Modifiche alla contabilizzazione del calore

La direttiva 2012/27/UE ha reso obbligatoria la misurazione individuale del riscaldamento negli edifici. Il decreto legislativo italiano n. 102/2014 ha recepito la direttiva europea, specificando che la ripartizione delle spese deve essere eseguita in conformità alla norma tecnica UNI 10200. Modifiche alla contabilizzazione del calore .
A luglio 2016 è stato infine pubblicato il D.Lgs. 141/2016 che modifica il D.Lgs. 102/2014.
Ai sensi del D. Lgs 102/14 come modificato dal D. Lgs 141/2016:
– l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate (art. 9 comma 5 lettera d)).
L’articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs n. 102/2014 così come modificato dal D. Lgs n. 141/2016 infatti recita:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Chiarimenti sulla Contabilizzazione del calore

Il Ministero ha pubblicato a giugno 2017 alcuni chiarimenti sulla contabilizzazione del calore.
Il 30 giugno 2017 infatti era il termine ultimo per l’installazione dei sistemi di misurazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato.
L’obbligo, nato con la direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/UE, è stato recepito in Italia con il DLgs 102/2014. L’obiettivo è quello di misurare il calore consumato da ogni singolo appartamento, ripartire le spese di gas in base agli effettivi prelievi di calore, ed ottenere un risparmio energetico.
Devono essere installati i contabilizzatori di calore e le valvole termostatiche in ogni abitazione. Per gli impianti a diramazione orizzontale si prevede l’installazione di contacalore individuali dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare. Mentre per gli impianti a colonna verticale si ricorrere all’installazione di ripartitori elettronici: rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore delle unità immobiliari.
La suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento deve essere realizzata in base alla norma tecnica UNI 10200.
Il DL 244/2016 (Milleproroghe 2017) ha prorogato al 30/06/2017 il termine ultimo per l’installazione delle termovalvole. Il mancato adeguamento a tale obbligo può comportare sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per appartamento.
Link del Ministero sui Chiarimenti.

Contabilizzazione del calore

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2016 (Anno XIII – Numero 9) intitolato “Contabilizzazione del calore”.

E’ ormai prossima la scadenza per ottemperare all’obbligo della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condominiali, fissata per l’appunto al 31/12/2016. Allora torno sull’argomento per chiarire i dubbi su questo nuovo adempimento.
Cosa è?
La contabilizzazione del calore è un sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Accanto a questo serve affiancare un sistema di termoregolazione che consente all’utente di regolare anche la temperatura desiderata nell’abitazione (cronotermostato oppure valvole termostatiche).
A cosa serve?
La contabilizzazione del calore e la termoregolazione sono importanti per favorire il contenimento e la riduzione dei consumi energetici, attraverso il conteggio del calore utilizzato in ogni appartamento, e la giusta suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun utente. Il risparmio d’energia deriverà da un utilizzo giudizioso del riscaldamento, in base alle vere necessità del soggetto (non si vedranno più case riscaldate ma vuote), e da un migliore controllo della temperatura ambiente (non si avranno più termosifoni accesi con le finestre aperte). Tutto queste motivazioni sono assolutamente ragionevoli e intelligenti, poiché l’energia non cade dal cielo e le risorse energetiche non sono illimitate.
Come funziona?
Negli edifici con distribuzione a montanti orizzontali si devono montare dei contacalore (contabilizzazione diretta), dispositivi posti sul pianerottolo che intercettano le tubazioni del riscaldamento che entrano nell’abitazione e misurano precisamente il calore prelevato dal singolo utente; questi sono collegati ad un cronotermostato interno che manovra la valvola motorizzata nel contacalore, aprendo o chiudendo il flusso dell’acqua di riscaldamento in base alla temperatura che rileva nell’ambiente.
Mentre nei fabbricati con distribuzione a montanti verticale si devono installare i ripartitori di calore (dispositivi elettronici che stimano il calore prelevato dall’utente – contabilizzazione indiretta) su ogni singolo radiatore insieme alle valvole termostatiche per il controllo della temperatura ambiente; in questi casi è necessario prevedere nella centrale termica una pompa di circolazione ad inverter (a portata variabile), che possa facilmente adeguarsi alle enormi differenze di portata d’acqua calda richiesta dal condominio nelle varie situazioni.
Ripartizione delle spese
L’utente è tenuto a pagare un addebito corrispondente alla quantità di calore volontariamente prelevata dall’impianto centralizzato per soddisfare le esigenze di temperatura del proprio alloggio (consumo volontario), e d’altra parte non può esimersi dal pagamento di una quota corrispondente alla quantità di calore dispersa dall’impianto al fine di rendere disponibile il servizio (consumo involontario). Il consumo volontario è misurato dai contacalore o dai ripartitori, manovrati dagli utenti in base ai loro desideri, mentre il consumo involontario è suddiviso con i nuovi millesimi di fabbisogno energetico (non è possibile utilizzare i millesimi di proprietà), con l’intento di ripartire tali costi proporzionalmente alle dispersioni di calore di ogni abitazione, attribuendo magior valore alla classe energetica dell’abitazione. Attenzione: il fabbisogno energetico dell’abitazione è calcolato sulla sua configurazione iniziale, appena costruita, ignorando le modifiche successivamente apportate, poiché queste influenza invece direttamente il consumo volontario (se si esegue un isolamento in intercapedine con polistirolo, questo diminuisce i consumi misurati dai ripartitori).
Condominio e contablizzazione
Il condominio deve predisporre un sistema di contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016 per suddividere i consumi di riscaldamento in maniera equa tra i condomini. In questo senso è consigliabile seguire la seguente procedura:
1. l’amministratore informa l’assemblea;
2. incarico ad un tecnico per il progetto;
3. richiesta delle offerte agli installatori;
4. esecuzione delle opere;
5. il tecnico presenta il sistema;
6. lettura a metà stagione.

