Il DLgs 192/2005, come modificato dal DPR 59/2009, definisce gli obblighi da rispettare ai fini del contenimento dei consumi energetici per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati (art. 3 co. 1 lett. a) (Obblighi consumi energetici nuovi edifici).

Nel caso di nuove costruzioni si procede, in sede progettuale alla determinazione dei seguenti parametri ed alla verifica dei limiti imposti (all. I art. 11 co. 1):

a) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi);

b) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico;

c) trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio.

Il progettista termo-tecnico, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione verificano (all. I art. 11 co. 9):

a) l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate;

b) il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale ed il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali;

c) la ventilazione naturale dell’edificio;

Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2 al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni (all. I art. 11 co. 10).

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