Certificatore Energetico

Il Certificatore Energetico è un tecnico qualificato. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed inoltre deve essere abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici sia alla progettazione di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’Ing. Fratini è Certificatore Energetico perché possiede la laurea quinquennale del vecchio ordinamento, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma ed abilitato nei settori a-b-c (edile, industriale, elettronico). Inoltre lavora nella progettazione energetica degli edifici da più di 10 anni.

Modifiche alla contabilizzazione del calore

La direttiva 2012/27/UE ha reso obbligatoria la misurazione individuale del riscaldamento negli edifici. Il decreto legislativo italiano n. 102/2014 ha recepito la direttiva europea, specificando che la ripartizione delle spese deve essere eseguita in conformità alla norma tecnica UNI 10200. Modifiche alla contabilizzazione del calore .
A luglio 2016 è stato infine pubblicato il D.Lgs. 141/2016 che modifica il D.Lgs. 102/2014.
Ai sensi del D. Lgs 102/14 come modificato dal D. Lgs 141/2016:
– l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate (art. 9 comma 5 lettera d)).
L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016 infatti recita:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Attestato di Prestazione Energetica

L’ attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

L’attestato energetico fornisce come risultato finale la classe energetica globale dell’edificio, correlata ai consumi necessari per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

L’attestato di prestazione energetica fornisce queste dettagliate informazioni:
1. Informazioni generali
2. Classe energetica globale dell’edifcio
3. Grafico delle prestazioni energetiche globale e parziali
4. Qualità involucro (raffrescamento)
5. Metodologie di calcolo adottate
6. Raccomandazioni
7. Classificazione energetica globale dell’edificio
8. Dati prestazioni energetiche parziali
9. Note sulle ristrutturazioni
10. Informazioni sull’edificio
11. Dati sugli impianti
12. Tecnici Progettisti
13. Ditta Costruttrice
14. Soggetto certificatore
15. Sopralluoghi
16. Dati d’ingresso
17. Software

SCIA VVF per le autorimesse all’aperto

L’attività 75 del DPR 151/2011 si riferisce esplicitamente ad Autorimesse pubbliche e private, con superficie coperta, quali locali e depositi, mentre non nomina la SCIA VVF per le autorimesse all’aperto che non sono quindi soggette all’autorizzazione formale dei Vigili del Fuoco.
Il DM 01/02/1986 al paragrafo 7 comunque nomina specificatamente le autorimesse all’aperto (ma si riferisce a quelle sul terrazzo) richiedendo l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli.
Una Domanda/Risposta presente su sito web dei Vigili del Fuoco cita testualmente:
Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (D.M. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali (probabilmente il DM 81/2008).
Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) e i parcheggi all’aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Aggiornamento guida agevolazioni fiscali per risparmio energetico

Aggiornamento guida agevolazioni fiscali per risparmio energetico

L’Agenzia delle Entrate il 12/09/2017 ha effettuato l’Aggiornamento guida agevolazioni fiscali per risparmio energetico.

Gli aggiornamenti più recenti sono:

  • proroga della detrazione Irpef e Ires;
  • detrazioni più elevate per la riqualificazione energetica dei condomini;
  • beneficiari del diritto alle agevolazioni;
  • modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L’Osteria da Ermelinda

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Maggio 2017 (Anno XIV – Numero 5) intitolato “L’Osteria da Ermelinda”.

Il gruppo del Centro Sociale Anziani presenta una nuova rappresentazione teatrale intitolata “L’Osteria da Ermelinda” dove “se canta, se magna e se brinda”. E per dire il vero gli attori hanno veramente mangiato e bevuto sul palcoscenico, rendendo così la rappresentazione più realistica e l’atmosfera più calda e familiare. Il recital dialettale è scritto e diretto da Michele Marazza, e rappresentato al teatro comunale in occasione della festa del santo patrono S. Michele Arcangelo.

