La Legge Regionale (Lazio) 13/2009 fornisce le disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (recupero sottotetto).

Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, purché attigui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni (art. 3 co. 1):
1. l’edificio legittimamente realizzato ovvero condonato;
2. l’altezza media interna netta deve essere di 2,40 metri;
3. il rapporto aero-illuminante deve essere pari o superiore ad 1/16;
4. l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri;
5. sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.

Questo intervento (art. 4 co. 2) comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale dei locali (art. 5 co. 2), l’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi può essere realizzato anche mediante l’apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti.

Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere (art. 6 co. 1) interventi di isolamento termico nonché, in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale 6/2008, interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili, documentati nel certificato energetico del fabbricato.

8 Comments

  • Antonino

    Salve, vorrei acquistare un immobile ancora non costruito (sulla carta) rientrante nella categoria c2, sito a Roma. L’altezza dell’immobile è 2.50. Con questa altezza è possibile un cambio di destinazione d’uso per renderlo abitazione?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Antonino:
      NO. L’articolo 1 del DM 05/07/1975 è tassativo: “L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.”
      Generalmente sui nuovi edifici non è permesso il cambio di destinazione d’uso, poichè precedentemente è stata già studiata la corretta distribuzione tra abitazioni, cantine, negozi, parcheggi e verde, necessaria per il nuovo comparto edilizio.
      Infine la legge della regione Lazio 13/2009, di recupero dei sottotetti, è applicabile solo agli edifici esistenti.

  • Salva

    Salve, è possibile cumulare le due leggi regionali “recupero sottotetto” e “piano casa”?
    Ovvero, con la legge regionale relativa al “recupero sottotetto” riesco a rendere abitabile ed a recuperare come residenziale/utili circa 30 mq di sottotetto.
    Posso sommare questi 30mq così recuperati ai circa 60 mq di residenziale/utili del piano rialzato così da avere circa 90 mq residenziale/utili ?
    E’ possibile poi applicare al totale dei 90 mq (30mq relativi al sottotetto recuperato e 60 mq già residenziali/utili) l’aliquota del 20% del piano casa, recuperando cosi ulteriori 18mq?
    In conclusione, è possibile recuperare ed utilizzare come residenziali/utili il totale di 48 mq così recuperati ( 30mq sottotetto e 18 mq piano casa) al di sotto quindi, dei 70 mq consentiti dal piano casa?

    Grazie anticipatamente per la risposta!

    P.S. Voci contrastanti al riguardo; auspicabile avere riferimenti normativi sia in caso affermativo che negativo.

    • L'esperto

      Risposta a Salva:
      Gli interventi di ampliamento degli edifici (comma 3) della Legge Regionale 21/2009 come modificata dalle Leggi Regionali 10 e 11/2011 NON si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla stessa legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici, come specificato nel comma 8 della medesima Legge.

  • gianpaolo

    è vero che ora l’altezza media per il recupero dei sottotetti è stata portata da 2,20mt e 2,00? (comuni montani)

    • L'esperto

      Risposta a Gianpaolo:
      Ho eseguito un’attenta ricerca trovando un articolo del Sole 24 Ore sulla riduzione delle altezze minime, ma non ho rintracciato nessuna norma della Regione Lazio del 2011 che permetterebbe questa deroga alle norme nazionali vigenti. Resta valida la possibilità offerta dalla Legge della Regione Lazio 13/2009 che permette una deroga sulle altezze minime per i sottotetti con queste modalità:
      – 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio;
      – per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, è ammessa una riduzione dell’altezza media sino a 2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione.

    • L'esperto

      Risposta a Giuseppina:
      La Legge Regionale 13/2009 (Lazio) per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti attualmente non ha una scadenza definita.

      Invece le domande ai sensi della Legge Regionale 21/2009 (Lazio) sul piano casa devono essere presentate a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni dall’emanazione della legge regionale (21/08/2009), e per alcune tipologie di interventi, entro il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla medesima scadenza (20/11/2011).

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