Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito gli aspetti riguardanti le norme sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) introdotto dal DL 63/2013 e convertito in Legge 90/2013. Con la nota del 09/09/2013 è fornito un secondo chiarimento sull’eventualità di allegare all’APE il libretto dell’impianto, infatti l’articolo 6 del DLgs 192/2005 sostiene che i libretti di impianto “sono allegati, in originale o in copia, all’Attestato di Prestazione Energetica”.

Secondo il Notariato il termine “allegato” riferito al libretto di impianto deve essere considerato in senso “atecnico”, quindi non essere considerato unito materialmente all’attestato come un unico documento, ma semplicemente come una documentazione di corredo. Il libretto di impianto, quindi, non va allegato all’Attestato di prestazione energetica a pena di nullità del contratto notarile, ma va consegnato all’acquirente al momento più opportuno.

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