Il DPR 139/2010, entrato in vigore il 10/09/2010, introduce il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146 comma 9 del Dlgs 42/2004 (Autorizzazione paesaggistica semplificata).

Il Codice dei Beni Culturali prevede (articolo 146) l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere da eseguire su immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, questo è un percorso necessario al rilascio del titolo abilitativo.

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere corredata da una documentazione ridotta e prevede una tempistica molto più rapida. Alle domanda deve essere allegata la relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello fornito dal DPCM 12/12/2005, dove sono indicate anche:
– le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica;
– lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
– la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste;
– la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Alcuni degli interventi “di lieve entità”, contenuti nell’allegato al Decreto sono:
– l’incremento dei volumi degli edifici inferiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc
– gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti
– gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli
– le barriere architettoniche
– la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali
– installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole
– installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq.

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  • Luigi

    I fini che si è proposto il legislatore di conseguire col DPR 139/2010 sono quelli di snellire la procedura di rilascio autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità compresi quegli interventi in aree sottoposte ad un vincolo non “puntuale” ma”tipologico” (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall’articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio:entro i 300 mt dalla battigia, presso sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, boschi e foreste, parchi regionali e statali, monti sopra una determinata altezza,ecc), dare più trasparenza all’attività amministrativa e responsabilizzare la P.A.Sono questi fini lodevoli che meritano un encomio, ma all’atto pratico tutto ciò non avviene. Infatti:
    1)i tempi tecnici stabiliti di 60 giorni per la conclusione del procedimento sono tempi puramente teorici che non potranno mai essere rispettati, trascorsi i quali si potrà adire il giudice amministrativo ma in questo caso bisogna chiedere l’assistenza legale in giudizio che è alquanto costosa e poi ammesso che si abbiano sufficienti risorse finanziarie, il ricorso al TAR per ottenere un provvedimento predispone sempre male nei riguardi della P.A.L’azione del ricorso,stante al DPR 139/2010 si prescrive entro 1 anno e allora mi chiedo :trascorso l’anno se l’azione non si esercita, la PA non sarebbe più tenuta ad emanare il provvedimento, sia esso positivo o negativo?
    2)è previsto anche di fare ricorso per risarcimento danni per dolo o colpa grave ma in effetti sarà difficile uscirne vittoriosi perchè la P.A. riuscirà sempre a dimostrare di aver usato tutta la normale diligenza dell’impiegato medio.Come sempre in Italia si legifera senza avere di mira gli impatti sul piano pratico che dette leggi avranno.Se si esamina un pò la situazione del litoraneo laziale, in particolare da Ostia a Nettuno, si rileva che sussistono ancora vincoli paesaggistici soltanto formali che rimontano alla ex L.1497/1939 sostituita dalla legge Galasso,su fabbricati che si estendono su tutta la litoranea e su strade interne,edificati 25/35 anni fa in modo conforme alla disciplina urbanistica, entro i 300 mt dalla battigia(non mi riferisco a quei fabbricati costruiti in zona demaniale) su aree ormai compromesse,irrilevanti dal lato paesaggistico-ambientale che per l’urbanizzazione e insediamento subiti col tacito assenso degli organi competenti sono ormai non più recuperabili per i quali fabbricati è stato chiesto il condono con la legge 47/1985 e incredibile ma vero, l’autorità competente ancora non ha emesso un provvedimento di sanatoria.Per questi sarebbe stato più semplice condonare l’intera area con un Decreto Ministeriale, senza istituire la lunga procedura di autorizzazione paesaggistica.

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