Rinnovabili nei nuovi edifici

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2013 (Anno X – Numero 11) intitolato “Rinnovabili nei nuovi edifici”.

Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi dovuti al riscaldamento, alla produzione di acqua calda sanitaria, all’elettricità ed al raffrescamento, come indicato nel DLgs 28/2011. Ma quali sono le percentuali di energia che si devono garantire con le fonti rinnovabili? E come si traducono in termini pratici?

Cosa sono le fonti rinnovabili?
Le fonti rinnovabili sono l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, la biomassa, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas, insomma le fonti diverse dai combustibili fossili quali il petrolio, il gas metano ed il carbone.

Quando sono obbligatorie?
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili. L’inosservanza di questo obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Nelle zone ricadenti nel centro storico, per evidenti motivazioni tecniche, le soglie percentuali richieste sono dimezzate. Queste disposizioni non si applicano agli edifici espressamente vincolati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, visto che tali prescrizioni possono implicare un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici.

Quali sono le percentuali da rispettare?
Il 50% dell’energia necessaria per la produzione d’acqua calda sanitaria deve essere coperta tramite il ricorso all’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, un ulteriore percentuale dell’energia consumata dall’edificio (per l’acqua calda, il riscaldamento e il condizionamento) deve provenire da fonti rinnovabili:
– il 20% se il titolo edilizio è richiesto dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– il 35% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– il 50% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2017.
Non è possibile installare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.

Quanta energia elettrica per ogni edificio?
Il DLgs 28/2011 obbliga la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica, ed in particolare per ogni 100 m2 di superficie in pianta dell’edificio devono essere installati almeno questo numero di pannelli solari fotovoltaici:
– n. 5 pannelli (1,2 kW ) dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– n. 6 pannelli (1,5 kW ) dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– n. 8 pannelli (2,0 kW ) dal 01/01/2017.

Quanti pannelli fotovoltaici e termici servono?
L’appartamento di un edificio realizzato nel 2015 in classe energetica C avrà un consumo di energia totale pari a circa 7.600 kWh/anno, ciò significa che dovranno essere previsti impianti da fonte rinnovabile per produrre 3.660 kWh/anno, che in termini pratici corrisponderebbero a n. 7 pannelli solari fotovoltaici (10 m2 pari a 1.800 kWh/anno) e n. 2 pannelli solari termici (4 m2 pari a 1860 kWh/anno) per ogni unità immobiliare del fabbricato. Questi dovranno essere disposti sui tetti degli edifici, aderenti o integrati nella coperutra, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di impossibilità tecnica ad ottemperare a tali disposizioni, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore del 25% rispetto al limite di legge obbligatorio ai sensi del DLgs 192/2005.

Aggiornamento sulle detrazioni fiscali!
E’ stata appena pubblicata la legge di stabilità che proroga fino al 31/12/2014 l’Ecobonus, cioè le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il bonus decresce al 50% nel 2015 fino a tornare al 36% nel 2016. Nei condomini le spese sostenute fino al 30/06/2015 saranno detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30/06/2016 usufruiranno del bonus al 50%.
E’ prorogata a tutto il 2014 anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sul bonus mobili. Le spese sostenute nel 2015 saranno agevolate con una detrazione fiscale del 40%. Nel 2014 e nel 2015 il tetto di spesa agevolabile resterà fermo a 96.000 euro. A partire dal 2016 il bonus tornerà invece all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.

Edifici in classe A

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Novembre 2013 (Anno X – Numero 10) intitolato “Edifici in classe A”.

Come per gli elettrodomestici, anche gli edifici sono stati suddivisi in classi energetiche in base alla quantità d’energia utilizzata per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. La classe è determinata con l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl), che esprime il fabbisogno di energia primaria totale non rinnovabile (kWh/m²anno). Ma come è costruita un’abitazione in classe energetica A, e quale è la differenza di consumi con la classe G?

