Il nuovo codice antincendio diventa obbligatorio. Il DM 95/2019 ha modificato il DM 03/08/2015 (nuovo codice di prevenzione incendi) eliminando dal 20/10/2019 il periodo transitorio (circa 4 anni) di applicazione volontaria del codice, durante la quale era possibile progettare le attività antincendio con la vecchia norma (DM 10/03/1998) oppure con la nuova (DM 03/08/2015). È stato inoltre ampliato il campo d’applicazione del nuovo codice alle attività n. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 69 (locali adibiti ad esposizione e vendita), 72 (edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche) e 73 del DPR 151/2011.

Il nuovo codice diventa quindi obbligatorio per tutte quelle attività di nuova realizzazione che non sono normate. Negli interventi di modifica di attività esistenti (dotati di precedenti autorizzazioni) possono essere ancora applicati i vecchi criteri generali (DM 10/03/1998). Infine il codice resta una possibilità per quelle attività normate che hanno la loro regola tecnica verticale (RTV).

2 Comments

    • Risposta a Mattia:
      Il DM 03/08/2015 è complesso, ma è proprio questa articolazione che permette all’ingegnere di effettuare una progettazione di prevenzione incendi specifica, scegliendo di volta in volta le soluzioni progettuali più adeguate all’attività del suo cliente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.