La storia si svolge interamente davanti l’osteria della Sig.ra Ermelinda, dove si raduna quotidianamente un gruppetto di amici che passano il tempo cantando, mangiando e bevendo. Fanno parte della divertente brigata Peppe Cecara e Romoletto (due incalliti scapoloni), accompagnati da Ceccone (lo stornellatore) e Quartuccio (marito di Ninetta), Arturo (marito di Eufemia), Toto che suona la chitarra e Zifefè con il tamburello. Oltre a questi personaggi si incontra Righetto (l’oste), Ermelinda che è la burbera proprietaria dell’osteria, Nannarella (la cuoca), un’anziana signora di nome Lella che ha vissuto molti anni a Roma, Marianicola che ancora cerca marito, le due comari, Rolando rimasto vedovo di sua moglie Rolanda, ed infine le mogli infedeli che confessano al parroco i loro tradimenti ed il Sindaco che non vuole aggiustare le strade dove “scivolano numerose donne”.

Sono state riprese alcune divertenti scene della precedente rappresentazione, che hanno fatto molto successo anche questa volta, come la storia di Arturo ed Eufemia che litigano e si accapigliano per prendere l’acqua alla fontana con un secchio che purtroppo è bucato, oppure quella di Rolando rimasto vedovo, che però scopre di essere stato tradito in continuazione dalla moglie, così decide di non farle più un bel funerale, ma a questo punto lei si alza e va da sola a camposanto.

Certo durante la prima è saltata qualche battuta, ma si tratta pure di un gruppo teatrale amatoriale, e comunque l’impegno profuso è stato grandissimo ed il risultato ottimo: gli spettatori si sono svagati, trascinati in un mondo dove non esiste la play station e ci si diverte cantando e chiacchierando in compagnia, e non davanti al computer usando i social come facebook. Le storielle comiche si susseguono velocemente, interrotte dalle uscite della Sig.ra Ermelinda che sbraita continuamente, e contornate da numerosi canti, stornelli e cantilene, romani ma anche milanesi. Le scene sono intramezzate dal racconto di Romoletto e sora Lella che vantano le bellezze della città di Roma.

Si crea un atmosfera particolare, è un incredibile viaggio nel passato quando la panzanella, la pasta abbrustolita in padella ed il pane bagnato con lo zucchero erano una squisitezza, una prelibatezza, e se il tutto era addolcito da un bicchiere di vino allora era come stare in paradiso.

Tempi passati che sembrano lontani, ma per fortuna c’è il gruppo teatrale del CSA che ci ricorda quei momenti, quelle tradizioni, ed accende una speranza nei nostri animi prigionieri delle viziose abitudini odierne dove si parla ma non si comunica, si sente ma non si ascolta, si possiede ma non si ama, si sceglie senza pensare e si segue la massa, perdendosi in un infinito circolo viziato e folle.

Salva il suolo

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Luglio 2017 (Anno XIV – Numero 7) intitolato “Salva il suolo”.

Ogni anno in Europa si perdono 1.000 kmq di suolo fertile (pari a 100.000 ettari), che spariscono sotto una colata di cemento, un’area estesa come l’intera città di Roma. In Italia, la quantità di suolo urbanizzato nel 2016 era di 2,3 milioni di ettari (pari a 377 mq per abitante), il 7,6% della superficie nazionale complessiva di 30 milioni di ettari. Il terreno cementato è pari a circa un sesto della superficie agricola coltivata, ma a differenza di questa non produce frutti. Il problema è che il consumo di suolo continua costantemente ed ininterrottamente, con la scomparsa ogni anno di 22.000 ettari di aree naturali italiane (cioè 60 ettari al giorno).

Alla Lombardia compete il record nazionale di zone urbanizzate: 12,8% del territorio regionale.

A Roma, seppure con modifiche e riduzione della cubatura, sta per partire il progetto dello stadio della Roma per circa 600.000 metri cubi. In Sicilia invece, vicino Marina di Modica, un’area costiera classificata come Sito di Interesse Comunitario, ha visto ripartire le ruspe (già bloccate nel 2006) per la realizzazione di un complesso turistico di 40.000 metri quadri di superficie, di cui 3.000 metri quadri di edifici.

