Dal 01/05/2012 entrano in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 28/2011, negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali diventa necessario progettare gli impianti di produzione di energia termica in modo da garantire il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I precedenti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La copertura dei consumi di energia da fonti rinnovabili deve essere evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

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