Obbligo Certificato Energetico per nuove costruzioni

E’ obbligatoria la dotazione del Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) per gli immobili di nuova costruzione, realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005, a carico del costruttore o del venditore, in conformità all’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005.

Il comma 288 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) subordina il rilascio del permesso di costruire alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Anche il DPR 59/2009 impone che i calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche siano inseriti in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici, inoltre ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare tale documento presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Senza l’attestato di certificazione energetica (ACE) non possono essere acquisite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità.

Regole per autoveicoli a GPL nelle autorimesse

Il parcheggio delle automobili alimentate a GPL nel primo piano interrato era inizialmente vietato ai sensi del punto 10.6 del D.M. 01/02/1986, il quale consentiva il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell’aria soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati. Il decreto è stato poi modificato per gli autoveicoli a GPL nelle autorimesse.

Ai sensi del Decreto del 22 novembre 2002, il parcamento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.

Resta inteso che le autorimesse devono essere conformi ai requisiti specificati nel decreto ministeriale del 1 febbraio 1986. Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi è richiesto il rispetto delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell’allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986.

In base all’ubicazione i piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purché l’intradosso del solaio o il piano autorimesse che determina l’altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

Obbligo estintori nelle autorimesse

Il Decreto ministeriale del 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” indica i requisiti di prevenzione incendio che si devono rispettare nelle autorimesse, tra l’obbligo estintori nelle autorimesse.

Questa norma ha per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza delle suddette norme.

Il punto 6.2 del Decreto ministeriale del 01/02/1986 prevede l’installazione di estintori portatili di tipo approvato per fuochi delle classi “A”, “B” e “C” con capacità estinguente non inferiore a “21 A” e “89 B”. Il numero di estintori deve essere il seguente:

  • uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;
  • per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli;
  • oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

Obbligo Certificato Energetico nelle compravendite e locazioni

Nel caso di vendita di qualsiasi immobile è obbligatorio redigere il Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) da consegnare al compratore, non è più necessario allegarlo al rogito.

L’art. 6 comma 3 e 4 del DLgs 192/2005 come modificato dal DLgs 311/2006 obbligava alla redazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita). La prescrizione del DLgs 192/2005 di allegare l’attestato all’atto notarile di rogito è stata abrogata con l’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008. Bisogna specificare che su questa ultima norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.

Resta valido comunque l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs 192/2005.

Obbligo deposito progetto impianto – DM 37/2008

Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei rimanenti casi art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.

Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).

Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori(art. 11 co. 2)., presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).

Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.

DIA non obbligatoria

La D.I.A. è stata introdotta con l’art. 19 della Legge n. 241/1990 che stabiliva che l’atto di consenso della Pubblica Amministrazione si intendeva sostituito da una Denunzia di Inizio di Attività da parte dell’interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge.
Gli interventi che non necessitano di alcun permesso e non sono soggetti a contribuzioni particolari sono quelli compresi nella manutenzione ordinaria.  L’articolo 3 comma 1 lettera a del DPR 380/2001 definisce così le suddette opere:


“interventi di manutenzione ordinaria” – gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

In queste situazioni non è necessario alcun titolo abilitativo:

  • Rivestimenti e tinteggiature di parti esterne senza modifiche di ornamenti, materiali utilizzati e colori
  • Rifacimento pavimentazioni esterne del cortile, di balconi e terrazze, di lastrici solai, con materiali del medesimo tipo
  • Sostituzioni di tegole, canali di scolo e rinnovo delle impermeabilizzazioni esterne
  • Consolidamento cornicioni
  • Impermeabilizzazione di lastrici solai e pavimenti del cortile
  • Opere di manutenzione ordinaria nei locali interni, salvo l’alloggio del portiere

Opere edilizie con DIA

La DIA può sostituire le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e qualunque altro atto di assenso delle amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti previsti dalla legge.
Le attività che possono utilizzare questa procedura semplificata, non sono soggette ad alcun tipo di assenso da parte dell’amministrazione, in quanto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge è autocertificata dall’interessato che se ne assume così ogni responsabilità. Gli interventi che possono essere eseguiti ricorrendo alla DIA sono:

  • opere di manutenzione straordinaria, restauro e   risanamento conservativo;
  • opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
  • opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A non modifichino la destinazione d’uso (nella nostra legislazione il cambio d’uso anche senza lavori è soggetto ad autorizzazione);
  • revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
  • varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
  • parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Documentazione per Autorizzazioni ASL

Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di autorizzazioni ASL:

  • Richiesta di autorizzazione su apposito modello.
  • Attestazione di pagamento.
  • Planimetrie intestate, datate e firmate da professionisti abilitati.
  • Scheda tecnico-anagrafica compilata.
  • Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, con verifica dell’impianto di messa a terra.
  • Relazione tecnica con la descrizione dell’impianto di aerazione firmata da professionista abilitato.
  • Per le aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi o Dichiarazione di Inizio Attività con allegata la relazione tecnica delle opere realizzate, firmata da professionista abilitato.
  • Certificazione ISPESL per macchine e impianti soggetti ad omologazione e verifiche.
  • Schede tossicologiche delle eventuali sostanze chimiche impiegate).
  • Certificato di abitabilità dei locali con destinazione d’uso o modifica di essa con domanda di sanatoria.
  • Certificazione imbocco in fogna o autorizzazione allo scarico (in sostituzione del certificato di abitabilità).
  • Copia bolletta ACEA per consumo acqua.
  • Relazione di previsione di impatto acustico ambientale (L. 447/95).
  • Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Richiesta certificato agibilità – abitabilità

La domanda intesa al rilascio del certificato di agibilità (ex abitabilità), ai sensi del DPR  425/1994, deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. richiesta di accatastamento dell’edificio (oppure accatastamento), sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico, successivamente al ricevimento, dovrà provvedere a trasmettere al catasto (art. 25, comma 1, lett. a);
  2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l’opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non più dal direttore dei lavori come in precedenza);
  3. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c);
  4. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c);
  5. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all’adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell’art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico);
  6. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d).

Obbligo progetto impianto DM 37/2008

In quali casi il progetto impianto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo?

Il progetto impianto, come specificato nel Decreto 37/2008, è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta in caso di impianti non ordinari e cioè:

  • Impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kW
  • Impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2
  • Impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m2
  • Impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.)
  • Impianti elettrici in locale ad uso medico (anche centri benessere ecc.)
  • Impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d’incendio (cioè soggetti a CPI)
  • Impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra
  • Canne fumarie collettive ramificate
  • Impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW
  • Impianti gas medicali o ad uso ospedaliero
  • Impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9
  • Altri casi di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/08

Negli altri casi il progetto impianto, che può essere redatto in forma semplificata (schema), è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Il progetto dell’impianto è allegato alla dichiarazione di conformità dell’installatore.
Elenco dei casi in cui depositare la documentazione allo sportello unico per l’edilizia del Comune.