L’obbligo di idranti nelle autorimesse è imposto dal DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
Il punto 6.1.0 del DM 01/02/1986 impone infatti che nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Inoltre in quelle oltre il primo interrato, di capacità superiore a 30 autoveicoli, deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione. Il punto 7.4 del DM 01/02/1986 richiede invece che per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni 100 autoveicoli o frazione.
Oltre agli idranti, devono essere presenti anche gli estintori portatili, di tipo approvato per i fuochi delle classi A, B e C, in posizione ben visibile e di facile accesso (punto 6.2 del DM 01/02/1986).

4 Comments

  • Sandro

    La nostra autorimessa ha l’impianto idranti senza la riserva ed il gruppo di pompaggio. Rispetta la normativa?

    • Risposta a Sandro:
      L’impianto idrante è obbligatorio nelle autorimesse site al primo piano interrato con più di 50 autoveicoli, e in quelle dal secondo piano interrato con più di 30 autoveicoli. In questi casi l’impianto idranti deve essere progettato e realizzato in consomità alla UNI 10779/2007, che richiede appunto sia la riserva idrica che il gruppo di pressurizzazione per garantire portata e prevalenza.

    • Risposta a Luca:
      Dipende dal locale da proteggere. Per locali tecnici con impianti elettrici (motore ascensore, contatori enel) si possono usare estintori ad anidride carbonica (CO2) o polvere, mentre per i corridoi di manovra estintori a polvere oppure a schiuma.

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