Appartamento in classe A
Non è facile raggiungere la classe energetica A per un appartamento da 80 mq in un classico condominio con 10-15 abitazioni. Ad esempio, consideriamo la casa più fredda dell’edificio, quella con due pareti confinanti verso l’esterno, due balconi, posta sotto un’altra abitazione riscaldata ma sopra un garage freddo. Per assegnargli la classe energetica A, questo appartamento deve essere realizzato con 10 cm di isolante termico posto nell’intercapedine delle pareti perimetrali, e 5 cm sul soffitto del garage. E’ indispensabile che i ponti termici (pilastri, travi, balconi, angoli) siano corretti, cioè che siano presenti almeno 5 cm di isolante tra l’elemento strutturale e la faccia esterna dell’edificio. Infine è necessario possedere una caldaia ad alto rendimento, installare le valvole termostatiche sui radiatori ed avere pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Villino unifamiliare in classe A
Attribuire la classe energetica A ad un villino unifamiliare richiede ancora maggiori accortezze, a causa della sua elevata superficie disperdente, poiché questo non confina con appartamenti riscaldati ma solo con l’ambiente esterno. Ad esempio, consideriamo una casa isolata da 80 mq su due piani, sempre con due balconi ed un sottotetto non calpestabile (zona fredda). Per avere la classe energetica A, questo villino deve essere realizzato con un forato termico da 30 cm, un cappotto termico da 10 cm, e 15 cm di isolante sul pavimento del sottotetto e del piano terra. In questo caso i ponti termici non sono un grande problema, grazie al cappotto che avvolge tutto l’edificio, eccetto i balconi che vanno opportunamente coibentati. Anche qui è necessario possedere una caldaia ad alto rendimento, installare le valvole termostatiche sui radiatori ed avere pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

Confronto dei consumi di gas
Per avere una buona classe energetica bisogna avere un elevato spessore di isolante termico, fare molta attenzione alla correzione dei ponti termici, installare una caldaia ad alto rendimento, disporre di un controllo della temperatura ambiente, e montare finestre a taglio termico con doppi vetri basso emissivi. La classe energetica dell’edificio non è un parametro teorico, ma la misura effettiva dell’energia consumata, e quindi la quantità di metri cubi di gas metano necessari per la climatizzazione invernale dell’abitazione; più la classe energetica è elevata e più la bolletta del gas sarà salata. L’appartamento preso come esempio consuma annualmente 488 metri cubi di gas (391 euro) se in classe energetica A, e 1.529 metri cubi (1.223 euro) se in classe G, con una maggiorazione di 832 euro (+313%) sulla bolletta. Va molto peggio per il villino preso come esempio, infatti questo consuma annualmente 593 metri cubi di gas (474 euro) se in classe energetica A, e 1.958 metri cubi (1.566 euro) se in classe G, con un incremento di 1.092 euro (+330%) sulla bolletta. Riscaldare una casa in classe G costa più del triplo di una in classe A. Tali risultati si ottengono considerando una temperatura costante all’interno dell’abitazione di 20°C durante tutta la stagione invernale.

Edifici EEQZ
L’aumento dei consumi energetici ci spinge a ridurre gli sprechi, per questo in futuro avremo l’edificio EEQZ (edificio a energia quasi zero), cioè un edificio ad altissima prestazione con un consumo energetico quasi nullo che sarà coperto tramite energia rinnovabile prodotta in situ.
La Legge 90/2013 richiede, dal 31/12/2018, che gli edifici pubblici di nuova costruzione debbano essere edifici a energia quasi zero. Dal 01/01/2021, la predetta disposizione è estesa anche agli edifici privati di nuova costruzione.

Attestato di Prestazione Energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Ottobre 2013 (Anno X – Numero 9) intitolato “Attestato di Prestazione Energetica”.

L’attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE) è stato trasformato nell’attestato di prestazione energetica (APE) dalla Legge 90/2013, che inoltre prevede il rilascio di questo documento per tutte le unità immobiliari costruite, vendute o locate. Da ora in poi attenzione ai contratti di locazione senza l’APE!

Cosa è l’APE?
L’attestato di prestazione energetica dell’edificio è un documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel DLgs 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

Serve allegare il libretto all’APE?
Si. Se il libretto della caldaia non è allegato all’APE in copia o in originale l’attestato energetico non ha più una validità di 10 anni, ma solo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica, ai sensi del DLgs 192/2005 come modificato dalla Legge 90/2013 .

Quando è obbligatorio?
In tutti i nuovi contratti. Nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Chi deve predisporre l’APE?
Il proprietario o costruttore. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

L’APE deve essere spedito?
Si. La documentazione attestante la classe energetica dell’edificio, con il relativo libretto d’impianto, deve essere consegnata in formato cartaceo presso gli uffici della Regione Lazio.

