Vecchi rapporti di prova sulla resistenza al fuoco

I rapporti di prova sulla resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. (Ministero dell’interno – Servizi antincendi) 91/1961 dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato dal decreto del Ministro dell’interno 26/03/1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
– rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno dall’entrata in vigore del presente decreto;
– rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni dall’entrata in vigore del presen-te decreto;
– rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

I vecchi rapporti di prova sulla resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. 91/1961 e del DM 26/03/1985 non sono più validi dal 30/09/2012, come indicato nell’articolo 5 del DM 16/02/2007.

Parere Vigili Fuoco per autofficine e carrozzerie

Le autofficine erano già soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del vecchio DM 16/02/1982 ed erano indicate al punto 72 come “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti”.

Il nuovo DPR 151/2011 rimodella la definizione dei limiti che impongono la richiesta di autorizzazione di prevenzione incendi, passando dalla capienza di autoveicoli alla superficie coperta dell’officina.

L’attività n. 53 del nuovo decreto stabilisce l’obbligo di richiedere il permesso dei Vigili del Fuoco per tutte le seguenti officine di riparazione:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

I responsabili delle officine ed autofficine di riparazione devono presentare il progetto dell’attività al comando competente dei Vigili del Fuoco per avere il parere preventivo, successivamente sono tenuti a fare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare pesanti sanzioni ed addirittura la sospensione dell’attività commerciale.

Permesso Vigili Fuoco per strutture ad uso terziario ed industriale

L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività

Rinnovo CPI attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77

I responsabili delle attivita’ delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (reti gas, oleodotti, grandi aziende, alti edifici, ecc..) dell’Allegato I al DPR 151/2011, in possesso del certificato di prevenzione incendi, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini:
a) entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/1988;
b) entro 8  anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;
c) entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e 07/10/2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento).

Parere Vigili Fuoco per demolizione veicoli

Le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco dal 07/10/2011, ai sensi del nuovo DPR 151/2011, e sono individuate al punto 55 dell’allegato 1 al decreto.

Con il vecchio DM 16/02/1982 le auto-demolizioni non erano soggette all’autorizzazione di prevenzione incendi, mentre con il nuovo decreto sono state inserite nell’elenco ed equiparate alla vecchia attività sui “Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 quintali”.

I responsabili di queste attività devono presentare il progetto dell’impianto al comando locale dei Vigili del Fuoco per la valutazione dello stesso, ed una volta ottenuto il parere favorevole presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

Quindi tutte le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2, in base alla superficie dell’impianto devono seguire questo iter procedurale per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – non applicabile;
B – fino a 5.000 m2 (valutazione progetto e SCIA);
C – oltre 5.000 m2 (valutazione progetto, SCIA e visita per CPI).

La mancata presentazione del Progetto e della SCIA ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni amministrative, penali e la sospensione dell’attività commerciale.

Adeguamento antincendio strutture alberghiere

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto e non ancora conformi alla normativa di prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del Decreto del 16/03/2012.

Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31/12/2013.

Le strutture ricettive per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 09/04/1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

Certificato di prevenzione incendi in scadenza

I responsabili delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, che sono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo devono presentare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, come è prescritto ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del DPR 151/2011, con allegate le dichiarazioni e le certificazioni redatte da un esperto professionista antincendio.

Semplificazioni VVF strutture sanitarie

Il Decreto Legge 158 del 13/09/2012, in materia di prevenzione incendi negli ospedali, case di riposo, laboratori, prevede l’adozione di una disciplina semplificata per le strutture esistenti al 26/12/2002, data di entrata in vigore del DM 2002 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private).

In particolare, sono previste:
– definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
– previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

Proroga adempimenti antincendio

Il DPR 151/2011, entrato in vigore il 07/10/2011, definisce le nuove modalità operative, procedure e semplificazioni di prevenzione incendi.

In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 07/08/2012 è stata prorogata di un anno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio.
Slitta al 07/10/2013, salvo ulteriori proroghe, l’obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc..).

Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso. Ciò non toglie che nel frattempo, i titolari devono approntare le minime misure di sicurezza antincendio necessarie per compensare il rischio attualmente presente nello svolgimento dell’attività.

Nuove attività prevenzione incendi

Il DPR 151/2011 ha introdotto una serie di nuove attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato.

Nello specifico, si riferiscono:
– ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane);
– attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;
– grandi complessi terziari o per il terziario;
– strutture turistico-ricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.