Certificatore Energetico

Il Certificatore Energetico è un tecnico qualificato. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed inoltre deve essere abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici sia alla progettazione di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’Ing. Fratini è Certificatore Energetico perché possiede la laurea quinquennale del vecchio ordinamento, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed abilitato nei settori a-b-c (edile, industriale, elettronico). Inoltre lavora nella progettazione energetica degli edifici da più di 10 anni.

Modifiche alla contabilizzazione del calore

La direttiva 2012/27/UE ha reso obbligatoria la misurazione individuale del riscaldamento negli edifici. Il decreto legislativo italiano n. 102/2014 ha recepito la direttiva europea, specificando che la ripartizione delle spese deve essere eseguita in conformità alla norma tecnica UNI 10200. Modifiche alla contabilizzazione del calore .
A luglio 2016 è stato infine pubblicato il D.Lgs. 141/2016 che modifica il D.Lgs. 102/2014.
Ai sensi del D. Lgs 102/14 come modificato dal D. Lgs 141/2016:
– l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate (art. 9 comma 5 lettera d)).
L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016 infatti recita:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.