Chi sono i certificatori energetici?
Solo i tecnici qualificati. Il tecnico deve frequentare un corso specifico di formazione (durata minima di 64 ore) oppure essere in possesso di uno dei titoli indicati nel DPR 75/2013, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all’esercizio della professione relativa sia alla progettazione di edifici che di impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

L’APE è obbligatorio per gli edifici pubblici?
Si. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati.

News su detrazioni al 50% sui mobili
Il DL 63/2010 ha introdotto la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese effettuate per i mobili fino ad un massimo di 10.000 euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese agevolate per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione possono avvenire con bonifici e carte di credito o debito, cioè si può acquistare tramite bancomat. L’agenzia delle entrate chiarisce con la circolare 29/E, a titolo esemplificativo, che i mobili detraibili sono letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione. Invece non sono agevolabili le spese su porte, pavimentazioni, tende e tendaggi.
Gli elettrodomestici devono essere dotati di etichetta energetica di classe almeno A+ (A per i forni). L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. L’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del Dlgs 151/2005 quali frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Autorizzazioni per le centrali termiche

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Settembre 2013 (Anno X – Numero 8) intitolato “Autorizzazioni per le centrali termiche”.

I documenti necessari per l’installazione e la conduzione di un impianto termico variano in base alla sua dimensione e configurazione, per questo qui sotto si forniscono precise indicazioni sui casi in cui sono obbligatorie le diverse autorizzazioni.

Chi deve redigere la dichiarazione di conformità dell’impianto termico?
La ditta realizzatrice. Al termine dei lavori, dopo le indispensabili verifiche sulla efficienza e funzionalità dell’impianto, il responsabile tecnico dell’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, a cui è allegato lo schema dell’impianto con la descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita, ai sensi del DM 37/2008.

Quando si deve redigere il progetto dell’impianto gas?
Solo in alcuni casi. Il DM 37/2008 prescrive l’obbligo del progetto dell’impianto gas a servizio delle caldaie, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti per la distribuzione ed utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW. Il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

Quando è richiesto il progetto dell’impianto termico?
Il progetto dell’impianto di riscaldamento, con il dimensionamento della caldaia, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali è prescritto dal DM 37/2008 solo in presenza di canne fumarie collettive ramificate.
Qui entra in gioco anche il DLgs 192/2005, che prescrive la relazione tecnica ai sensi della Legge 10/1991 nel caso di installazioni di impianti con potenze nominali del focolare maggiori di 100 kW, nella quale si esegue una diagnosi energetica dell’edificio con l’individuazione degli interventi di riduzione della spesa energetica, si indicano i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e sulla base della quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In quali casi serve la denuncia all’INAIL?
Per tutti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso a servizio di impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione e con potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h, ai sensi del DM 01/12/1975 (titolo II).

Quali sono i principali componenti INAIL?
Le prescrizioni richieste agli impianti termici dalla regola tecnica del 2009, ai sensi del DM 01/12/1975, dipendono dal tipo di espansione (vaso aperto o chiuso), dal combustibile (gas, liquido o solido) e dall’utilizzo del calore (scambiatori, cogenerazione, pannelli solari, ecc..), ma in generale devono essere provvisti dei seguenti dispositivi di sicurezza:
– vaso di espansione e targa generatore;
– valvola di sicurezza e di scarico termico;
– tubo di sicurezza e di carico;
– tubo troppo pieno e sfiato;
– termostato di regolazione e di blocco;
– pressostato di blocco;
– dispositivo di protezione livello minimo;
– canna fumaria con foro d’ispezione;
– termometro con pozzetto di controllo;
– manometro con rubinetto di controllo.

Quando si richiede il parere ai Vigili del Fuoco?
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è obbligatoria per tutti gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 74).

Quali sono le disposizioni base di prevenzione incendi?
Tutti gli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 30.000 kcal/h devono rispettare, come richiesto dal DM 12/04/1996, le successive regole tecniche:
– valvola esterna di interruzione del combustibile;
– sezionatore esterno dell’energia elettrica;
– superficie di aerazione dei locali;
– resistenza al fuoco delle strutture (REI 60);
– dichiarazione di conformità degli impianti;
– segnaletica di sicurezza ed estintori;
– altezza locale ed accessibilità al generatore.

Riforma del Condominio

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Luglio 2013 (Anno X – Numero 7) intitolato “Riforma del Condominio”.

La legge 220/2012, entrata in vigore il 18/06/2013, conclude il processo di riorganizzazione del condominio, introducendo numerosi cambiamenti attraverso la modifica degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. Si è ritenuto interessante riportare qui sotto le principali novità introdotte dalla riforma.

