimo richiede la predisposizione di 2 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4 naspi con portata ≥ 35 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar. L’alimentazione idrica deve garantire una durata superiore a 30 minuti, ciò significa che è necessario allestire dei serbatoi di accumulo dedicati, cioè adibiti ad esclusivo uso antincendio, che assicurano la quantità d’acqua necessaria in caso d’emergenza. Inoltre i serbatoti sono collegati ad un gruppo pompe, alimentato da un gruppo elettrogeno d’emergenza nel caso di assenza d’energia elettrica.
Questa disposizione risulta tanto severa per il fatto che tali ambienti hanno generalmente un carico di incendio molto elevato, superiore a 400 MJ/mq (22,8 kg legna equivalente/mq), e pertanto richiedono un’attenzione particolare nella predisposizione dei dispositivi di spegnimento degli incendi.

Attestato Energetico come dichiarazione sostitutiva

Il Certificato Energetico diventa una dichiarazione sostitutiva ed ai sensi del DPR 445/2000 va allegata anche la copia della carta d’identità del Certificatore Energetico abilitato.
Tutto ciò per garantire i requisiti di indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
L’Attestato di Certificazione Energetica “ACE” ha il valore di un atto pubblico, con la responsabilità diretta civile e penale del tecnico che lo firma, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale che cita: “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

Norme sull’Attestato di Certificazione Energetica

Il DLgs 192 ha subito innumerevoli modifiche dalla sua emanazione nel 2005, modificato dal DLgs 311/2006 per recepire la Direttiva 2002/91/CE, poi successivamente dalla Legge 99/2009, dalla Legge 56/2010 e dal DLgs 28/2011.
Infine sono stati introdotti il Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (DPR 59/2009) e le Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009).

Sostituzione maniglioni antipanico

A febbraio 2013 è scaduto il termine ultimo per la sostituzione e l’installazione dei maniglioni antipanico, non marcati CE, sulle vie di fuga nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco. Infatti da tale data i dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio, devono avere il marchio CE.
Tale disposizione è stata introdotta dal DM 03/11/2004 poi modificato dal DM 06/12/2011, che prorogava la scadenza per la sostituzione appunto a febbraio 2013.
I nuovi maniglioni, oltre ad avere la marcatura CE, devono essere conformi alla norma UNI EN 179 o alla norma UNI EN 1125 in base al tipo di attività (affollamento) e alle condizioni di utilizzo (apertura al pubblico).

Autorizzazioni per le centrali termiche

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Settembre 2013 (Anno X – Numero 8) intitolato “Autorizzazioni per le centrali termiche”.

I documenti necessari per l’installazione e la conduzione di un impianto termico variano in base alla sua dimensione e configurazione, per questo qui sotto si forniscono precise indicazioni sui casi in cui sono obbligatorie le diverse autorizzazioni.

Chi deve redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto termico?
La ditta realizzatrice. Al termine dei lavori, dopo le indispensabili verifiche sulla efficienza e funzionalità dell’impianto, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, a cui è allegato lo schema dell’impianto con la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita, ai sensi del DM 37/2008.

Quando si deve redigere il progetto dell’impianto gas?
Solo in alcuni casi. Il DM 37/2008 prescrive l’obbligo del progetto dell’impianto gas a servizio delle caldaie, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti per la distribuzione ed utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

Quando è richiesto il progetto dell’impianto termico?
Il progetto dell’impianto di riscaldamento, con il dimensionamento della caldaia, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali è prescritto dal DM 37/2008 solo in presenza di canne fumarie collettive ramificate.
Qui entra in gioco anche il DLgs 192/2005, che prescrive la relazione tecnica ai sensi della Legge 10/1991 nel caso di installazioni di impianti con potenze nominali del focolare maggiori di 100 kW, nella quale si esegue una diagnosi energetica dell’edificio con l’individuazione degli interventi di riduzione della spesa energetica, si indicano i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e sulla base della quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In quali casi serve la denuncia all’INAIL?
Per tutti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h, ai sensi del DM 01/12/1975 (titolo II).

Quali sono i principali componenti INAIL?
Le prescrizioni richieste agli impianti termici dalla regola tecnica del 2009, ai sensi del DM 01/12/1975, dipendono dal tipo di espansione (vaso aperto o chiuso), dal combustibile (gas, liquido o solido) e dall’utilizzo del calore (scambiatori, cogenerazione, pannelli solari, ecc..), ma in generale devono essere provvisti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
– vaso di espansione e targa generatore;
– valvola di sicurezza e di scarico termico;
– tubo di sicurezza e di carico;
– tubo troppo pieno e sfiato;
– termostato di regolazione e di blocco;
– pressostato di blocco;
– dispositivo di protezione livello minimo;
– canna fumaria con foro d’ispezione;
– termometro con pozzetto di controllo;
– manometro con rubinetto di controllo.

Quando si richiede il parere ai Vigili del Fuoco?
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è obbligatoria per tutti gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 74).

Quali sono le disposizioni base di prevenzione incendi?
Tutti gli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 30.000 kcal/h devono rispettare, come richiesto dal DM 12/04/1996, le successive regole tecniche:
– valvola esterna di interruzione del combustibile;
– sezionatore esterno dell’energia elettrica;
– superficie di aerazione dei locali;
– resistenza al fuoco delle strutture (REI 60);
– dichiarazione di conformità degli impianti;
– segnaletica di sicurezza ed estintori;
– altezza locale ed accessibilità al generatore.