Il DLgs 28/2011 nell’articolo 12 comma 1 prevede per le nuove costruzioni un bonus volumetrico del 5% se queste prevedono una copertura dei consumi energetici superiore al 30% rispetto ai valori obbligatori di legge.

I progetti di edifici di nuova costruzione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

0 Comments

  • Carlo Rinaldi

    Chiedo Scusa, ma non ho capito ancora bene , il piano regolatore od il piano attuativo devono quindi recepire la possibilità del bonus volumetrico di cui al DLGS 28/2011 prevedendola espressamente?
    o si attua in automatico nel rispetto però dei parametri urbanistici (distanze , altezze , Rc etc.) ?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Carlo Rinaldi:
      Per quano riguarda la Regione Lazio ciò è stato previsto da una delibera della giunta regionale. Per le altre regioni bisognerebbe eseguire una specifica analisi normativa.

  • Carlo Rinaldi

    Buongiorno, il Comune dove ho presentato un progetto chiedendo di utilizzare il bonus del 5% documentando opportunamente il raggiungimento dei valori previsti , è perplesso riguardo alla frase “nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali” non avendo chiaro a cosa si riferisca tale frase, (a mio avviso riferita alla disciplina regolamentare delle aree edificabili), potete aiutarmi?
    grazie e cordiali saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Carlo Rinaldi:
      SI. Quella frase si riferisce al piano regolatore comunle ed agli eventuali piani particolareggiati.

  • giovanni bottoni

    buongiorno ho un problema con l’ufficio tecnico del mio comune, il bonus del 5% vorrei realizzarlo nel piano attico rispettando le distanze previste dai fabbricati e dal nastro stradale ma considerato che le norme del PRG prevedono che l’attico deve avere una superficie coperta di 2/3 rispetto al piano tipo mi rispondono che non può essere realizzato in quanto derogo la superficie coperta prevista dal PRG
    non so cosa fare grazie in anticipo

    • L'esperto

      Risposta a Giovanni Bottoni:
      Se si tratta di una nuova costruzione, il bonus volumetrico del 5% (con copertura dei consumi energetici superiori al 30% di quelli richiesti) NON è applicabile in deroga agli strumenti urbanistici comunali. Riporto l’estratto dell’articolo 12 (Misure di semplificazione) del DLgs 28/2011
      1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.