Cambio d’uso delle parti comuni (art. 1117)
Sono dettate modalità più stringenti per l’assunzione delle deliberazioni sulla modifica delle destinazioni d’uso delle parti comuni.

Distacco dall’impianto centralizzato (art. 1118)
Il singolo condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento se dal fatto non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Se il distacco è possibile, il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Innovazioni (art. 1118)
I condomini possono approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Tali miglioramenti possono avere ad oggetto: sicurezza e salubrità degli edifici; eliminazione delle barriere architettoniche; contenimento del consumo energetico; realizzazione di parcheggi; produzione di energia da impianti di cogenerazione; installazione di impianti centralizzati. Non possono essere realizzate innovazioni che pregiudichino la stabilità, la sicurezza, il decoro degli edifici o che limitano l’uso di parti comuni anche da parte di un solo condomino.

Impianti solari (art. 1122-bis)
La riforma consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, anche a servizio di singole unità immobiliari. In tali casi l’assemblea deve provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, non pregiudicando le forme di utilizzo in atto o previste dal regolamento di condominio.

Sito internet condominiale (art. 71-ter)
L’articolo 71-ter prevede che l’amministratore attivi un sito internet del condominio su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Le spese di attivazione e gestione sono a carico dei condomini. Il sito consente l’accesso ai documenti previsti dalla delibera assembleare.

Animali domestici (art. 1138)
I regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini.

Sanzioni per infrazioni al regolamento (art. 70)
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad 200 €, ed in caso di recidiva, fino ad 800 €. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Manutenzione scale ed ascensori (art. 1124)
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Conto corrente condominiale (art. 1129)
L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Registro di anagrafe condominiale (art. 1130)
L’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Giugno 2013 (Anno X – Numero 6) intitolato “Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica”.

Le detrazioni fiscali del 50% per la riqualificazione energetica dell’edificio sono state aumentate al 65% già dal 06/06/2013 e prorogate fino al 31/12/2013 per i privati, e fino al 30/06/2014 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, ai sensi nel recente Decreto Legge 63/2013. Questo è veramente l’ultimo rinvio previsto per usufruire delle agevolazioni fiscali maggiorate (poi scenderanno al 36%), quindi ora o mai più. Qui sotto si fornisce qualche utile appunto sull’argomento.

Quali sono gli edifici interessati?
L’agevolazione è valida per tutti i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Non possono beneficiare della detrazione gli immobili merce (Risoluzione 303/E del 15/07/2008 dell’Agenzia delle Entrate) né quelli dati in locazione dalle società (Risoluzione 340/E del 01/08/2008).

Chi può fruire della detrazione?
Possono sfruttare la detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese su edifici posseduti o detenuti. In particolare sono ammessi: proprietari, condomini, inquilini, nudi proprietari, usufruttuari, comodatari, così come i familiari conviventi (coniuge, parenti). Tali soggetti possono essere persone fisiche, soci di cooperative, imprenditori individuali, persone giuridiche, società di persone o capitali, associazioni di professionisti, enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, eccetto i comuni che non sono soggetti passivi Ires (Risoluzione 33/E del 05/02/2008).

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, ed in particolare per queste opere:
– ristrutturazione energetica globale dell’edificio (comma 344 della Legge 296/2006);
– realizzazione di coperture, muri e solai con bassa trasmittanza termica (comma 345);
– installazione di finestre comprensive di infissi, integrazione dei componenti vetrati esistenti, e sostituzione delle persiane (comma 345);
– istallazione di pannelli solari termici per la produzione d’acqua calda (comma 346) ;
– rifacimento del impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (comma 347).
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, la fornitura e la posa in opera di materiali di coibentazione, le demolizioni e le ricostruzioni occorrenti, la realizzazione delle opere murarie collegate, le opere provvisionali ed accessorie necessarie, gli impianti di climatizzazione, ed infine le prestazioni professionali.

Quali sono i tetti massimi della detrazione?
Il limite massimo delle detrazioni è di 100.000 € per il comma 344, 60.000 € per i commi 345 e 346, infine 30.000 € per il comma 347.

