Impianto di rilevazione incendio

Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011) è spesso richiesta l’installazione di sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio, i quali hanno la funzione di rivelare automaticamente un principio d’incendio e segnalarlo nel minore tempo possibile. I sistemi fissi di rivelazione manuale permettono invece una segnalazione nel caso l’incendio sia rivelato dall’uomo. In entrambi i casi, il segnale di allarme incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una centrale di controllo e segnalazione ed eventualmente ritrasmesso ad una centrale di ricezione allarmi e intervento.

Un segnale di allarme acustico e/o luminoso può essere necessario anche nell’ambiente interessato dall’incendio ed eventualmente in quelli circostanti per soddisfare gli obiettivi del sistema. Lo scopo di questi sistemi è di:

  • favorire un tempestivo esodo delle persone, animali nonché lo sgombero di beni;
  • attivare i piani di intervento;
  • attivare i sistemi di protezione contro l’incendio e le misure di sicurezza.

Il sistema fisso automatico di rivelazione d’incendio comprende:

  • rivelatori automatici d’incendio;
  • punti di segnalazione manuale;
  • centrale di controllo e segnalazione;
  • apparecchiatura di alimentazione;
  • dispositivi di allarme incendio (ottico/acustici).

La  norma di riferimento è la UNI 9795:2010 su “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”.

APE e libretto dell’impianto

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito gli aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) introdotto dal DL 63/2013 e convertito in Legge 90/2013. Con la nota del 09/09/2013 è fornito un secondo chiarimento sull’eventualità di allegare all’APE il libretto dell’impianto, infatti l’articolo 6 del DLgs 192/2005 sostiene che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”.

Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito materialmente all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità del contratto notarile, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno.