DOCET non più valido

La norma UNI TS 11300 Parte 1 e 2 è stata aggiornata il 02/10/2014. L’aggiornamento introduce significative modifiche rispetto alla versione precedente, una vera e propria rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti.
Inoltre il CTI ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo (software) alle norme UNI TS 11300-1:2014, UNI TS 11300-2:2014, UNI TS 11300-3:2010, UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, che sostituisce i 2 regolamenti precedentemente in vigore.
Solo i software con la certificazione rilasciata dal CTI possono essere utilizzati per redigere gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), o nelle more del suo rilascio, i software con la dichiarazione sostitutiva del produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2009.
Per questo motivo il metodo di calcolo utilizzato dal DOCET non è più idoneo per determinare la prestazione energetica dell’edificio, perchè non conforme alle nuove norme tecniche UNI TS 11300.
Il DOCET non può più essere utilizzato dal 02/10/2014.
Sul sito del DOCET è presente in primo piano la seguente informativa: “Si comunica che dal giorno 2 ottobre 2014 non è più possibile utilizzare DOCET per redigere certificati APE”.

Multe per mancanza APE

01/05/2014

La normativa sulla mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica nei contratti è stata rimaneggiata diverse volte negli ultimi mesi. Inizialmente la Legge 90/2013 ha introdotto la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (comma 3-bis articolo 6). Poi il DL Destinazione Italia ha sostituito la nullità del contratto per l’assenza dell’APE con una multa da 3.000 a 18.000 euro (nuovo comma 3 nell’articolo 6). Infine la Legge di Stabilità per il 2014 fa riferimento di nuovo al comma 3 bis sulla nullità dei contratti in mancanza dell’APE, provocando non poche incertezze. Finalmente il Ministro Cancellieri ha chiarito che la Legge di stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia, quindi restano valide le multe previste.
Riassumendo la normativa vigente in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici, si trovano le seguenti sanzioni:
– il costruttore o il proprietario degli edifici di nuova costruzione o di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con una multa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il venditore o l’acquirente dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il locatore o il locatario è punito con la sanzione tra 300 euro e 1.800 euro.
– l’agenzia immobiliare è punita con una multa tra a 500 euro e 3.000 euro.
Nel caso in cui l’APE non venga allegato ai contratti, entrambe le parti sono soggette al pagamento della sanzione, in solido e in parti uguali.

Edifici in classe A

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Novembre 2013 (Anno X – Numero 10) intitolato “Edifici in classe A”.

Come per gli elettrodomestici, anche gli edifici sono stati suddivisi in classi energetiche in base alla quantità d’energia utilizzata per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. La classe è determinata con l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl), che esprime il fabbisogno di energia primaria totale non rinnovabile (kWh/m²anno). Ma come è costruita un’abitazione in classe energetica A, e quale è la differenza di consumi con la classe G?

Appartamento in classe A
Non è facile raggiungere la classe energetica A per un appartamento da 80 mq in un classico condominio con 10-15 abitazioni. Ad esempio, consideriamo la casa più fredda dell’edificio, quella con due pareti confinanti verso l’esterno, due balconi, posta sotto un’altra abitazione riscaldata ma sopra un garage freddo. Per assegnargli la classe energetica A, questo appartamento deve essere realizzato con 10 cm di isolante termico posto nell’intercapedine delle pareti perimetrali, e 5 cm sul soffitto del garage. E’ indispensabile che i ponti termici (pilastri, travi, balconi, angoli) siano corretti, cioè che siano presenti almeno 5 cm di isolante tra l’elemento strutturale e la faccia esterna dell’edificio. Infine è necessario possedere una caldaia ad alto rendimento, installare le valvole termostatiche sui radiatori ed avere pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Villino unifamiliare in classe A
Attribuire la classe energetica A ad un villino unifamiliare richiede ancora maggiori accortezze, a causa della sua elevata superficie disperdente, poiché questo non confina con appartamenti riscaldati ma solo con l’ambiente esterno. Ad esempio, consideriamo una casa isolata da 80 mq su due piani, sempre con due balconi ed un sottotetto non calpestabile (zona fredda). Per avere la classe energetica A, questo villino deve essere realizzato con un forato termico da 30 cm, un cappotto termico da 10 cm, e 15 cm di isolante sul pavimento del sottotetto e del piano terra. In questo caso i ponti termici non sono un grande problema, grazie al cappotto che avvolge tutto l’edificio, eccetto i balconi che vanno opportunamente coibentati. Anche qui è necessario possedere una caldaia ad alto rendimento, installare le valvole termostatiche sui radiatori ed avere pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Confronto dei consumi di gas
Per avere una buona classe energetica bisogna avere un elevato spessore di isolante termico, fare molta attenzione alla correzione dei ponti termici, installare una caldaia ad alto rendimento, disporre di un controllo della temperatura ambiente, e montare finestre a taglio termico con doppi vetri basso emissivi. La classe energetica dell’edificio non è un parametro teorico, ma la misura effettiva dell’energia consumata, e quindi la quantità di metri cubi di gas metano necessari per la climatizzazione invernale dell’abitazione; più la classe energetica è elevata e più la bolletta del gas sarà salata. L’appartamento preso come esempio consuma annualmente 488 metri cubi di gas (391 euro) se in classe energetica A, e 1.529 metri cubi (1.223 euro) se in classe G, con una maggiorazione di 832 euro (+313%) sulla bolletta. Va molto peggio per il villino preso come esempio, infatti questo consuma annualmente 593 metri cubi di gas (474 euro) se in classe energetica A, e 1.958 metri cubi (1.566 euro) se in classe G, con un incremento di 1.092 euro (+330%) sulla bolletta. Riscaldare una casa in classe G costa più del triplo di una in classe A. Tali risultati si ottengono considerando una temperatura costante all’interno dell’abitazione di 20°C durante tutta la stagione invernale.

