I box esterni per le autovetture, cioè i garage con accesso diretto da spazio a cielo libero, devono rispettare le norme di sicurezza antincendio del titolo 2 (anziché quelle più severe del titolo 3) del DM 01/02/1986, come specificato al punto 1.2.0, valido anche per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9.
Il punto 2.1 richiede che la parete di suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30. Inoltre ogni box deve disporre di superfici d’aerazione realizzate con aperture permanenti, in alto ed in basso, con area non inferiore ad 1/100 di quella in pianta.
Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantisi su spazio a cielo libero, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

4 Comments

  • Alessandro

    Il nostro parcheggio si trova nella zona pilotis sotto il palazzo, completamente aperta sui lati. Non serve la SCIA ai Vvf?

    • Risposta ad Alessandro:
      La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è obbligatoria, infatti non si tratta di singoli box. Il box di una autorimessa deve avere una superficie non superiore a 40 m2 (definizione al punto 0 del DM 01/02/1986). Si tratta invece di un’area coperta adibita ad autorimessa. La Scia Vvf è obbligatoria se la superficie lorda è maggiore di 300 mq.

  • Mattia

    Per accedere alla nostra autorimessa si passa sotto un porticato aperto. Si tratta di box aperti? Serve il permesso dei Vigili del Fuoco?

    • Risposta a Mattia:
      SI. Il porticato per l’accesso ai box, seppur aperto, è una zona coperta dal solaio, e non può essere considerata come accesso diretto da spazio a cielo libero. Per questo l’area del porticato rientra nel calcolo della superficie complessiva dell’autorimessa. Se questa è superiore a 300 m2 serve la SCIA ai Vigili del Fuoco.

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