Proroga antincendio per edifici scolastici

La Legge 108/2018 del 21/09/2018 converte con modificazioni il DL 91/2018 (Decreto Milleproroghe) recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. In particolare all’articolo 4 comma 2 inserisce la proroga antincendio per edifici scolastici.
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è prorogato al 31/12/2018.
Allo stesso modo la scadenza per l’adeguamento degli asili nido, in relazione all’artico 6 comma 1 lettera a) del al DM 16/07/2014, sono prorogati al 31/12/2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6 comma 1, che si riportano qui sotto:

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.