Nuove norme ascensori

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un documento contenente il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214 – “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

Il DPR 214/2010 segue il DM 11/01/2010 del Ministero delle e dei Trasporti su “Norme relative agli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”

Il documento fornisce un quadro completo sulle norme relative ad ascensori e montacarichi, dai requisiti essenziali di sicurezza ai contenuti delle dichiarazione CE. Sono presenti diversi allegati tecnici, tra cui:
– Requisiti essenziali di sicurezza
– Contenuto della dichiarazione CE
– Marcatura CE di conformità
– Elenco dei componenti di sicurezza
– Esame CE del tipo (Modulo B)
– Esame finale

Progetto impianto gas < 50 kW

Il DM 37 entrato in vigore nel 2008 prescrive l’obbligo del progetto degli impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento, redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Sfortunatamente la Delibera 40/2004 dell’AEEG non è stata coordinata con il nuovo Decreto 37/2008, e allo stato attuale si evidenzia un contrasto normativo, tra il Decreto che obbliga la redazione del progetto per impianti gas superiori a 50 kW e la Delibera che lo prescrive per impianti superiori a 34,8 kW.

Inoltre L’AEEG ha pubblicato sul suo sito una nota di chiarimento del 31/03/08 (riportata qui sotto) nella quale comunica che la Delibera 40/04 resta in vigore sino alla pronuncia del Consiglio di Stato, e quindi è necessario il progetto per impianti gas superiori a 34,8 kW. La normativa statale è cogente rispetto a quella dell’AEEG, sarebbe comunque opportuno, tanto più trattandosi di sicurezza impiantistica, coordinare le due indicazioni normative.

Chiarimento AEEG del 31/03/2008
“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito alla disciplina dell’attivazione della fornitura di gas a nuove utenze di cui alla delibera 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato la deliberazione n. 40/04 rimane in vigore a tutti gli effetti.”

Prescrizioni caldaie 2011

Il DLgs 192/2005 nell’articolo 4 comma 5 (ex allegato I) come modificato dal DPR 59/2009 prescrive che per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite individuabile con l’espressione, indicato al punto 5 dell’allegato C, qui sotto riportata:

Rendimento = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Inoltre il DLgs 192/2005 nell’articolo 4 comma 14 (ex allegato I) come modificato dal DPR 59/2009 obbliga tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Impianti da fonti rinnovabli con DIRE

Il DLgs 387/2003 obbligava l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili è necessaria.

Con il DM 10/09/2010 sono state approvate le linee guida previste dal DLgs 387/2003, ed è stato chiarito che i piccoli impianti, con capacità di generazione inferiore alle soglie fissate dalla tabella A allegata al decreto, sono realizzabili con Dia, come:
– impianti fotovoltaici fino a 20 kW;
– impianti a biomassa fino a 1000 kWe;
– impianti eolici fino a 60 kW;
– impianti idroelettrici fino a 100 kW.

Per gli impianti minori, cioè impianti fotovoltaici integrati negli edifici, impianti a biomassa fino a 50 kWe, minieolico, piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori al Comune perché possono essere considerati attività di edilizia libera.

La Legge Comunitaria 96/2010 prevede che, nell’attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle rinnovabili, il Governo dovrà semplificare le procedure di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili fino ad 1 MW.
E’ in studio lo schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/28/CE sull’uso delle fonti alternative, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, sostituisce la Dia con la Dire, denuncia di impianto alimentato da energie rinnovabili.

La Dire si può applicare agli impianti solari termici da realizzare sugli edifici. Nel caso di impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici, che presentano stessa inclinazione e orientamento della falda e non alterano la sagoma del fabbricato, e che secondo le linee guida contenute nel DM del 10/09/2010 possono essere considerate attività di edilizia libera, si può ricorrere alla comunicazione di inizio lavori.

Ristrutturazione di impianti termici

Il DPR 59/2009 impone i seguenti obblighi, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore con potenze maggiori a 100 kW (Ristrutturazione di impianti termici):
– calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell’allegato C al decreto legislativo;
– allegare alla relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005, una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare;
– è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti;
– devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

Obbligo deposito progetto impianto – DM 37/2008

Il D.M. 37/2008 come modificato dal D.L. 112 del 25/06/2008 impone l’obbligo di depositare il progetto impianto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti nei sottoelencati casi e con le seguenti modalità.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto impianto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (nei rimanenti casi art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.

Questa documentazione è depositata contestualmente al progetto edilizio presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1).

Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori(art. 11 co. 2)., presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).

Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.

Obbligo progetto impianto DM 37/2008

In quali casi il progetto impianto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo?

Il progetto impianto, come specificato nel Decreto 37/2008, è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta in caso di impianti non ordinari e cioè:

  • Impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kW
  • Impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2
  • Impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m2
  • Impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.)
  • Impianti elettrici in locale ad uso medico (anche centri benessere ecc.)
  • Impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d’incendio (cioè soggetti a CPI)
  • Impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra
  • Canne fumarie collettive ramificate
  • Impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW
  • Impianti gas medicali o ad uso ospedaliero
  • Impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9
  • Altri casi di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/08

Negli altri casi il progetto impianto, che può essere redatto in forma semplificata (schema), è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Il progetto dell’impianto è allegato alla dichiarazione di conformità dell’installatore.
Elenco dei casi in cui depositare la documentazione allo sportello unico per l’edilizia del Comune.

Dichiarazione di conformità DM 37/2008

Cos’è la dichiarazione di conformità per gli impianti?

La dichiarazione di conformità è costituita da tutti i seguenti documenti (al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta sempre a rilasciare al committente la documentazione che segue completa):

Dichiarazione (primo foglio): la dichiarazione di conformità è rilasciata dall’impresa installatrice secondo il modello allegato I. Deve essere timbrata e firmata in originale dal titolare e dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Deve specificare a quali unità immobiliari si riferisce . Di tale dichiarazione, resa sul modello di cui all’allegato I del DM 37/08, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, lo schema/progetto, e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Relazione con tipologie dei materiali utilizzati: la relazione deve contenere l’elenco dei materiali utilizzati con la rispondenza alle norme di riferimento con eventuali marchi, certificati di prova ecc. Per gli altri prodotti da elencare comunque deve essere dichiarata la conformità alle norme UNI o CEI o di altri di normalizzazione di Stati membri dell’Unione Europea. Deve essere timbrata e firmata in originale dal titolare della ditta impiantista.

Progetto/Schema impianto: nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire (descrittivo, planimetrico, unifilare) eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera. Deve essere timbrato e firmato in originale dal responsabile tecnico della ditta impiantista.