Il 07/08/2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sulle modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e sulla documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Dal 27/11/2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo decreto che sostituisce il DM 04/05/1998, e specifica anche l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regolamenta i contenuti ed i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
– istanza della valutazione dei progetti;
– segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
– istanza di deroga;
– istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
– istanza di verifica in corso d’opera;
– istanza di voltura.

2 Comments

  • Silvia

    Le certificazioni e dichiarazioni per i Vigili del Fuoco possono essere firmate anche da un qualsiasi tecnico abilitato.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Silvia:
      NO. Le certificazioni e dichiarazioni allegate alle istanze da presentare ai Vigili del Fuoco (scia, rinnovo, deroga) devono essere firmate da un professionista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno, che ha seguito un corso d’aggiornamento di 120 ore e superato un esame finale.

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