Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.
L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.
Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.
Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).
Salve vorrei porvi un quesito, l’obbigo di indicare la classe energetica agli immobili nelle compravendite e’ esteso anche x gli immbili pubblicati sui portali di vendite giudiziarie? E se si quale art. Di legge lo mensiona? Grazie anticipatamente
Risposta a Leone:
Si. Il nuovo comma 2-quater, così come modificato dal D.Lgs. 28/2011, cita testualmente:
“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 01/01/2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.”
A mio parere gli immobili pubblicati sui portali di vendite giudiziarie devono riportare l’indice dell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) essendo offerte di vendita a titolo oneroso. Per ora non sono previste esplicite esclusioni al riguardo.