Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

Segnalazione certificata inizio attività

L’articolo 19 della Legge 78/2010 del 31/05/2010, coordinato con la Legge di conversione del 122/2010, stravolge la procedura di denuncia di inizio attività, infatti introduce la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di auto-tutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al DPR 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività’ dei privati alla normativa vigente.

Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

Impianti da fonti rinnovabli con DIRE

Il DLgs 387/2003 obbligava l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria.

Con il DM 10/09/2010 sono state approvate le linee guida previste dal DLgs 387/2003, ed è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, sono realizzabili con Dia, come:
– impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
– impianti a biomassa fino a 1000 kWe;
– impianti eolici fino a 60 kW;
– impianti idroelettrici fino a 100 kW.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

La Legge Comunitaria 96/2010 prevede che, nell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili, il Governo dovrà semplificare le procedure di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad 1 MW.
E’ in studio lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici. Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10/09/2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

Condono e vincoli

Il condono è possibile se il vincolo sull’area è stato posto dopo la realizzazione dell’immobile o dell’intervento edilizio, a patto che questo sia conforme a norme e strumenti urbanistici. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 3174/2010, depositata il 19/05/2010.
Non è possibile estendere al reato edilizio il condono paesaggistico ottenuto a seguito di ripristino dei luoghi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 144 del 27/04/2007 che conferma la legittimità dell’art. 181, comma 1-quinquies, del DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), comma aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c), della Legge 308/2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale).

Il condono edilizio non cancella la violazione delle norme sulle distanze. Il Consiglio di Stato conferma il diritto dei confinanti a chiedere la demolizione. Con la sentenza n. 8262 del 30/12/2006, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema delle costruzioni abusive condonate ma che violano le norme sulle distanze legali tra gli edifici.

Con la sentenza n. 1475 del 20/03/2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che un Comune non può giustificare la mancata risposta ad una istanza di ridefinizione urbanistica di un’area con la motivazione che su tale area insistono manufatti abusivi per i quali è in corso un procedimento di sanatoria.

Istruttoria per agibilità

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, come stabilito dal DPR 380/2001 articolo 25, segue queste fasi:
– entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il proprietario è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della necessaria documentazione:
– lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990.
– entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di agibilità, il competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione della pratica;
– trascorso inutilmente questo termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.

L’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie è possibile se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Il termine dell’istruttoria può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Chiarimenti Condono 2003

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture 2699/2005 chiarisce la condonabilità delle due fattispecie: gli ampliamenti e le nuove costruzioni.
Sono condonabili, indipendentemente dalla destinazione d’uso, gli ampliamenti che non superino alternativamente i 750 mc o il 30% della volumetria originaria.
Per le nuove costruzioni residenziali, il comma 25 prevede che siano sanabili le opere abusive ultimate entro il 31/03/2003 non superiori a 750 mc per singola richiesta di condono, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 mc. In caso di superamento di quest’ultimo limite, è preclusa la sanatoria, salva la demolizione delle opere eccedenti.
Per le nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziale la sanatoria è ammessa anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.

Inoltre la stessa Circolare prevede l’incremento delle sanzioni pecuniarie per reati edilizi. Il comma 47 dell’art. 32 prevede per le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del DPR 380/2001, un incremento del cento per cento.

Con la sentenza n. 467 del 3 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che le eventuali modificazioni che sopraggiungano dopo il diniego alla domanda di condono edilizio, sono ininfluenti.
Le opere realizzate sulla base di un titolo abilitativo annullato non rientrano nell’ambito del terzo condono edilizio, come stabilito dal Decreto Legge 269/2003.
La differenza rispetto alle precedenti normative, che ammettevano invece la sanatoria, è stata rilevata dal Consiglio di Stato, che il 23/04/2009 si è espresso a riguardo in Adunanza Plenaria con la Sentenza 4/2009.

Silenzio assenso condono 2003

Legge 326/2003 (condono 2003) articolo 32 comma 37 prevede la formazione del silenzio-assenso, con effetti equivalenti alla sanatoria, trascorsi 24 mesi dalla data del 30 giugno 2005. È comunque necessario aver depositato entro il 30/09/2004 tutti i necessari allegati e documenti alla domanda di condono, quali:
– pagamento degli oneri di concessione;
– presentazione della documentazione di cui al comma 35;
– denuncia in catasto;
– denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili;
– denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico (ove dovute).
Per la formazione del silenzio-assenso, nel caso di immobili soggetti a tutela, occorre il decorso del termine di 24 mesi dalla data di emanazione del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, la Corte Costituzionale ha fatto salva la possibilità per le leggi regionali di determinare limiti volumetrici sanabili in misura inferiore a quelli previsti dalla norma statale.
Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della Legge 47/1985, e all’articolo 48 del DPR 380/2001.

Comunicazioni per manutenzioni straordinarie

Per interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici è possibile effettuare una Comunicazione al comune (Comunicazioni per manutenzioni straordinarie).

Infatti la Legge 73/2010 di conversione del Decreto-Legge 40/2010 modifica l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.

La Comunicazione deve avere i seguenti allegati:
– autorizzazioni eventualmente obbligatorie;
– dati identificativi dell’impresa edile;
– dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.

Il tecnico assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

Alcune degli interventi edilizi che rientrano in questa Comunicazione di inizio lavori sono:
– le opere temporanee;
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
– le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Obbligo Fonti rinnovabili 2011

Il comma 289 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) vincolava i regolamenti edilizi a prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il comma 1-octies dell’articolo 29 della Legge di conversione 14/2009 del DL 207/2008 (Milleproroghe) posticipa al 01/01/ 2010 la scadenza del 01/01/2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La legge di conversione del DL 194/2009 (Milleproroghe) differisce nuovamente dal 01/01/2010 al 01/01/2011 la scadenza entro la quale il permesso di costruire per i nuovi edifici è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (Obbligo Fonti rinnovabili 2011).

Una bozza di Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, ritorna sull’argomento.

L’articolo 9 di questo provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).

USCE di Roma

Alcune pratiche informazioni sull’ USCE di Roma, Ufficio Speciale Condono Edilizio, dopo il fallimento della società Gemma Spa gestore del servizio, ora assicurato da dipendenti del Comune di Roma. La velocità di lavorazione delle pratiche è molto bassa. Attualmente l’archivio esterno ripartizione XV risulta chiuso per contenzioso.

Informazioni generali:
– Indirizzo: Via di Decima, 96/102
– Telefono centralino condono edilizio: 06.67.10.720.43
– Orario: Lunedì/Venerdì 8.30-13.30
– I numeri si rilasciano fino alle ore 12.00
– Limiti sulle pratiche lavorate giornalmente:
Sportello informazioni – 100 numeri
Sportello visure – 30 numeri
Sportello rilascio concessioni – 20 numeri