Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Settembre 2014 (Anno XI – Numero 8) intitolato “Caldaia con scarico a parete o tetto?”.

La normativa sugli impianti termici cambia continuamente, infatti l’ultima legge è uscita a luglio 2014, e rischia di creare numerosi dubbi sulla corretta modalità di installazione delle caldaie, ed in particolare sullo scarico dei fumi a parete oppure a camino con sbocco sopra il tetto. Allora proviamo a chiarirci le idee !

Norme precedenti
La Legge 221/2012 permetteva di scaricare i fumi a parete, in edifici costituiti da più unità immobiliari, se si installava una caldaia a condensazione, ma poi è intervenuta la Legge 90/2013 che ammette anche generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5.

Obbligo di scarico a tetto
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questa imposizione è introdotta dall’articolo 17-bis della Legge 90/2013, che converte con modificazioni il DL 63/2013, introducendo i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater nell’articolo 5 del DPR 412/1993, poi variato ancora dal DLgs 102/2014 (che dedalo di modifiche!).

Deroghe per scarico a parete
E’ permesso derogare dall’obbligo di scarico dei fumi a tetto in questi casi:
a) quando si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013 con scarico a parete (villini);
b) se la realizzazione della canna fumaria risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento (centro storico);
c) laddove il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) qualora si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari (condomini), qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.

Condizioni per scarico a parete
E’ possibile accedere alle deroghe per lo scarico a parete dei fumi della caldaia solo rispettando questi obblighi:
– nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna con rendimento superiore al 93,1 % (per una potenza del generatore di 35 kW);
– nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);
– per la lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), e pompe di calore ad alto rendimento;
– comunque serve sempre posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma UNI 7129.

News su Contabilizzazione del calore
La Legge Regionale 66/2009 (articolo 5 comma 2) impone entro il 31/12/2014 i seguenti adeguamenti degli impianti termici:
– le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento > 63 %;
– gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano o GPL;
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
Infine già dal 2009 gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.

6 Comments

  • maurizio

    Buona sera, sono Maurizio, avrei un quesito da porre
    devo ristrutturare un appartamento di 160 mq., già provvisto di impianto di riscaldamento autonomo con scarico a parete, dividendolo in due unità immobiliari distinte.
    In questa divisione, gli impianti di riscaldamento verranno rifatti. Quello in cui resta la vecchia caldaia credo si possa far passare come ristrutturazione di un impianto termico e quindi sostituire la caldaia con una a condensazione con scarico a parete . L’altro impianto, che di fatto non ha una caldaia esistente, può anch’esso essere considerato come ristrutturazione dell’impianto esistente nell’immobile di 160 mq, e quindi istallare una nuova caldaia a condensazione con scarico a parete o deve essere considerato un nuovo impianto, per la nuova unità immobiliare, e quindi scaricare a tetto.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Maurizio

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Maurizio:
      Uno dei due impianti può essere considerato preesistente, ma l’altro è una nuova installazione. Comunque è permesso derogare dall’obbligo di scarico dei fumi a tetto anche con la lettera e) del DLgs 102/2014:
      e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.

  • Michele

    Nella ristrutturazione di un alloggio in roma la cucina è stata spostata e ora è parte del soggiorno (angolo cottura sebbene di fatto separata con doppia porta evitare diffusione odori).
    E’ stata realizzata una nuova linea gas dal contatore esterno all’alloggio (con intercetta all’ingresso dell’alloggio), cassetto distribuzione e derivazioni valvolate caldaia stagna in bagno e piano cottura cucina.
    La canna fumaria degli anni 20 realizzata nella muratura non era in uso e per la caldaia è stata sostituita una stagna con altra stagna basso nox con scarico in parete.
    La questione è nel locale cucina non ci sono reazione ne ventilazione ne canna fumaria.
    Se si utilizza piano cottura elettrico è ancora necessaria l’areazione? Se necessario realizzare comunque areazione, l’installazione di un estrattore o di cappa che scaricasse all’esterno in parete potrebbe utilizzare un condotto di diametro inferiore a 12 cm? E’ necessaria una qualche autorizzazione per realizzare scarico in facciata della cappa/areazione? Trattasi palazzo anni 20 senza vincoli trascritti la facciata con spazio comune di qualche metro dalla pubblica via.
    Nel caso si optasse per un piano cottura valvolato a gas esistono il foro di areazione (scarico cappa aspirante) deve essere per forza diametro 12 o in considerazione dell’aspiratore può avere diametro inferiore eg 10 o 8? Le murature sono piene in tufo a secco dic a80 cm di spessore… e sraebbe opportuno limitare al minimo fori.
    Alternativa meno esteticamente apprezzabile è la mdoifica del serramento e inseriemnto nello stesso dellel aprture di areazione e ventilazione.
    grazie per attenzione e ogni suggerimento utile per procedere

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Michele:
      NO. I piani di cottura elettrici non sono soggetti alla 7129:2008, perché tale norma si riferisce ad impianti alimentati da gas combustibili.

  • Marco

    BUONGIORNO sono Marco, ho chiesto a vari competenti e addirittura organo di controllo impianti nessuno mi ha saputo rispondere in modo certo.
    Posso scaricare fuori il balcone? Mi trovo in zona apparentemente non vietata da 7129/08 parte 3, infatti norma dice 220 da calpestio e 1 metro adiacente ma fino altezza 220. Mi dimenticavo che da esempio riportato io mi trovo piano intermedio. Grazie anticipatamente a chi mi sa rispondere. Un saluto e di nuovo buon anno 2015

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Marco:
      SI. Si può posizionare il terminale di scarico della caldaia a camera stagna sotto i 30 cm dalla linea orizzontale del balcone, l’importante è che sia 40-50 cm fuori della proiezione verticale del balcone.

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