Codice antincendio diventa obbligatorio

Il nuovo codice antincendio diventa obbligatorio. Il DM 95/2019 ha modificato il DM 03/08/2015 (nuovo codice di prevenzione incendi) eliminando dal 20/10/2019 il periodo transitorio (circa 4 anni) di applicazione volontaria del codice, durante la quale era possibile progettare le attività antincendio con la vecchia norma (DM 10/03/1998) oppure con la nuova (DM 03/08/2015). È stato inoltre ampliato il campo d’applicazione del nuovo codice alle attività n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69 (locali adibiti ad esposizione e vendita), 72 (edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche) e 73 del DPR 151/2011.

Il nuovo codice diventa quindi obbligatorio per tutte quelle attività di nuova realizzazione che non sono normate. Negli interventi di modifica di attività esistenti (dotati di precedenti autorizzazioni) possono essere ancora applicati i vecchi criteri generali (DM 10/03/1998). Infine il codice resta una possibilità per quelle attività normate che hanno la loro regola tecnica verticale (RTV).

Elenco RTV 2019

Il Codice di Prevenzione incendi definito con il DM 03/08/2015 introduce un nuovo approccio per la prevenzione incendi che risulta più flessibile e moderno rispetto a quello prescrittivo precedente, lasciando maggiori possibilità di scelta per il professionista. Le regole tecniche verticali sinora approvate sono riportate in elenco RTV 2019:

  • V.4 Uffici (introdotta con D.M. 08/06/2016)
  • V.5 Alberghi (introdotta con D.M. 09/08/2016)
  • V.6 Autorimesse (introdotta con D.M. 21/02/2017)
  • V.7 Attività scolastiche (introdotta con D.M. 07/08/2017)
  • V.8 Attività commerciali (D.M. 23/11/2018)

Impianti di rilevazione d’incendio sulla rete IP

La distribuzione dell’impianto di rivelazione incendi connesso sulla normale rete IP non è conforme alla normativa tecnica vigente e non permette di certificare l’impianto. Infatti le connessioni del sistema di rivelazione dell’incendio devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco, a bassa emissione di fumo, zero alogeni (LSOH) e non propaganti l’incendio, come richiesto dal punto 7.1 della UNI 9795:2013.

Inoltre i componenti devono rispettare le seguenti norme di riferimento:

  • I componenti devono essere conformi alla UNI EN 54-1 e compatibili (UNI EN 54-13).
  • I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5.
  • I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7.
  • La centralina d’allarme d’incendio deve essere conforme alla UNI EN 54-2.
  • I dispositivi di allarme ottici ed acustici devono essere conformi alla UNI EN 54-3 – ed alla UNI EN 54-23.
  • L’apparecchiatura di alimentazione è in conformità alla UNI EN 54-4.
  • I dispositivi di isolamento conformi alla UNI EN 54-17.
  • I rivelatori ottici lineari di fumo conformi alla UNI EN 54-12.
  • I dispositivi di allarme acustici e luminosi devono inoltre essere conformi alla UNI EN 54-2.

Questi accorgimenti permettono di avere un impianto d’allarme d’incendio indipendente, con alimentazione sussidiaria, cavi resistenti alle condizioni d’utilizzo (alte temperature), a prova di guasto (ad anello chiuso) ed affidabile in ogni situazione.

RTV attività commerciali

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la RTV attività commerciali (regola tecnica verticale per negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo.

La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la Regola tecnica verticale per le attività commerciali (negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo. La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Regole autorimessa

Regole autorimessa. In tutte le autorimesse devono essere rispettate le norme di prevenzione incendi ai sensi del DM 01/02/1986, che vieta di:
– sostare gli autoveicoli sulle corsie e sulla rampe;
– eseguire operazioni che producono scintille;
– effettuare operazioni di taglio ;
– usare fiamme libere;
– depositare sostanze infiammabili o combustibili;
– eseguire riparazioni o prove di motori;
– parcheggiare autoveicoli con perdita anormale di carburanti o lubrificanti;
– fumare.
In genere è possibile parcheggiare solo un autoveicolo per ogni box; non è consentito utilizzare i locali per altre attività che non siano la semplice sosta dei mezzi; non possono essere depositati materiali combustibili (carta, legno, plastica, gomma, ecc..) all’interno dei box o dell’autorimessa.

Box esterni

I box esterni per le autovetture, cioè i garage con accesso diretto da spazio a cielo libero, devono rispettare le norme di sicurezza antincendio del titolo 2 (anziché quelle più severe del titolo 3) del DM 01/02/1986, come specificato al punto 1.2.0, valido anche per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9.
Il punto 2.1 richiede che la parete di suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30. Inoltre ogni box deve disporre di superfici d’aerazione realizzate con aperture permanenti, in alto ed in basso, con area non inferiore ad 1/100 di quella in pianta.
Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantisi su spazio a cielo libero, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Officine di saldatura e taglio

I laboratori e le officine di saldatura e taglio sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, e rientrano nelle categoria B (fino a 10 addetti) e C (oltre 10 addetti) del DPR 151/2011. I responsabili di queste attività devono richiedere prima la valutazione del progetto di prevenzione incendi, e dopo aver ottenuto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco, devono depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio).
Si tratta dell’attività 9 del DPR 151/2011: “Le officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.”
Qui sotto una breve lista di alcuni dei gas più utilizzati in queste attività:
– Gas inerti: azoto, anidride carbonica, argon, ..
– Gas infiammabili: acetilene, idrogeno, metano, butano, propano, propilene, ..
– Gas comburenti: ossigeno, protossido d’azoto, aria compressa, ..
Sulla bombola, o sulla scheda tecnica di sicurezza, sono impressi i simboli che identificato la tipologia della sostanza.
– Gas infiammabili: un rombo con una fiamma (GHS02)
– Gas comburenti: un rombo con la fiamma sopra un cerchio (GHS03)

Idranti nelle autorimesse

L’obbligo di idranti nelle autorimesse è imposto dal DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
Il punto 6.1.0 del DM 01/02/1986 impone infatti che nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Inoltre in quelle oltre il primo interrato, di capacità superiore a 30 autoveicoli, deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione. Il punto 7.4 del DM 01/02/1986 richiede invece che per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni 100 autoveicoli o frazione.
Oltre agli idranti, devono essere presenti anche gli estintori portatili, di tipo approvato per i fuochi delle classi A, B e C, in posizione ben visibile e di facile accesso (punto 6.2 del DM 01/02/1986).

Proroga antincendio per edifici scolastici

La Legge 108/2018 del 21/09/2018 converte con modificazioni il DL 91/2018 (Decreto Milleproroghe) recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. In particolare all’articolo 4 comma 2 inserisce la proroga antincendio per edifici scolastici.
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è prorogato al 31/12/2018.
Allo stesso modo la scadenza per l’adeguamento degli asili nido, in relazione all’artico 6 comma 1 lettera a) del al DM 16/07/2014, sono prorogati al 31/12/2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6 comma 1, che si riportano qui sotto:

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.