Proroga detrazioni edilizie

Le detrazioni fiscali del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino al 30/06/2013.

Il Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/06/2012 proroga al 30/06/2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l’aliquota scenderà al 50% dal 01/01/2013.

Inoltre lo stesso emendamento proroga al 30/06/2013 le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e aumenta l’aliquota al 50% dal 26/06/2012. Infine riammette a far data dal 01/01/2012 al beneficio del bonus del 36% (50% dal 26/06/2012) le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

Il bonus sale dal 36% al 50% ma solo per un periodo limitato, utile ad incentivare gli investimenti privati per contribuire alla ripresa economica. Le detrazioni saranno infatti maggiorate fino al 30/06/2013, mentre dal primo luglio si tornerà automaticamente alla vecchia normativa, con percentuali di sconto fiscale che scenderanno nuovamente al 36%, così come il tetto di spesa, che dai 96.000 euro del decreto sviluppo tornerà a 48.000 euro.

Detrazioni 55% per il 2012

Il Decreto Salva Italia proroga a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55%, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36%, già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie, e saranno disciplinati dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra Salva Italia al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR 917/1986).

Infatti il Decreto Legge 201/2011 coordinato con la Legge di Conversione 214/2011, e precisamente nell’articolo 4 modifica l’articolo 1 comma 48 della Legge 220/2010, sostituendo alle parole “31 dicembre 2011” la seguente dicitura: “31 dicembre 2012”. Infine sempre nell’articolo 4 comma 5 specifica che le disposizioni entrano in vigore il 01/01/2012.

Infine è stato aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Classe energetica negli annunci immobiliari

Continua il percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui consumi energetici assorbiti per il riscaldamento degli immobili del patrimonio edilizio italiano, in tale senso lo stato ha stabilito una serie di interventi normativi indirizzati a rendere sensibile l’opinione pubblica sulle prestazioni energetiche degli immobili e contemporaneamente ad agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia energetica.
A tal riguardo l’articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28/2011 modifica l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 introducendo dal 01/01/2012, con il comma 2-quater, l’obbligo di riportare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica dell’immobile.
Tale vincolo è valido per tutti i trasferimenti a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, anche per gli annunci pubblicati online e quelli relativi alle vendite giudiziarie.

Ritenuta su bonifici 36% e 55%

Il DL 98/2011 convertito con la Legge 111/2011, entrato in vigore dal 06/07/2011, riduce al 4% l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie (detrazioni al 36% e agevolazioni del 55%). Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

Detrazioni 55% per pavimenti

La Risoluzione 283/E dell’Agenzia delle Entrate, riguardo le detrazione del 55% per spese relative ad interventi di risparmio energetico (art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) fornisce alcune indicazioni in relazione alla detraibilità delle spese per il pavimento.

L’agevolazione riguarda lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che “tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle sue competenza.

Inoltre sottolinea che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Infine l’Agenzia delle Entrate fa presente che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento (55%) il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento (36%) delle spese di ristrutturazione, di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 e successive modificazioni.

Detrazioni 55% a cavallo tra 2010 e 2011

L’articolo 29 del DL 158/2008 coordinato con la Legge di conversione 2/2009, introduce l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso il loro sito per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010). Il modello di comunicazione è stato approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 06/05/2009.
Il nuovo modello deve essere presentato:
– in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
– per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello
per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
– se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
– se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Detrazione del 55% in dieci anni

La detrazione fiscale del 55% dall’imposta lorda, introdotta in forza della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), per lavori di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (commi 344-349), prorogata fino al 31/12/2010 con il comma 20 articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), è nuovamente prolungata fino al 31/12/2011 con la bozza della Legge di Stabilità 2011.

Per accedere alle detrazioni è necessario rispettare i più restrittivi valori limite (rispetto il DLgs 192/2005) della trasmittanza termica specificati nel DM 11/03/2008 e modificati dal DM 26/01/2010, e seguire la procedura indicata dal DM 19-02-2007 coordinato con DM 26-10-2007 e DM 07-04-2008 e DM 06-08-2009.

La metodologia per la certificazione energetica degli edifici è indicata dal DLgs 192/2005 come modificato dal DM 311/2006, coordinato con la Legge 133/2008, il DPR 59/2009, il DM 26/06/2009, il DLgs 56/2010.

La detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.

IVA agevolata 10% sulle manutenzioni

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento (IVA agevolata 10% sulle manutenzioni).
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal DM 29/12/1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi;
– infissi esterni e interni;
– caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagni;
– impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

ESEMPIO:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare.

IVA agevolata 10% per ristrutturazioni

Per tutti gli interventi di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento. Si tratta, in particolare (IVA agevolata 10% per ristrutturazioni):

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Detrazione 55%: OK per i portoni d’ingresso

La circolare 21/E del 23/04/2010 dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Legge 244/2007), precisa che la detrazione del 55% è ammissibile per le spese di sostituzione di portoni d’ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, purché risulti delimitare l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, nel pieno rispetto degli indici di trasmittanza termica delle finestre (Detrazione 55%: OK per i portoni d’ingresso).

L’articolo 1, comma 345, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) includeva fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55% delle spese sostenute, solo la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, ma da ultimo il DPR 59/2009 ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica, in particolare l’articolo 4, comma 4, lett. c), dispone che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192) …”.

I pertinenti limiti di trasmittanza termica applicabili dal 01/01/2010, per l’accesso alle detrazioni del 55% indicati nel DM 11/03/2008 coordinato con il DM 26/01/2010, sono riportati qui sotto:
A – 3,7
B – 2,4
C – 2,1
D – 2,0
E – 1,8
F – 1,6