Non più possibile autocertificazione rischi

02/03/2014

Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non è più possibile effettuare l’autocertificazione della valutazione dei rischi, tale possibilità è scaduta il 01/06/2013. Per le piccole aziende diventa obbligatoria la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate in materia di sicurezza sul lavoro. Lo sancisce la nota 2583/2013 del Ministero del Lavoro.
L’articolo 29 del DLgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad effettuare ed elaborare il documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

DLgs 81/2008 aggiornato 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011 con la Legge 10/2011.
In particolare, vengono aggiornati:
_ Art. 3 – comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ Art. 3 – comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ ALLEGATO 36 – (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)

Nella versione di settembre 2010, erano state inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 136/2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.