Cos’è la dichiarazione di conformità per gli impianti?

La dichiarazione di conformità è costituita da tutti i seguenti documenti (al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta sempre a rilasciare al committente la documentazione che segue completa):

Dichiarazione (primo foglio): la dichiarazione di conformità è rilasciata dall’impresa installatrice secondo il modello allegato I. Deve essere timbrata e firmata in originale dal titolare e dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Deve specificare a quali unità immobiliari si riferisce . Di tale dichiarazione, resa sul modello di cui all’allegato I del DM 37/08, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, lo schema/progetto, e la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Relazione con tipologie dei materiali utilizzati: la relazione deve contenere l’elenco dei materiali utilizzati con la rispondenza alle norme di riferimento con eventuali marchi, certificati di prova ecc. Per gli altri prodotti da elencare comunque deve essere dichiarata la conformità alle norme UNI o CEI o di altri di normalizzazione di Stati membri dell’Unione Europea. Deve essere timbrata e firmata in originale dal titolare della ditta impiantista.

Progetto/Schema impianto: nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire (descrittivo, planimetrico, unifilare) eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera. Deve essere timbrato e firmato in originale dal responsabile tecnico della ditta impiantista.

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  • Zaccaria

    Buona sera Ingegnere
    Lavoro nel settore dell’impiantistica dal 1997, impresa artigiana abilitata ex 46/90 DM 37-08
    Volevo chiederle supporto in una commessa che ho ricevuto di recente.
    Un condominio qui a Roma, mi ha contattato in merito al rinnovo di un CPI.
    Il condominio ha un autorimessa composta da 43 BOX per una superfice complessiva di circa 1000 mq con una potenza elettrica impegnata di 6 Kw.
    L’impianto risale al 2004 (anno della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore).
    La situazione è la seguente:
    Il condominio a cui è scaduto il CPI ha affidato la pratica del nuovo CPI ad un architetto che deve presentare una SCIA per il rilascio del nuovo CPI, il professionista mi ha chiesto una dichiarazione relativa all’impianto che attesti la piena efficenza e sicurezza dello stesso e che non ha subito modifiche dall’installazione del 2004.
    Mi sono fatto mandare la documentazione in loro possesso e ho trovato che l’installatore ha prodotto una semplice dichiarazione di conformità senza l’obbligatorietà del progetto e quindi senza progetto.
    Ho fatto un controllo su quanto indicato nella 46/90 relativamente agli obblighi di progetto e da quanto riscontrato mi sembra di aver capito che anche allora vi era l’obbligo di progetto poichè si trattava di impianto installato in ambiente a rischio di incendio, attestato anche dal CPI, stessa cosa per il DM 37-08 dato che la norma madre è la CEI 64-8.
    Mi Corregga se sbaglio….
    Al che ho fatto notare all’Architetto quanto evidenziato è lui di tutta risposta mi ha detto che mi stavo sbagliando poichè la potenza installata in impianto era al di sotto dei 6 Kw e che catastalmente l’autorimessa è C6, che la Norma va interpretata e che stavo facendo spendere al condominio inutilmente dei soldi perchè il progetto non era e tutt’oggi non è obbligatorio, mettendo in discussione la mia professionalità screditandomi davanti al committente.
    Le chiedo cortesemente di darmi un supporto e di evidenziare eventuali miei errori valutativi, se possibile indicandomi anche la procedura da intraprendere.

    Grazie Ing. e complimenti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Zaccaria:
      SI. Infatti ho verificato che in base al DM 46/1990 ed al suo regolamento di attuazione, il DPR 447/1991, gli impianti elettrici di utenze domestiche superiori a 400 mq (comma 1 lettera a) sono soggetti a progettazione da parte di un tecnico abilitato.
      Valgono le stesse regole per gli impianti elettrici di utenze non domestiche superiori a 200 mq (comma 1 lettera b) e per gli ambienti a maggior rischio d’incendio (comma 1 lettera c).
      Il DM 37/2008 riporta le stesse prescrizioni obbligatorie. Di conseguenza il progetto di un tecnico abilitato è obbligatorio.

  • Nicola

    Buonasera Ingegnere,

    avrei un quesito da sottoporle; l’art. 3 comma 5 del DM 37/2000 prevede che “le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne”. Nel caso specifico un ingegnere libero professionista potrebbe essere equiparato ad un’impresa non installatrice e, in virtù di ciò, modificare l’impianto del proprio studio e contestalmente predisporre la dichiarazione di conformità?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Nicola:
      SI. Per imprese si intendono anche le ditte individuali, e tale è un ingegnere libero profesisonista. E’ necessario fare attenzione alla dichiarazione di conformità rilasciata, infatti questa deve essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale (ingegnere iscritto) per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

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