Edifici EEQZ
L’aumento dei consumi energetici ci spinge a ridurre gli sprechi, per questo in futuro avremo l’edificio EEQZ (edificio a energia quasi zero), cioè un edificio ad altissima prestazione con un consumo energetico quasi nullo che sarà coperto tramite energia rinnovabile prodotta in situ.
La Legge 90/2013 richiede, dal 31/12/2018, che gli edifici pubblici di nuova costruzione debbano essere edifici a energia quasi zero. Dal 01/01/2021, la predetta disposizione è estesa anche agli edifici privati di nuova costruzione.

Requisiti del Certificatore Energetico

Il DPR 75/2013 introduce il nuovo Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici. Il Certificatore Energetico deve essere laureato, iscritto al proprio Albo ed essere in possesso dell’abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici ed alla progettazione d’impianti.
Altrimenti si dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica (durata minima di 64 ore), i cui contenuti sono illustrati nell’Allegato 1 al Decreto 75/2013. I corsi dovranno essere accreditati e saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali, a livello regionale dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni.
Infine nel caso in cui il tecnico sia laureato ma non abbia le competenze in tutti i campi (progettazione di edifici e progettazione d’impianti) deve comunque operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia tutti le professionalità richieste, oppure frequentare il corso di formazione da 64 ore.

Libretto della caldaia allegato all’APE

All’attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato il libretto d’impianto dell’edificio per provare il rendimento dell’impianto termico di climatizzazione invernale.
L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
La validità temporale di 10 anni è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, e quindi di assenza dei controlli e del libretto d’impianto, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
Senza libretto d’impianto l’attestato APE scade l’anno successivo a quello in cui è redatto.

Invio Attestati Energetici solo online per l’Abruzzo

La Regione Abruzzo ha creato un sistema informativo per l’invio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) da parte dei tecnici abilitati, grazie alla proficua collaborazione con l’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con l’obiettivo di facilitare la gestione amministrativa della procedura di certificazione, sostituendo l’invio cartaceo degli APE con la trasmissione telematica.

Nullità dei contratti senza APE

La Legge 90/2013 prevede l’Attestato di Prestazione Energetica per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e gratuito (donazioni, ..) e per i contratti di locazione.
L’obbligo di allegazione dell’APE vale nel caso di stipula di un contratto di nuova locazione e per i contratti di leasing e l’affitto di azienda. Quindi l’obbligo non si applica ad un contratto che rinnova, proroga o reitera un rapporto di locazione esistente.
La norma stabilisce che l’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità del contratto. Inoltre la nuova disciplina prevede che la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione; il contratto nullo non può essere convalidato.

Attestato di Prestazione Energetica

10/11/2013

Il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013 oltre ad aumentare le detrazioni dal 55% al 65% ed ampliare all’acquisto dei mobili quelle del 50%, ha imposto l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica anche quando si ha trasferimento di immobili a titolo gratuito, oltre al caso di compravendita onerosa.

Fondamentale è considerare i tempi e le modalità di esecuzione dell’obbligo, infatti il proprietario deve rendere disponibile l’APE (attestato di prestazione energetica) al potenziale acquirente all’avvio delle trattative e consegnarlo alla stipula del contratto; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Non è possibile stipulare l’atto notarile in assenza dell’APE, l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

APE per gli edifici pubblici

Nel caso di edifici pubblici oppure utilizzati da pubbliche amministrazioni ed aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 90/2013 e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Metodo di calcolo transitorio per l’APE

In attesa dell’emanazione dei decreti sulla nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli attestati di prestazione energetica (APE) continueranno ad essere redatti come gli attestati di certificazione energetica (ACE), secondo le modalità di calcolo di cui al DPR 59/2009.
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce questo dettaglio con la Circolare 07/08/2013, per risolvere i dubbi sull’applicazione della normativa tecnica per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, dopo l’entrata in vigore della Legge 90/2013 di conversione del DL 63/2013 sulla prestazione energetica nell’edilizia.
In realtà si tratta solo di un aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, per il recepimento della recente direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico in edilizia.
Quindi aspettiamoci ulteriori cambiamenti sul metodo di calcolo dell’attestato di prestazione energetica (APE).