L’articolo 1 comma 1 del DM 26/10/2007 modifica l’articolo 1 comma 6 del DM 19/02/2007 che stabilisce le competenze necessarie per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici.

Precedentemente per tecnico abilitato si intendeva un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Il Decreto 26/10/2007 ha modificato questa definizione intendendo per soggetto abilitato alla progettazione di edifici, ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, un iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ciò significa che le condizioni per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici possono essere ricondotte a questi punti:
– iscrizione agli specifici ordini e collegi professionali;
– possesso di competenze accumulate durante l’iter formativo, assimilate attraverso l’esperienza professionale oppure con corsi di aggiornamento.

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