Impianto evacuazione fumi naturale

La progettazione del sistema di evacuazione naturale dei fumi necessita l’analisi della struttura architettonica ed impiantistica esistente del locale. Infatti la soluzione SENFC (sistema di evacuazione naturale di fumo e calore) richiede la presenza di superfici apribili posizionate nella parte bassa del locale, per la ventilazione naturale dell’aria, oppure di macchine di ventilazione forzata che immettano aria nel locale. La progettazione di tali sistemi è eseguita in conformità alla norma tecnica UNI 9494-1:2012, considerando i seguenti parametri:
– Altezza locale
– Altezza libera da fumo (minima 0,5 m)
– Altezza strato di fumo (masi mo 2,5 m)
– Tempo allarme (0 minuti con impianto rilevazione)
– Tempo intervento squadre soccorso
– Tempo convenzionale sviluppo incendio
– Velocità propagazione incendio
– Gruppo dimensionamento

Requisiti del Certificatore Energetico

Il DPR 75/2013 introduce il nuovo Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici. Il Certificatore Energetico deve essere laureato, iscritto al proprio Albo ed essere in possesso dell’abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici ed alla progettazione d’impianti.
Altrimenti si dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica (durata minima di 64 ore), i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto 75/2013. I corsi dovranno essere accreditati e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Infine nel caso in cui il tecnico sia laureato ma non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e progettazione d’impianti) deve comunque operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste, oppure frequentare il corso di formazione da 64 ore.

Libretto della caldaia allegato all’APE

All’attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato il libretto d’impianto dell’edificio per provare il rendimento dell’impianto termico di climatizzazione invernale.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, e quindi di assenza dei controlli e del libretto d’impianto, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Senza libretto d’impianto l’attestato APE scade l’anno successivo a quello in cui è redatto.

Invio Attestati Energetici solo online per l’Abruzzo

La Regione Abruzzo ha creato un sistema informativo per l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) da parte dei tecnici abilitati, grazie alla proficua collaborazione con l’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con l’obiettivo di facilitare la gestione amministrativa della procedura di certificazione, sostituendo l’invio cartaceo degli APE con la trasmissione telematica.

Nullità dei contratti senza APE

La Legge 90/2013 prevede l’Attestato di Prestazione Energetica per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e gratuito (donazioni, ..) e per i contratti di locazione.
L’obbligo di allegazione dell’APE vale nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e per i contratti di leasing e l’affitto di azienda. Quindi l’obbligo non si applica ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un rapporto di locazione esistente.
La norma stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità del contratto. Inoltre la nuova disciplina prevede che la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato.

Attestato di Prestazione Energetica

10/11/2013

Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 oltre ad aumentare le detrazioni dal 55% al 65% ed ampliare all’acquisto dei mobili quelle del 50%, ha imposto l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica anche quando si ha trasferimento di immobili a titolo gratuito, oltre al caso di compravendita onerosa.

Fondamentale è considerare i tempi e le modalità di esecuzione dell’obbligo, infatti il proprietario deve rendere disponibile l’APE (attestato di prestazione energetica) al potenziale acquirente all’avvio delle trattative e consegnarlo alla stipula del contratto; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Non è possibile stipulare l’atto notarile in assenza dell’APE, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

APE per gli edifici pubblici

Nel caso di edifici pubblici oppure utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 90/2013 e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Metodo di calcolo transitorio per l’APE

In attesa dell’emanazione dei decreti sulla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce questo dettaglio con la Circolare 07/08/2013, per risolvere i dubbi sull’applicazione della normativa tecnica per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2013 di conversione del DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
In realtà si tratta solo di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, per il recepimento della recente direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.
Quindi aspettiamoci ulteriori cambiamenti sul metodo di calcolo dell’attestato di prestazione energetica (APE).

Multe per annunci immobiliari senza classe energetica

Le agenzie immobiliari che non esibiscono sull’annuncio immobiliare la classe energetica rischiano rilevanti sanzioni amministrative. Infatti in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dalla Legge 90/2013 articolo 6 comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

Sanzioni salate per la mancanza dell’APE

La Legge 90/2013 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 su “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013), prevede sanzioni salate per la mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Infatti in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è applicata nel caso di vendita di edifici o di unità immobiliari.
Infine in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.