Norme tecniche sulla contabilizzazione

Lista di alcune norme tecniche utili per la contabilizzazione del calore:
– UNI 10200:2015: “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria” del 11/06/2015 che stabilisce i principi per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica.
– UNI/TS 11300-1:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” del 02/10/2014. La norma tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. La specifica tecnica definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per umidificazione e per deumidificazione ed è rivolta a tutte le possibili applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008: calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d’esercizio (tailored rating).
– UNI/TS 11300-2:2014: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l’illuminazione in edifici non residenziali” del 02/10/2014. La specifica tecnica fornisce dati e metodi di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di energia termica utile per il servizio di produzione di acqua calda sanitaria, nonché di energia fornita e di energia primaria per i servizi di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria. Essa fornisce inoltre il metodo di calcolo per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per il servizio di ventilazione e le indicazioni e i dati nazionali per la determinazione dei fabbisogni di energia primaria per il servizio di illuminazione in accordo con la UNI EN 15193.
La specifica tecnica fornisce dati e metodi per il calcolo dei rendimenti e delle perdite dei sottosistemi di generazione alimentati con combustibili fossili liquidi o gassosi.
La specifica tecnica si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti: per il solo riscaldamento, misti o combinati per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, per sola produzione acqua calda per usi igienico-sanitari, per i sistemi di sola ventilazione, per i sistemi di ventilazione combinati alla climatizzazione invernale, per i sistemi di illuminazione negli edifici non residenziali.
– UNI EN 834:2013: “Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori – Apparecchiature ad alimentazione elettrica” del 26/09/2013. La specifica tecnica si applica ai ripartitori dei costi di riscaldamento atti a stimare in modo proporzionale il calore emesso dai radiatori all’interno delle unità di consumo.
– UNI EN 15459:2008: “Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici” del 03/07/2008. La norma tecnica fornisce un metodo di calcolo degli aspetti economici dei sistemi di riscaldamento e di altri sistemi che determinano la domanda e il consumo di energia dell’edificio. La norma si applica a tutti i tipi di edifici.

Definizione di termoregolazione

Il DLgs 102/2014 sull’efficienza energetica stabilisce nell’articolo 2 la definizione di sistema di termoregolazione (comma 2 lettera qq), e cioè un “sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente”.
In tal senso non è chiaro se tale apparecchio debba essere automatico (ad esempio valvole termostatiche dei radiatori) o possa essere manuale (valvola standard).
Una definizione più accurata deriva dalla UNI 10200:2015 che caratterizza un impianto dotato di termoregolazione (punto 3.16) se sono presenti “dispositivi in grado di variare l’emissione termica dei corpi scaldanti per adattarla alle esigenze delle unità immobiliare per esempio tramite valvole termostatiche, termostati ambiente ed altri dispositivi di regolazione”.
Anche qui non è esplicito il richiamo a sistemi automatici di termoregolazione, ma gli esempi richiamati sono molto esplicativi, ed in conclusione si può dedurre che i sistemi di termoregolazione accettati sono quelli con le valvole termostatiche oppure con i termostati ambiente.

Condominio e contabilizzazione

Il condominio deve predisporre un sistema di contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016 per suddividere i consumi di riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria in maniera equa tra i condomini. In questo senso è consigliabile seguire la seguente procedura:
1. l’amministratore informa l’assemblea dell’obbligo di legge, magari con l’assistenza di un tecnico di fiducia;
2. i condomini decidono di incaricare un tecnico redigere il progetto dell’impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
3. in base al capitolato si richiedono le offerte ai potenziali installatori;
4. scelto l’installatore, ci sarà l’esecuzione delle opere sull’impianto termico;
5. è consigliabile che il progettista segua i lavori, effettui un controllo ad opere ultimate ed infine intervenga in almeno un’assemblea, insieme all’installatore, per spiegare a tutti i condomini come funzionano i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione installati;
6. l’amministratore deve esigere che tutta la documentazione di progetto e di installazione sia completata e consegnata;
7. i condomini devono pretendete di avere una copia della documentazione che riguarda il loro appartamento, poiché il sistema sia trasparente;
8. durante il primo anno di contabilizzazione è bene fare una lettura a metà stagione per avere un’idea della spesa risultante e poter eventualmente correggere il proprio comportamento prima del calcolo finale dei costi di gas. Negli anni successivi non sarà più necessario aver letture intermedie.

Progetto di contabilizzazione

Il progetto di contabilizzazione del calore è obbligatorio ed essenziale per predisporre un sistema di suddivisione dei costi di riscaldamento che rispetti la normativa vigente. Introdotto già dalla Legge 46/1990, e successivamente richiamato dal DM 37/2008.
Il progetto dell’impianto di contabilizzazione deve rispettare la UNI 10200:2015 sugli “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”, che stabilisce i principi per la ripartizione equa delle spese di riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria nei condomini.
Un buon progetto deve essere leggibile e comprensibile, chiarendo all’amministratore ed ai singoli condomini i seguenti elementi essenziali:
– la potenza di ciascun corpo scaldante;
– il metodo per fare il conteggio della ripartizione dei costi;
– la procedura di applicazione della UNI 10200;
– la tabella millesimale dei fabbisogni energetici;
– il sistema di calcolo della quantità di calore prodotta dal generatore;
– ripartizione tra consumo totale in consumo volontario e consumo involontario.