Spesso inoltre le opere non si terminano, sono infatti 752 le opere incompiute presenti sul territorio nazionale, come emerge dall’aggiornamento 2016 dell’anagrafe delle opere incompiute, pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ne abbiamo più di un esempio addirittura a Castel Madama: la caserma, la palestra ed il depuratore.

Per la “Giornata della Terra”, il 22 aprile 2017, Legambiente si è mobilitata in tutta Italia per incrementare le adesioni alla petizione popolare promossa da People4Soil, una rete libera e aperta di ONG europee, istituti di ricerca, associazioni di agricoltori e gruppi ambientalisti. Il suolo è una risorsa essenziale, limitata, non rinnovabile e non sostituibile: dalla salute dei suoli dipende il benessere attuale e delle future generazioni. La petizione – che può essere firmata anche online sul sito web www.salvailsuolo.it – chiede che l’Unione europea introduca una legislazione specifica sul suolo, riconoscendolo e tutelandolo come un patrimonio comune. Devono essere raccolte un milione di firme in tutta Europa entro il 12 settembre prossimo; sono 54mila quelle necessarie per raggiungere il quorum in Italia.

Spesso infatti si costruisce in modo selvaggio, avendo come obiettivo solo interessi speculativi, trascurando l’impatto sulla produzione alimentare, la conservazione della biodiversità e la riduzione dei cambiamenti climatici. La posta in gioco è alta e la battaglia è difficile.

La Camera dei deputati ha approvato a maggio 2016 la legge sul contenimento del consumo di suolo, che si è poi fermata al Senato. Per tutti gli Stati membri dell’Unione serve un codice normativo chiaro che ponga limiti alla trasformazione dei suoli e spinga la rigenerazione urbana.

L’Italia è già piccola ed il veloce fenomeno di consumo del suolo può rovinare in maniera irreversibile le bellezze del nostro territorio, senza considerare le altre minacce che gravano sul suolo: preoccupanti fenomeni di erosione, di inaridimento (in particolare al sud e nelle isole), di contaminazione dovuta a preesistenze industriali, avvelenamento da fitofarmaci in agricoltura.

Centinaia di associazioni ambientali sottolineano come “senza un suolo sano e vivo non c’è futuro per l’uomo. Oggi il suolo è violentato, soffocato, contaminato, sfruttato, avvelenato, maltrattato, consumato. Un suolo sano e vivo ci protegge dai disastri ambientali, dai cambiamenti climatici, dalle emergenze alimentari. Tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante, animali”. Per questo oltre 400 associazioni chiedono all’UE norme specifiche per tutelare il suolo, bene essenziale alla vita come l’acqua e come l’aria. Se sei d’accordo, vai e firma la petizione sul sito web www.salvailsuolo.it !

Olio di palma

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Aprile 2017 (Anno XIV – Numero 4) intitolato “Olio di palma”.

Si è parlato tanto dell’olio di palma, inizialmente lodando le sue qualità, poi criticando gli effetti ambientali negativi dovuti ai metodi di produzione ed infine paventando i suoi effetti dannosi sulla salute. Cerchiamo di far luce sull’argomento riportando i pareri di diversi enti ed associazioni!

04/09/2015 – Consiglio nazionale dei chimici

I chimici spiegano che “l’olio di palma ha ottime proprietà tecnologiche, di conservabilità, di qualità, di sapore e anche di prezzo. A livello nutrizionale i valori di questo olio vegetale sono molto simili a quelli del burro. La chiave sta, come sempre, nella misura.”

13/11/2015 – Ministero della Salute

Il Ministero della Salute avvisa la “possibile presenza di colorante Sudan IV, vietato in Europa negli alimenti, in olio di palma proveniente dal Ghana via Olanda.”

25/02/2016 – Istituto superiore di sanità

L’Istituto di sanità sostiene che “l’olio di palma è un ingrediente largamente impiegato nell’industria alimentare e rappresenta una rilevante fonte di acidi grassi saturi. La letteratura scientifica non riporta l’esistenza di componenti specifiche dell’olio di palma capaci di determinare effetti negativi sulla salute, ma riconduce questi ultimi al suo elevato contenuto di acidi grassi saturi rispetto ad altri grassi alimentari. Evidenze epidemiologiche attribuiscono infatti all’eccesso di acidi grassi saturi nella dieta effetti negativi sulla salute e, in particolare, un aumento del rischio di patologie cardio-vascolari. Per tale ragione, serve contenere il consumo di alimenti apportatori di grassi saturi.”

