Box autorimesse

Qualche chiarimento sulle norme di prevenzione incendi per i box autorimesse. Il box di una autorimessa è il volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2 (definizione al punto 0 del DM 01/02/1986). È possibile prevedere all’interno di un’autorimessa locali, per analoga destinazione d’uso, con superficie maggiore di 40 m2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione (con aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra) maggiore di 1/25 della superficie in pianta (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2000 e Nota DCPREV prot. n. 13293 del 12/10/2011).
Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti (chiusure) e di superficie non inferiore ad 1/100 (area netta) di quella in pianta del box stesso.
Qualora le aperture di aerazione al servizio dell’autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un’analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento (Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998).
L’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture di resistenza al fuoco almeno REI 30; infatti se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse (< 9 autovetture) è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori di dimensioni (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26/7/2000).
Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza e reazione al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2001).

Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica

Il DPR 31/2017 che regola la procedura amministrativa per l’autorizzazione paesaggistica, inserisce anche una serie di interventi esclusi ed opere escluse dalla richiesta dell’autorizzazione paesaggistica, quali:
– opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
– interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
– interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
– interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
– installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
– installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
– installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
– installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
Sono 31 le opere della tabella A allegata al DPR 31/2017 esclusi dalla richiesta dell’autorizzazione.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 31/2017 la procedura autorizzatoria semplificata per autorizzazione paesaggistica regionale. E’ in vigore dal 06/04/2017.
Il nuovo Decreto individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (senza autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del DL 83/2014 (decreto cultura). E’ abrogato il vecchio DPR 139/2010. Negli allegati A e B del DPR 31/2017 sono aggiunti rispettivamente:
– 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
– 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto
Il DLgs 42/2004 specifica le aree soggette a autorizzazione paesaggistica.
L’iter procedurale ordinaria è indicato nell’articolo 148 del DLgs 42/2004.
Il DPR 31/2017 inserisce i nuovi interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata.
I vincoli sul paesaggio introdotti dalla Legge 1497/1939 sono disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004).

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 139/2010, entrato in vigore il 10/09/2010, introduce il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146 comma 9 del Dlgs 42/2004 (Autorizzazione paesaggistica semplificata).

Il Codice dei Beni Culturali prevede (articolo 146) l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere da eseguire su immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, questo è un percorso necessario al rilascio del titolo abilitativo.

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere corredata da una documentazione ridotta e prevede una tempistica molto più rapida. Alle domanda deve essere allegata la relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello fornito dal DPCM 12/12/2005, dove sono indicate anche:
– le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica;
– lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
– la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste;
– la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Alcuni degli interventi “di lieve entità”, contenuti nell’allegato al Decreto sono:
– l’incremento dei volumi degli edifici inferiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc
– gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti
– gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli
– le barriere architettoniche
– la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali
– installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole
– installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq.

Relazione paesaggistica recinzioni

Riportiamo due sentenze relative all’annullamento dell’ordine di demolizione per semplici recinzioni in legno o in rete metallica di un terreno poiché questi interventi non richiedono alcuna concessione o autorizzazione edilizia, e tanto meno l’autorizzazione paesaggistica (Relazione paesaggistica recinzioni).

Recinzione in legno e rete metallica non richiede il rilascio di titoli concessori TAR Veneto, sez. II, sentenza 07.03.2006 n° 533
La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios, immanente al diritto di proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione che sia costituita da paletti infissi al suolo (senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete metallica, con conseguente illegittimità, dunque, dell’ordine di demolizione.
Così ha stabilito il T.A.R. Veneto con riguardo alla necessità della sussistenza di titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica (senza cordolo in cemento) di parziale recinzione di un superficie: tali opere, infatti, non comportano alcuna trasformazione del territorio, per cui non c’è necessità alcuna di avere disponibilità di titoli edificatori, i quali sono invece da richiedersi per mutazioni sostanziali della morfologia del territorio.

Illegittima l’ordinanza di demolizione di una recinzione in legno o metallo TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, sentenza 26.01.2007 n° 82
Ciò premesso in linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.
Non sono necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie. Conseguentemente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima e ne va disposto l’annullamento.
Così il T.A.R. della Regione Emilia su una fattispecie che vedeva in contestazione la legittimità di un ordinanza di demolizione emessa dal dirigente dell’amministrazione locale contro una recinzione con rete metallica, installata attorno ad un fondo.