Sistemi fissi con estinguenti a schiuma e gassosi

Sono state recepite in italiano queste due nuove norme UNI relative ai sistemi fissi con estinguenti a schiuma e gassosi che sono in vigore dal 06/06/2019:

  1. UNI EN 13565-1:2019 – “Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Sistemi a schiuma – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti”. La norma stabilisce i requisiti per i materiali, la costruzione e le prestazioni di componenti di sistemi fissi di estinzione incendi che utilizzano liquidi schiumogeni concentrati, ad esclusione di pompe, motori e torrette di controllo remoto.
  2. UNI EN 15004-1:2019 – “Installazioni fisse antincendio – Sistemi a estinguenti gassosi – Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione”. La norma tratta i sistemi a saturazione totale relativi principalmente a edifici, impianti industriali e altre applicazioni specifiche, che utilizzano agenti estinguenti gassosi elettricamente non conduttivi che non lasciano residui dopo lo scarico e per le quali sono attualmente disponibili dati sufficienti per consentire la verifica delle caratteristiche di prestazione.

Nuova UNI 11137

È entrata in vigore il 30/10/2019 la nuova norma UNI 11137:2019 sugli impianti a gas per uso civile che definisce nuovi criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni con prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia. La norma si applica agli impianti civili esistenti (da attivare, da riattivare oppure in servizio), alimentati con gas combustibili della II famiglia (Gas naturale) o della III famiglia (GPL), così come definiti nella UNI EN 437.

La UNI 11137 definisce i requisiti di tenuta degli impianti interni ed i limiti di accettabilità di eventuali dispersioni, le circostanze in cui occorre effettuare la verifica dei requisiti di tenuta, le modalità di esecuzione della verifica dei requisiti di tenuta, le metodologie per determinare il valore di dispersione, i criteri che consentono di attestare l’idoneità o la non idoneità dei requisiti di tenuta per il funzionamento dell’impianto interno; le possibili modalità di ripristino dei requisiti di tenuta

La precedente norma sostituita è la UNI 11137:2012.

Porte esterne tagliafuoco marcatura CE

Porte esterne tagliafuoco marcatura CE. La UNI EN 16034:2014 obbliga dal 02/11/2019 il regime di marcatura CE per le porte esterne pedonali, per le porte e per i cancelli industriali resistenti al fuoco. È infatti terminato il periodo transitorio nel qual era possibile l’omologazione prevista dal DM 21/06/2004. Tutti i manufatti ricadenti nell’ambito d’applicazione delle seguenti norme armonizzate devono avere la marcatura CE.

  • UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 “Finestre e porte esterne pedonali” (norma di prodotto);
  • UNI EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage” (norma di prodotto).

Per le porte interni resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi resta efficace il regime di omologazione del DM 21/06/2004. La definizione contenuta nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 specifica che per porte esterne si intende “una porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno”.

Scadenze asili nido

Scadenze asili nido riguardo gli adeguamenti di prevenzione incendi. L’articolo 4-bis del DL 59/2019 sulle misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici, modifica i commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del DL 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini. Infatti il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto, è fissato al 31/12/2019.

Gli adeguamenti delle scuole non a norma possono essere progettati con la vecchia normativa prescrittiva (DM 16/07/2014), oppure con il nuovo codice prestazionale (DM 03/08/2015) insieme alla corrispondente regola tecnica verticale (DM 07/08/2017).

Codice antincendio diventa obbligatorio

Il nuovo codice antincendio diventa obbligatorio. Il DM 95/2019 ha modificato il DM 03/08/2015 (nuovo codice di prevenzione incendi) eliminando dal 20/10/2019 il periodo transitorio (circa 4 anni) di applicazione volontaria del codice, durante la quale era possibile progettare le attività antincendio con la vecchia norma (DM 10/03/1998) oppure con la nuova (DM 03/08/2015). È stato inoltre ampliato il campo d’applicazione del nuovo codice alle attività n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69 (locali adibiti ad esposizione e vendita), 72 (edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche) e 73 del DPR 151/2011.

Il nuovo codice diventa quindi obbligatorio per tutte quelle attività di nuova realizzazione che non sono normate. Negli interventi di modifica di attività esistenti (dotati di precedenti autorizzazioni) possono essere ancora applicati i vecchi criteri generali (DM 10/03/1998). Infine il codice resta una possibilità per quelle attività normate che hanno la loro regola tecnica verticale (RTV).

Pannelli solari termici e pompe di calore

Le pompe di calore rientrano a pieno titolo tra gli apparecchi alimentati da fonti rinnovabili per coprire il fabbisogno termico obbligatorio, perché utilizzano l’energia solare indiretta, contenuta nell’aria, nell’acqua o nel terreno. Ciò significa che le pompe di calore possono essere installate in alternativa ai pannelli solari termici per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Infatti è rispettato l’articolo 11 comma 2 del DLgs 28/2011 che prevede l’utilizzo di diverse fonti rinnovabili (eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, biogas), e non esclusivamente dei pannelli solari fotovoltaici.

Il DLgs 28/2011 all’articolo 2 applica proprio queste definizioni:

 a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

 b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore.

Canne fumarie su tetti in legno

La UNI 10683:2012 sui “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi” specifica che quando il sistema di evacuazione dei fumi deve attraversare materiali combustibili (solaio, copertura, isolanti) non classificati come A1 secondo la UNI EN 13501-1, si devono utilizzare in alternativa:

– componenti di un sistema camino a doppia parete UNI EN 1856-1, UNI EN 13063-1, UNI EN 13063-2, ecc.. , con rispetto delle distanze di sicurezza;

– componenti di un sistema camino a doppia parete UNI EN 1856-1, UNI EN 13063-1, UNI EN 13063-2, ecc.. , con modalità di isolamento indicato dal fabbricante;

– camino completo UNI EN 1806 con rispetto delle distanze di sicurezza;

– camino composito con calcolo delle distanze secondo la UNI EN 15287-1 e UNI EN 15287-1;

– appositi sistemi di attraversamento dichiarati idonei dal fabbricante.

Le distanze minime da rispettare nell’attraversamento di materiali combustibili sono:

– 500 mm dall’intradosso dell’impalcato/solaio/parete;

– 500 mm dall’estradosso dell’impalcato/solaio;

– altra distanza definita dal produttore.

Una possibile soluzione al problema dell’attraversamento di materiali combustibili (come i tetti in legno) potrebbe essere l’utilizzo di una canna fumaria a doppia parete con isolamento termico, montata all’interno di una canna fuma in calcestruzzo.

Elenco RTV 2019

Il Codice di Prevenzione incendi definito con il DM 03/08/2015 introduce un nuovo approccio per la prevenzione incendi che risulta più flessibile e moderno rispetto a quello prescrittivo precedente, lasciando maggiori possibilità di scelta per il professionista. Le regole tecniche verticali sinora approvate sono riportate in elenco RTV 2019:

  • V.4 Uffici (introdotta con D.M. 08/06/2016)
  • V.5 Alberghi (introdotta con D.M. 09/08/2016)
  • V.6 Autorimesse (introdotta con D.M. 21/02/2017)
  • V.7 Attività scolastiche (introdotta con D.M. 07/08/2017)
  • V.8 Attività commerciali (D.M. 23/11/2018)

Sostituzione della caldaia

Il DLgs 192/2005 all’art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore richiede solamente il rispetto delle seguenti condizioni:

 a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico maggiore del valore limite;

 b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile maggiore del valore limite;

 c) siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali;

 d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento;

 e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione;

 f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione.