Rinvio dell’adeguamento antincendio per le strutture turistico ricettive

L’articolo 11 del DL 150/2013 proroga i termini previsti per l’adeguamento obbligatorio delle strutture turistico ricettive alle disposizioni di prevenzione incendi. La nuova scadenza slitta al 31/12/2014, per le strutture con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il DM 16/03/2012.
Le strutture interessate sono:
– Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
– Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Aprile 2014 (Anno XI – Numero 4) intitolato “Contabilizzazione del calore”.

I costi del riscaldamento degli edifici sono spesso causa di interminabili liti condominiali per la giusta ripartizione della spesa in rapporto ai benefici conseguiti. La contabilizzazione di calore può risolvere definitivamente il problema, infatti in questo modo si paga quello che si consuma e ci si riscalda solo quando serve, in pratica si uniscono i vantaggi del centralizzato (alta efficienza, unico impianto) alla flessibilità dell’autonomo (orari d’accensione variabili, temperatura regolabile a piacere). Vediamo di cosa si tratta!

Cosa è la contabilizzazione?
Il sistema di contabilizzazione individuale del calore permette di determinare la quantità di energia effettivamente consumata in ogni appartamento. In questo modo è possibile usare il riscaldamento quando serve, chiudendo i radiatori se si esce di casa, e pagando solo i propri reali consumi di gas. Inoltre è consentito mantenere acceso l’impianto in maniera continuativa, 24 ore su 24, con due livelli di regolazione della temperatura (diurno/notturno), come specificato nel DPR 74/2013.

Come si realizza?
In base allo schema impiantistico esistono diverse soluzioni tecnologiche, ma la maggior parte dei nostri edifici ha una distribuzione verticale del calore, cioè con più colonne montanti, ed in questi casi è necessario posizionare un ripartitore di calore (misuratore) ed una valvola termostatica (regolatore) su ogni radiatore, ed installare nel locale caldaia un sistema di misurazione dell’energia termica totale fornita al circuito d’acqua calda.

Cosa fa un ripartitore?
Il ripartitore elettronico di calore è in grado di rilevare la differenza di temperatura che esiste tra il termosifone e l’ambiente, e permette di stimare l’energia fornita dal radiatore alla stanza tramite l’utilizzo di opportuni algoritmi di calcolo.

Cosa è una valvola termostatica?
La valvola termostatica regola la temperatura all’interno di ogni stanza, interrompendo automaticamente l’afflusso d’acqua calda al radiatore quando si raggiunge la temperatura selezionata sulla manopola. La valvola è costituita da un elemento idraulico di intercettazione, un elemento di azionamento per regolare l’otturatore, ed un elemento termico sensibile alla temperatura.

Vantaggi rispetto all’impianto autonomo?
L’installazione di un sistema di contabilizzazione è molto più conveniente rispetto alla trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti autonomi, questi sono i vantaggi per l’utente che mantiene la caldaia condominiale:
– si evitano i costi per i lavori di trasformazione;
– non serve rompere i muri ed i pavimenti;
– non si devono costruire nuove canne fumarie fino al colmo del tetto per ogni caldaia;
– non servono altre tubature per l’acqua ed il gas;
– la caldaia è professionale e la sua vita è più lunga;
– il rendimento è maggiore e si consuma meno gas;
– il costo della manutenzione è inferiore perché è suddiviso tra tutti i condomini;
– la responsabilità dell’impianto è dell’amministratore e la sicurezza è seguita con più attenzione.

Quanto costa l’intervento?
Un intervento di contabilizzazione del calore per singolo corpo scaldante e di regolazione ambiente con le valvole termostatiche installate su tutti i radiatori, costa circa 50 € per ogni valvola termostatica, 100 € per ogni ripartitore, e 3.000 € per il conta-calorie in centrale termica. Il risparmio sul gas è almeno di 150 € annui per condomino, ed il tempo di ritorno dell’investimento è di 5 anni.

Conclusioni
In conclusione la caldaia condominiale centralizzata con la contabilizzazione del calore è più efficiente, ha una maggiore sicurezza e le spese per la manutenzione sono miniori, inoltre i costi sono legati al consumo, ci si riscalda quando serve, si può regolare la temperatura di ogni stanza come si vuole, e se si effettua la sostituzione del generatore esistente con una caldaia a condensazione si possono sfruttare le detrazioni del 65% sulle spese sostenute!

Multe per mancanza APE

01/05/2014

La normativa sulla mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica nei contratti è stata rimaneggiata diverse volte negli ultimi mesi. Inizialmente la Legge 90/2013 ha introdotto la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (comma 3-bis articolo 6). Poi il DL Destinazione Italia ha sostituito la nullità del contratto per l’assenza dell’APE con una multa da 3.000 a 18.000 euro (nuovo comma 3 nell’articolo 6). Infine la Legge di Stabilità per il 2014 fa riferimento di nuovo al comma 3 bis sulla nullità dei contratti in mancanza dell’APE, provocando non poche incertezze. Finalmente il Ministro Cancellieri ha chiarito che la Legge di stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia, quindi restano valide le multe previste.
Riassumendo la normativa vigente in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici, si trovano le seguenti sanzioni:
– il costruttore o il proprietario degli edifici di nuova costruzione o di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con una multa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il venditore o l’acquirente dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il locatore o il locatario è punito con la sanzione tra 300 euro e 1.800 euro.
– l’agenzia immobiliare è punita con una multa tra a 500 euro e 3.000 euro.
Nel caso in cui l’APE non venga allegato ai contratti, entrambe le parti sono soggette al pagamento della sanzione, in solido e in parti uguali.