04/05/2016 – Efsa

L’Autorità per la sicurezza alimentare europea (Efsa) afferma che “i contaminanti da processo a base di glicerolo presenti nell’olio di palma, ma anche in altri oli vegetali, nelle margarine e in alcuni prodotti alimentari trasformati, danno adito a potenziali problemi di salute. Le sostanze si formano durante le lavorazioni alimentari, in particolare quando gli oli vegetali vengono raffinati ad alte temperature (circa 200°C). I più elevati livelli di Ge, come pure di 3-Mcpd e 2-Mcpd (compresi gli esteri) sono stati rinvenuti in oli di palma e grassi di palma, seguiti da altri oli e grassi.”

Il gruppo di esperti dell’Efsa sui contaminanti nella catena alimentare (Contam) ha spiegato che “ci sono evidenze sufficienti che il glicidolo (Ge) sia genotossico e cancerogeno”, raccomandando ulteriori ricerche per colmare le lacune nei dati e migliorare le conoscenze sulla tossicità di queste sostanze, in particolare di 2-Mcpd.

11/05/2016 – Dipartimento Alimentazione, nutrizione e salute

L’Istituto superiore di sanità ricorda che “non esiste letteratura scientifica che affermi che i grandi consumatori di olio di palma hanno più alto rischio di tumore”, considerando che questi contaminanti si ritrovano anche in molti altri oli vegetali, e in alcuni prodotti alimentari trasformati.

28/07/2016 – Stiftung Warentest

L’associazione tedesca dei consumatori, Stiftung Warentest, ha testato 21 delle creme alla nocciola più diffuse, riscontrando che quelle con olio di palma contengono meno contaminanti di quelle che ne sono prive. Il loro suggerimento? Variare le proprie fonti alimentari ed evitare abusi.

22/11/2016 – Greenpeace

Greenpeace sottolinea l’importanza della sostenibilità ambientale, infatti per produrre l’olio di palma si disboscano e si incendiano intere foreste, portando alla perdita di biodiversità e minacciando gli ultimi rifugi di tigri ed oranghi, senza contare i danni causati sulla salute dalla densa cappa di cenere e fumo degli incendi, che uccide ogni anno circa 110.000 persone. Naturalmente questo prodotto è un motore importante dell’economia di alcuni paesi del Sud Est Asiatico. Non bisogna demonizzare ma nemmeno ignorare!

Serve fare in modo che le aziende si comportino seriamente, aumentando i controlli su tutta la filiera, per produrre finalmente l’olio di palma nel rispetto dell’ambiente, dei lavoratori e delle comunità locali.

Chiarimenti sulla Contabilizzazione del calore

Il Ministero ha pubblicato a giugno 2017 alcuni chiarimenti sulla contabilizzazione del calore.
Il 30 giugno 2017 infatti era il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di misurazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato.
L’obbligo, nato con la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, è stato recepito in Italia con il DLgs 102/2014. L’obiettivo è quello di misurare il calore consumato da ogni singolo appartamento, ripartire le spese di gas in base agli effettivi prelievi di calore, ed ottenere un risparmio energetico.
Devono essere installati i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche in ogni abitazione. Per gli impianti a diramazione orizzontale si prevede l’installazione di contacalore individuali dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare. Mentre per gli impianti a colonna verticale si ricorrere all’installazione di ripartitori elettronici: rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore delle unità immobiliari.
La suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve essere realizzata in base alla norma tecnica UNI 10200.
Il DL 244/2016 (Milleproroghe 2017) ha prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo per l’installazione delle termovalvole. Il mancato adeguamento a tale obbligo può comportare sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per appartamento.
Link del Ministero sui Chiarimenti.

Dubbi su Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato in attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute oppure locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.