Quali sono gli adempimenti da rispettare?
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario seguire questa procedura ed acquisire i seguenti documenti (dipende dal tipo di intervento):
– Attestato di certificazione energetica;
Asseverazione sull’intervento di un tecnico abilitato o certificazione del produttore;
– Ricevuta della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– Pagamento dei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita IVA dell’impresa;
Fatture e ricevute delle spese sostenute;
Solo nel caso in cui i lavori proseguono in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Legge 2/2009). Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare la suddetta documentazione.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, la detrazione spettante ammonta a 6.500 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 650 € di credito sull’Irpef o Ires da versare.

News – Incentivi ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni fiscali del 50% per il recupero del patrimonio edilizio sono prorogate fino al 30/12/2013 (DL 63/2013), inoltre è riconosciuta anche un’agevolazione nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate (massimo 10.000 €) per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione.

Detrazioni fiscali al 50%

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Maggio 2013 (Anno X – Numero 5) intitolato “Detrazioni fiscali al 50%”.

Resta poco tempo per sfruttare la maggiorazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sugli edifici residenziali, infatti solo fino al 30/06/2013 è prevista la detrazione Irpef aumentata al 50% (poi tornerà al 36%) con un limite massimo di spesa maggiorato a 96.000 € (poi scenderà a 48.000 €). Non c’è tempo da perdere, per chi fosse interessato qui sotto è fornita qualche utile indicazione.

Come si richiedono gli incentivi fiscali?
Non serve presentare alcuna domanda. Accedere oggi alle detrazioni è molto semplice, infatti è stato abolito l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, e non è più necessario indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Rimane la ritenuta d’acconto sui bonifici (pari al 4%) operata direttamente da banche e poste. E’ fondamentale eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale (modello per ristrutturazioni edilizie) da cui risultino:
– causale del versamento;
– codice fiscale del soggetto che paga;
– partita Iva del beneficiario del pagamento.

Chi può fruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione i proprietari ed i titolari di diritti reali (nudi proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali) sugli immobili oggetto degli interventi. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente (coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per le spese sostenute sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale relative ad interventi di manutenzione straordinaria (serve la SCIA oppure la DIA), come per esempio la realizzazione di autorimesse, ascensori, servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la bonifica dall’amianto, le opere volte ad evitare gli infortuni domestici, i dispositivi atti a prevenire furti, l’apertura di nuove porte e finestre, le misure di sicurezza antisismica. Sono considerate detraibili anche le spese per la progettazione, le prestazioni professionali connesse, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, così come la manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali degli edifici residenziali.

Cosa fare per fruire delle detrazioni?
Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare ed eventualmente esibire agli organi ispettivi i seguenti documenti, intestati a chi fruisce della detrazione:
– comunicazione ASL (se obbligatoria);
– fatture e ricevute delle spese sostenute;
– ricevute dei bonifici di pagamento;
– ricevute di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– delibera condominiale di approvazione dei lavori (su parti comuni) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi (se necessaria);
– abilitazioni amministrative comunali.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di ristrutturazione edilizia su un abitazione, la detrazione spettante ammonta a 5.000 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 500 € di credito sull’Irpef da versare. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta dovuta. La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per le stesse opere dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Cucine a norma

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Cucine a norma”.

Gli apparecchi di cottura installati nelle cucine delle abitazioni richiedono piccoli accorgimenti, utili non solo per avere una cucina a norma che rispetta i requisiti richiesti dalla Provincia, ma anche per utilizzare in assoluta sicurezza le macchine a gas. In tal senso ecco qualche indicazione sulle norme di sicurezza per le cucine.

E’ obbligatorio posizionare la valvola gas a vista nella cucina?
No, l’importante è che sia facilmente manovrabile in caso di necessità. Infatti la norma UNI 7129-1:2008 richiede che a monte dell’apparecchio di cottura, prima del collegamento flessibile fra l’apparecchio e l’impianto interno, deve sempre essere inserito un rubinetto di utenza posto in posizione accessibile. Tale rubinetto può essere anche parte integrante dell’apparecchio.

Si possono installare apparecchi di cottura privi di sorveglianza di fiamma?
No. Nei nuovi impianti a gas ed in quelli ristrutturati, in conformità alla UNI 7129-2:2008, non è consentita l’installazione e l’utilizzo di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma, che interrompe l’alimentazione del gas in assenza del fuoco di cottura. Questa precauzione è fondamentale per evitare perdite di gas e ridurre gli incidenti domestici.

