DOCET non più valido

La norma UNI TS 11300 Parte 1 e 2 è stata aggiornata il 02/10/2014. L’aggiornamento introduce significative modifiche rispetto alla versione precedente, una vera e propria rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti.
Inoltre il CTI ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo (software) alle norme UNI TS 11300-1:2014, UNI TS 11300-2:2014, UNI TS 11300-3:2010, UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, che sostituisce i 2 regolamenti precedentemente in vigore.
Solo i software con la certificazione rilasciata dal CTI possono essere utilizzati per redigere gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), o nelle more del suo rilascio, i software con la dichiarazione sostitutiva del produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2009.
Per questo motivo il metodo di calcolo utilizzato dal DOCET non è più idoneo per determinare la prestazione energetica dell’edificio, perchè non conforme alle nuove norme tecniche UNI TS 11300.
Il DOCET non può più essere utilizzato dal 02/10/2014.
Sul sito del DOCET è presente in primo piano la seguente informativa: “Si comunica che dal giorno 2 ottobre 2014 non è più possibile utilizzare DOCET per redigere certificati APE”.

Verifiche periodiche delle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Novembre 2014 (Anno XI – Numero 10) intitolato “Verifiche periodiche delle caldaie”.

Conoscere la corretta frequenza con la quale controllare le caldaie di casa non è affatto semplice. Il controllo dei fumi dell’impianto e le manutenzioni periodiche sono la stessa cosa? Le verifiche devono essere eseguite ogni 2 o 4 anni? Vediamo in dettaglio come si articola la norma di riferimento, il DPR 74/2013.

Frequenza dei controlli sui fumi
L’articolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, che riguarda la verifica del rendimento del generatore di calore (il cosiddetto bollino verde della provincia di Roma). La periodicità dei controlli sui fumi è indicata nell’Allegato A al Decreto:
– ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido con una potenza inferiore ai 100 kW (annuale se > 100 kW);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas metano o gpl (biennale se > 100 kW);
– ogni 4 anni per i condizionatori e le pompe di calore elettriche con una potenza termica superiore a 12 kW (biennale se > 100 kW).
Inoltre i controlli di efficienza energetica devono essere realizzati all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, nel caso di sostituzione del generatore di calore o di interventi che modificano l’efficienza energetica. Al termine delle operazioni di controllo il manutentore provvede a redigere uno specifico rapporto che trasmette alla Regione.

Frequenza delle manutenzioni
In aggiunta ai controlli sui fumi della caldaia, devono essere eseguite anche le operazioni di verifica dell’impianto termico con la periodicità contenuta nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice. Qualora queste non siano più disponibili, si devono seguire le prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante. Se non sono reperibili neanche queste ultime, i controlli devono essere eseguiti secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Quindi sono gli installatori ed i manutentori degli impianti termici che devono definire (in forma scritta) e dichiarare all’utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
Generalmente i fabbricanti delle caldaie domestiche suggeriscono una ispezione generale annuale, ed un controllo approfondito ogni 2 anni. La normativa tecnica di riferimento per il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW;
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili.

Operazioni di controllo
Queste sono alcune delle operazioni di controllo eseguite dal personale qualificato per mantenere nel tempo il corretto funzionamento della caldaia:
– efficienza valvola gas, flussometro, termostati;
– funzionamento circuito evacuazione fumi;
– tenuta della camera stagna;
– ostruzione del sistema evacuazione condense;
– pulizia del bruciatore e dello scambiatore;
– incrostazioni dell’elettrodo libero;
– linea gas a tenuta;
– corretta pressione dell’acqua;
– pompa di circolazione non bloccata;
– vaso d’espansione carico;
– pressione portata gas a norma;

Nuovo libretto di caldaia
Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua “carta di identità”, infatti esso riporta tutti i dati relativi all’installatore, all’utilizzatore, al manutentore ed all’impianto. Il DM 07/03/2014 introduce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione e i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014. Per gli impianti già esistenti a tale data è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto.

Detrazione del 65%

01/12/2014

Le detrazioni del 65% introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono prorogate dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) fino al 31/12/2014. L’agevolazione è articolata in questo modo:
– 65% delle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
– 50% delle spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Invece per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione è pari:
– al 65% delle spese sostenute tra il 06/06/2013 ed il 30/06/2015
– al 50% delle spese sostenute tra il 01/07/2015 ed il 30/06/2016