Nuova versione docfa 4.00.3

Nuova versione docfa 4.00.3
Dallo scorso aprile 2016 è diventato obbligatorio utilizzare la nuova versione 4.00.3 del programma Docfa per effettuare l’accatastamento dei fabbricati e le denunce di variazione, per l’accertamento e la comunicazione della proprietà immobiliare urbana.
Importante novità del Docfa 4.00.3 è la stima degli immobili produttivi (gruppi D ed E). Infatti la nuova versione del Docfa tiene conto delle disposizioni previste per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, effettuata tramite stima diretta. Perciò è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di variazione denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della rendita” ai sensi dell’art. 1, comma 22 della legge di stabilità 2016.

I metri quadrati nelle visure catastali

Finalmente compare nelle visure catastali la superficie dell’immobile, attualmente ancora quella catastale lorda, ma si spera che presto sia inserita anche l’area netta calpestabile. Quindi dal 09/11/2015 i proprietari avranno a disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. L’area catastale comprende la superficie complessiva incluse pertinenze, balconi, ecc.. .
Ciononostante la rendita catastale continuerà ad essere calcolata sempre sulla base dei vani, fino a quando non sarà operativa tutta la riforma del catasto.

Nuova versione Docfa

La Circolare 2/2012 dell’Agenzia del Territorio informa sull’aggiornamento della versione del programma Docfa per la compilazione automatizzata dei dati catastali, per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.

La nuova versione del programma (4.00.1) sarà obbligatoria dal 01/12/2012; fino al 30/11/2012 è ancora possibile utilizzare la versione precedente (Docfa 4.00).
Le novità sostanziali del programma riguardano:
– l’introduzione di nuove tipologie di documenti: A. dichiarazione resa ai sensi del DM 26/07/2012 per i fabbricati rurali di nuova costruzione; B. dichiarazione resa ai sensi del DL 201/2011 per fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni;
– la nuova causale di variazione “richiesta ruralità”, utilizzata in combinazione con la tipologia di documento 1, per la presentazione di variazioni semplificate;
– l’invio degli atti di aggiornamento e dei relativi allegati mediante il sistema telematico “SisTer”;
– la possibilità di allegare, attraverso l’invio telematico dei dati, anche altri documenti oltre al classico documento docfa.

Scadenze per variazioni catastali

Aggiornamento dei dati catastali.
Le modifiche della ripartizione interna delle unità immobiliari oppure solamente della destinazione d’uso senza lavori di ristrutturazione, che in qualche modo influiscono sulla categoria, sulla classe o sulla rendita catastale, devono essere comunicate all’Agenzia del Territorio competente entro trenta giorni dalla fine dei lavori, ossia dal cambio d’uso senza ristrutturazione, come indicato nel Decreto Legge 4/2006.

Il Decreto Legge 4/2006 coordinato con la Legge di conversione 80/2006, all’articolo 34-quinquies comma 2 lettera modifica l’articolo 17 comma 1 lettera b) del Regio Decreto Legge 652/1939, convertito con modificazioni dalla Legge 1249/1939, ed obbliga a presentare le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Atto nullo senza la conformità catastale

L’articolo 19 comma 14 del DL 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 introduce l’obbligo di specificare in tutti gli atti pubblici, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Atto nullo senza la conformità catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.