Prezziario Lazio 2012

La Giunta Regionale con Deliberazione del 412/2012 ha approvato la “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”. La redazione della nuova tariffa risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 133 comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti di provvedere all’aggiornamento dei propri prezzari.

Per l’elaborazione del documento di aggiornamento e integrazione della predetta “Tariffa” è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della Regione Lazio (Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Regionale Infrastrutture) e del Comune di Roma (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), nonché delle Associazioni di categoria interessate alla realizzazione di opere pubbliche.

La “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” risulta divisa in 7 parti. L’aggiornamento e le integrazioni hanno riguardato:
– Revisione dell’introduzione (Avvertenze generali) della Tariffa alla luce anche del nuovo Capitolo – Costi della sicurezza;
– Parte A – Opere edili;
– Parte B – Lavori stradali e infrastrutture a rete;
– Parte D – Impianti elettrici;
– Parte E – Impianti meccanici;
– inserimento del nuovo Capitolo denominato “Parte S – Costi della sicurezza”.

La nuova Tariffa dei prezzi va a sostituire quella del 2010 e pertanto deve essere utilizzata per tutti i lavori e/o le opere il cui progetto definitivo sarà approvato successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè a partire dal 12/09/2012.

Nuove modalità istanze Vigili Fuoco

Il 07/08/2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sulle modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e sulla documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Dal 27/11/2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo decreto che sostituisce il DM 04/05/1998, e specifica anche l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regolamenta i contenuti ed i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
– istanza della valutazione dei progetti;
– segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
– istanza di deroga;
– istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
– istanza di verifica in corso d’opera;
– istanza di voltura.

Abolita comunicazione 36% Agenzia Entrate Pescara

L’obbligo di inviare la comunicazione, prima dell’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara, per accedere alle detrazione del 36% è stato abolito dal DL 70/2011. Quindi non è più necessario nessun adempimento verso l’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile, con il provvedimento n. 149646 pubblicato il 02/11/2012, fornirne l’elenco dei documenti che il contribuente deve conservare per eventuali accertamenti:
– le abilitazioni amministrative richieste per legge (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
– la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– la delibera assembleare di approvazione dei lavori (interventi condominiali) e la tabella millesimale;
– la dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile;
– la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl (se obbligatoria);
– le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
– le ricevute dei bonifici di pagamento.

IVA al 10% per lavori di manutenzione

Per i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, dal 1° ottobre 2006 è scesa al 10 %.
Infatti l’art. 35, comma 35-ter, della Legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione comunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla lettere a. e b. della predetta Legge n. 457/78), l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006.

L’agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.

Al fine di chiarire le modalità di calcolo valga il seguente esempio.
Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
a. costo complessivo dell’intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.
Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000
Imponibile IVA agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000 (qui si pagherà un’IVA pari a 200 euro)
Imponibile IVA al 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500 (qui l’IVA sarà pari a 300 euro)

Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l’Iva al 10 %.
Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l’Iva agevolata e l’eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato
autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato con IVA al 10 %.

L’aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:
1) materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
2) materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
3) prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
4) prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest’ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10% (ma in questo caso il cliente finale paga comunque il 10% di iva agevolata sulla ristrutturazione).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Per dimostrare la proprietà di un immobile, la residenza anagrafica, le capacità professionali ed universitarie, l’iscrizione ad un albo oppure ad un registro, è necessario un certificato, cioè un documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Queste informazioni e certificati possono essere rimpiazzati da una dichiarazione sostitutiva di certificazione che l’interessato può produrre e sottoscrivere (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Infatti il DPR 445/2000, che disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza e ai privati, nell’articolo 38 comma 3 specifica che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le informazioni che possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, sono elencate nell’articolo 46 del D.P.R. 445/00.

Copia conforme all’originale

Le amministrazioni pubbliche spesso richiedono gli originali di atti e documenti per l’istruttoria delle istanze a loro presentate, in questi casi è possibile produrre in sostituzione di tali carte copie autentiche oppure copie conformi degli stessi (Copia conforme all’originale).

Infatti l’articolo 18 del DPR 445/2000 specifica come le copie autentiche oppure le copie conformi di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della loro riproduzione fedele.

L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il comma 3 dell’articolo 18 del D.P.R. 445/00 prevede che nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente.

Atto nullo senza la conformità catastale

L’articolo 19 comma 14 del DL 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 introduce l’obbligo di specificare in tutti gli atti pubblici, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Atto nullo senza la conformità catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Detrazione al 36% per ristrutturazioni edilizie

Fino al 31 dicembre 2010 è possibile fruire della detrazione d’imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute (detrazione al 36%).
Le principali condizioni e limiti per fruire della detrazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1º ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
  • la percentuale di detrazione d’imposta, a decorrere dal 1º ottobre 2006, è del 36%;
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 anni;
  • tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
  • nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
  • l’ impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457). In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Comprare casa con perizia tecnica

Prima di acquistare una proprietà immobiliare è bene effettuare una perizia tecnica che evidenzi tutti i possibili problemi edilizi ed urbanistici dei locali residenziali / artigianali, che potrebbero comportare ulteriori oneri economici dopo il rogito notarile, sino addirittura all’annullamento della vendita immobiliare. La relazione fornisce informazioni sui seguenti elementi:
● l’esistenza del titolo abilitativo urbanistico (licenza di costruire);
◊ il rispetto dei parametri e dei limiti urbanistici consentiti dalla Legge;
◊ il pagamento degli oneri di urbanizzazione;
● la presenza/assenza dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria;
◊ l’avvenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
◊ la necessità di integrare l’istanza concessione edilizia in sanatoria con documentazione aggiuntiva;
◊ la corresponsione della somma dovuta come oblazione;
◊ la sanabilità edilizia dell’immobile;
● l’esistenza di vincoli (paesaggistici, ambientali, archeologici, idrogeologici, ecc..);
◊ la presenza/assenza della domanda per il parere relativo ai vincoli esistenti;
◊ l’individuazione di condizioni ostative per il rilascio del parere positivo dell’Ente che tutela i vincoli;
◊ il pagamento dell’indennità risarcitoria per danno ambientale;
● la presenza/assenza della domanda di accatastamento;
◊ la conformità della planimetria catastale con la situazione di fatto;
● la presenza/assenza del certificato di agibilità;
◊ il rispetto dei requisiti igienico sanitari;
● la presenza/assenza di autorizzazioni comunali (D.I.A.) per le eventuali successive modifiche edilizie;
● la conformità degli impianti;
● l’adeguatezza della progettazione strutturale anti-sismica.