E’ necessario avere fori di aerazione nelle cucine delle abitazioni?
Si. La norma UNI 7129-2:2008 prescrive che l’aerazione e la ventilazione necessarie in un locale, dove siano installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma, possono essere ottenute anche mediante due aperture permanenti realizzate come segue:
1.    una prima, destinata all’aerazione del locale di installazione per l’evacuazione dei fumi di combustione. Tale apertura deve essere posizionata in prossimità del soffitto, ad un’altezza comunque non minore di 180 cm dal livello del pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro da 12 cm);
2.    una seconda, destinata alla ventilazione del locale di installazione per ricambiare l’aria consumata dal fuoco di cottura. Tale apertura deve avere il filo inferiore in prossimità del pavimento, ad un’altezza comunque non maggiore di 30 cm dal pavimento stesso e deve avere sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro 12 cm).
La precedente soluzione è definita “aerazione di tipo diretto” ed è consentita purché la portata termica nominale complessiva degli apparecchi di cottura non sia maggiore di 11,7 kW. In alternativa l’apertura di aerazione può essere realizzata con cappa aspirante elettrica o a tiraggio naturale collegata alla canna fumaria o direttamente all’esterno, oppure tramite elettroventilatore installato a parete verso l’esterno.
La portata oraria di ricambio d’aria della cappa aspirante elettrica o dell’elettroventilatore deve essere almeno pari a 1,72 m3/h per ogni kW (riferito alla portata termica complessiva) degli apparecchi di cottura.

E’ possibile collegare gli apparecchi di cottura con tubi flessibili?
Si. Gli apparecchi di cottura da incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi alla norma UNI EN 1762, per una lunghezza massima pari a 2 m, dotati di raccordi filettati assemblati dal fabbricante. In genere queste tubazioni devono essere sostituite almeno ogni 5 anni per evidenti ragioni di sicurezza.
Le stufe di tipo mobile e gli apparecchi di cottura non ad incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici per allacciamento, di cui alla UNI 7140 e UNI EN 1762, con lunghezza massima di 1,5 m.

E’ vietato usare le tubazioni gas come conduttori di terra?
Si. Non è consentito l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti ed apparecchiature elettriche (CEI 64-8), impianti telefonici compresi, divieto stabilito per evitare il rischio d’inneschi d’incendio in caso di perdite di gas.

Controlli della Provincia sulle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Controlli della Provincia sulle caldaie”.

I controlli della Provincia di Roma sulle caldaie sono frequenti e spesso creano inutili apprensioni agli utenti estratti a campione per la verifica tecnica. Per non farsi trovare impreparati ecco un breve prontuario informativo su ciò che è bene sapere.

Come funziona il controllo della Provincia sulle caldaie?
La Provincia di Roma esegue controlli a campione sugli impianti termici per accertare la loro efficienza e sicurezza. La data è comunicata tramite una lettera raccomandata spedita dalla Provincia, e la verifica tecnica si articola nelle seguenti fasi:
– registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
– annotazione dei dati del manutentore;
– individuazione delle caratteristiche dell’impianto;
– verifica dei requisiti del locale tecnico;
– controllo della documentazione;
– schedatura dei dati del generatore;
– misura dei rendimenti di combustione;
– consegna del bollettino da pagare di 90 € per impianti fino a 35 kW non autodichiarati.

Quali sono i documenti obbligatori per gli impianti termici?
La documentazione che il proprietario o responsabile della caldaia deve conservare, ed esibire durante i controlli della Provincia, è qui sotto riportata:
– libretto della centrale termica compilato;
– libretto di istruzioni della caldaia;
– libretto di istruzioni del generatore;
– dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– rapporti dei controlli periodici (modello F o G);
– denuncia all’INAIL del generatore;
– certificazione dei Vigili del Fuoco (se la potenza è maggiore di 116 kW).

Cosa controlla la Provincia sugli impianti con potenza maggiore di 35 kW?
Durante l’esame dell’impianto termico il verificatore della Provincia accerta la presenza di questi elementi e requisiti:
– conformità del locale di installazione;
– sistema d’aerazione sufficiente;
– idoneo accesso alla centrale;
– valvola esterna di intercettazione del gas;
– sezionatore elettrico esterno;
– coibentazione delle tubazioni;
– presenza dell’estintore;
– cartelli di segnalazione;
– efficienza dei canali da fumo.

Qual’è la frequenza dei controlli periodici sulle caldaie?
I proprietari delle caldaie devono effettuare il controllo di efficienza energetica (prova dei fumi), ai sensi del D.Lgs. 192/2005, con la seguente cadenza:
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
– ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 kW e per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza.