Aggiornamento guida agevolazioni fiscali per risparmio energetico

Aggiornamento guida agevolazioni fiscali per risparmio energetico

L’Agenzia delle Entrate il 12/09/2017 ha effettuato l’Aggiornamento guida agevolazioni fiscali per risparmio energetico.

Gli aggiornamenti più recenti sono:

  • proroga della detrazione Irpef e Ires;
  • detrazioni più elevate per la riqualificazione energetica dei condomini;
  • beneficiari del diritto alle agevolazioni;
  • modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Prorogate le detrazioni al 65%

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Febbraio 2016 (Anno XIII – Numero 2), intitolato “Prorogate le detrazioni al 65%”.

L’ultima legge di stabilità ha prorogato le detrazioni fiscali per tutto il 2016, per la riqualificazione energetica dell’immobile, la sua ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Basta solo scegliere cosa rinnovare quest’anno nella propria casa! Vediamo in dettaglio le novità.

Rinnovo detrazioni al 65%
Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici sono state prorogate fino al 31/12/2016. Riepiloghiamo quali sono le spese detraibili:
– isolamento termico dell’edificio;
– sostituzione infissi e persiane;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
– installazione di pannelli solari termici;
– lavori di adeguamento antisismico degli edifici.
La detrazione è estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici. Addirittura, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, i condomini potranno cedere la loro quota di detrazione alle stesse imprese esecutrici, le cui modalità saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Proroga incentivi al 50%
La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31/12/2016 la detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Resta il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna immobile e il rimborso in 10 rate annuali. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali, installazione di dispositivi anti-intrusione, riduzione dell’inquinamento acustico, acquisto e installazione di impianti fotovoltaici, messa in sicurezza dal punto di vista sismico, bonifica dall’amianto, installazione di sistemi anti-infortunio.
I pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva dell’ditta che realizza i lavori. Nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.

Nuovo Bonus mobili
La legge di stabilità 2016 ha prorogato fino al 31/12/2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati ad arredare un’abitazione sottoposta a ristrutturazione, per una spesa massima di 10.000 euro suddividibile in 10 anni.
Inoltre, alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, per l’acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16.000 euro. Per richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare, ma almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Non ci sarà distinzione tra coniugi e coppie di fatto.
Per maggiori informazioni potete consultare sul sito web del giornale www.lapiazzacastelmadama.com i miei articoli nei numeri di maggio 2013, giugno 2013 e dicembre 2013!

Ecobonus del 65%

Le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici è stata prorogata fino al 31/12/2016.
Rammentiamo quali sono le spese detraibili:
– isolamento termico dell’edificio;
– schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
– lavori di adeguamento antisismico degli edifici.
La detrazione è estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici. Addirittura, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, i condomini potranno cedere la loro quota di detrazione alle stesse imprese esecutrici, le cui modalità saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, Istituti Autonomi Case, Popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 01/01/2016 al 31/12/2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Comunicazione per gli interventi a cavallo tra 2 anni

Secondo l’articolo 29 comma 6 del DL 185/2008 ed in base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/05/2009, dall’anno 2009 è richiesta la presentazione telematica di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate se:
– i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
– sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
Ad esempio se per lo stesso intervento per il quale si richiede la detrazione del 65% si effettuano pagamenti nel 2014 e nel 2015, entro il 31/03/2015 è necessario inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata:
– se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (esempio: lavori iniziati e terminati nel 2014)
– se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (esempio: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza aver sostenuto spese nel 2013)

Detrazione del 65%

01/12/2014

Le detrazioni del 65% introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono prorogate dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) fino al 31/12/2014. L’agevolazione è articolata in questo modo:
– 65% delle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
– 50% delle spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Invece per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione è pari:
– al 65% delle spese sostenute tra il 06/06/2013 ed il 30/06/2015
– al 50% delle spese sostenute tra il 01/07/2015 ed il 30/06/2016

Chiarimenti sulle Detrazioni al 50% per i mobili

La Circolare 29/E del 18/09/2013 dell’Agenzia delle Entrate riguarda le detrazioni Irpef legate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (50%), aggiornate dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 convertito dalla Legge 90/2013.

Il decreto ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti sono agevolati dal 06/06/2013 al 31/12/2013, e possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. Non è consentito, invece effettuare il pagamento mediante assegni o contanti.

L’agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, qualche esempio dei mobili detraibili, che sono qui sotto riportati:
– letti
– armadi
– cassettiere
– librerie
– scrivanie
– tavoli
– sedie
– comodini
– divani
– poltrone
– credenze
– materassi
– apparecchi di illuminazione

Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.

Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore e A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 e qui sotto elencati:
– frigoriferi
– congelatori
– lavatrici
– asciugatrici
– lavastoviglie
– apparecchi di cottura
– stufe elettriche
– piastre riscaldanti elettriche
– forni a microonde
– apparecchi elettrici di riscaldamento
– radiatori elettrici
– ventilatori elettrici
– apparecchi per il condizionamento

Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Giugno 2013 (Anno X – Numero 6) intitolato “Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica”.

Le detrazioni fiscali del 50% per la riqualificazione energetica dell’edificio sono state aumentate al 65% già dal 06/06/2013 e prorogate fino al 31/12/2013 per i privati, e fino al 30/06/2014 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, ai sensi nel recente Decreto Legge 63/2013. Questo è veramente l’ultimo rinvio previsto per usufruire delle agevolazioni fiscali maggiorate (poi scenderanno al 36%), quindi ora o mai più. Qui sotto si fornisce qualche utile appunto sull’argomento.

Quali sono gli edifici interessati?
L’agevolazione è valida per tutti i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Non possono beneficiare della detrazione gli immobili merce (Risoluzione 303/E del 15/07/2008 dell’Agenzia delle Entrate) né quelli dati in locazione dalle società (Risoluzione 340/E del 01/08/2008).

Chi può fruire della detrazione?
Possono sfruttare la detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese su edifici posseduti o detenuti. In particolare sono ammessi: proprietari, condomini, inquilini, nudi proprietari, usufruttuari, comodatari, così come i familiari conviventi (coniuge, parenti). Tali soggetti possono essere persone fisiche, soci di cooperative, imprenditori individuali, persone giuridiche, società di persone o capitali, associazioni di professionisti, enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, eccetto i comuni che non sono soggetti passivi Ires (Risoluzione 33/E del 05/02/2008).

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, ed in particolare per queste opere:
– ristrutturazione energetica globale dell’edificio (comma 344 della Legge 296/2006);
– realizzazione di coperture, muri e solai con bassa trasmittanza termica (comma 345);
– installazione di finestre comprensive di infissi, integrazione dei componenti vetrati esistenti, e sostituzione delle persiane (comma 345);
– istallazione di pannelli solari termici per la produzione d’acqua calda (comma 346) ;
– rifacimento del impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (comma 347).
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, la fornitura e la posa in opera di materiali di coibentazione, le demolizioni e le ricostruzioni occorrenti, la realizzazione delle opere murarie collegate, le opere provvisionali ed accessorie necessarie, gli impianti di climatizzazione, ed infine le prestazioni professionali.

Quali sono i tetti massimi della detrazione?
Il limite massimo delle detrazioni è di 100.000 € per il comma 344, 60.000 € per i commi 345 e 346, infine 30.000 € per il comma 347.

Quali sono gli adempimenti da rispettare?
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario seguire questa procedura ed acquisire i seguenti documenti (dipende dal tipo di intervento):
– Attestato di certificazione energetica;
Asseverazione sull’intervento di un tecnico abilitato o certificazione del produttore;
– Ricevuta della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– Pagamento dei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita IVA dell’impresa;
Fatture e ricevute delle spese sostenute;
Solo nel caso in cui i lavori proseguono in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Legge 2/2009). Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare la suddetta documentazione.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, la detrazione spettante ammonta a 6.500 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 650 € di credito sull’Irpef o Ires da versare.

News – Incentivi ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni fiscali del 50% per il recupero del patrimonio edilizio sono prorogate fino al 30/12/2013 (DL 63/2013), inoltre è riconosciuta anche un’agevolazione nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate (massimo 10.000 €) per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione.

Incentivi del 40% per conto termico

Il DM 28/12/2012 supporta stimola la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevedendo incentivi per i piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, infatti sono stanziati 900.000 € per privati, imprese ed amministrazioni pubbliche.

L’incentivo copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

I soggetti ammessi agli incentivi sono le persone fisiche, i condomini ed i soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico oppure con l’intervento di una ESCO.

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, che possono accedere agli incentivi del Conto termico sono:
– l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
– la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
– l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
– l’ installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
– la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.

Il finanziamento non è cumulabile con altre detrazioni statali o regionali. La domanda va presentata al GSE (Gestore dei servizi energetici) entro 60 giorni dalla fine dei lavori, compilando la scheda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web.

Detrazioni fiscali 36% e 55%

C’è ancora tempo per sfruttare gli incentivi fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie e del 55% per riqualificazione energetica.

Infatti le detrazioni fiscali sugli interventi per il recupero edilizio (36%) e per il risparmio energetico (55%) sono stati prorogati fino al 30/06/2013 con il DL 83/2012.

Le ristrutturazioni edilizie saranno agevolabili fino al 50% (prima era il 36%), mentre il tetto di spesa è aumentato a 96.000 €. A partire dal 01/07/2013 il bonus tornerà al 36% ed il limite di spesa a 48.000 €.

Bonus ristrutturazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida fiscale 2012 per le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, istruzioni rese necessarie a seguito delle novità normative, in particolare la messa a regime del bonus fiscale per effetto della Manovra Salva-Italia.

Si ricordano le novità introdotte nel 2011:
– abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
– riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
– eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
– facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
– obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
– estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.