Il DL 40/2010 convertito con modificazioni nella Legge 73/2010 modifica la procedura per effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Infatti è possibile eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima dell’inizio dei lavori, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori (Comunicazione manutenzione straordinaria).

Alla Comunicazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

La mancata presentazione della Comunicazione di inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

Comunque resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Infine, si deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La Legge è entrata in vigore il 26/05/2010.

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  • edoardo corri

    Salve, ho trovato molto utile questo articolo.
    Avrei una domanda: ho presentato regolare comunicazione di inizio attività di amnitenzione straodinaria di un’unità immobiliare sita al quartiere Pigneto. L’ufficio tecnico di Roma VI mi chiede anche – pena l’inefficacia della comunicazione – un titolo di legittimità dell’immobile (licenza, concessione, sanatoria, etc.) che non riesco a trovare.
    E’ legittimo?
    Grazie

    • L'esperto

      Risposta a Edoardo Corri:
      No. Le legge 73/2010 di conversione con modificazioni del DL 40/2010 richiede solo di trasmettere, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita’, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

      Sono escluse le eventuali autorizzaizoni necessarie relative a norme:
      – antisismiche
      – di sicurezza
      – antincendio
      – igienico-sanitarie
      – di efficienza energetica
      – codice dei beni culturali e del paesaggio

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