L’articolo 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 192/2005 obbligava di allegare, nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata; inoltre nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica doveva essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso (Obbligo dotazione attestato di certificazione energetica).

Il DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, ha soppresso l’obbligo (articolo 35) di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, ed in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
Sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, che prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di cessione (definitiva o in locazione) dell’immobile.

Comunque, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, sussiste ancora l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato di certificazione energetica, secondo le seguenti scadenze:
– dal 01/07/2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
– dal 01/07/2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
– dal 01/07/2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

L’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana).

47 Comments

  • Giuseppe Pigatto

    Buon giorno, possiedo la quota di una casa di villeggiatura ed il resto delle quote è posseduto dai miei fratelli e mio padre. Io desidero vendere ai miei fratelli la mia quota con monetizzazione e un altro mio fratello è disposto a cederla senza monetizzazione. Un terzo fratello dice che non posso pretendere soldi ma devo solo cederla in quanto l’altro mio fratello non vuole monetizzare. Corrisponde al vero? Non posso in alcun modo pretendere che la mia quota mi venga pagata?

    Grazie.

    Giuseppe

    • Risposta a Giuseppe Pigatto:
      Le suggerisco di rivolgersi ad un notaio per una risposta certa, non è il mio campo di competenza.
      In linea generale se una delle parti monetizza non si può procedere con un atto di donazione. Si potrebbe fare un atto di divisione in cui le parti che non monetizzano dichiarano di aver ricevuto in altro modo la loro quota.

  • Francesco

    Devo vendere 1/16 di un immobile (degli anni 50 con riscaldamento ) indivisibile a mio fratello , devo produrre il certificato energetico?

  • Sylvie

    Mio zio morto lascia sua moglie senza testaments quindi subentriamo noi eredi Di zio fratello Di Mio padre Mia Zia vuole procedere allô scioglimento Della comunione feu béni ci chede Di presentare il certificato APE volevo sapere se siamo noi eredi Di una parte minore d’El eredita Che dobiamo fornirlo e pagarlo grazie

    • Risposta a Sylvie:
      Il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione di unità immobiliari. Naturalmente nel caso di donazioni spesso sono gli eredi che si occupano dell’adempimento.

  • Giovanna

    Buonasera,
    sono in comunione ereditaria con madre e sorella su un immobile lasciatoci dal papà: mia sorella vuole propormi di rilevare sua quota di immobile; la certificazione energetica è obbligatoria in fase di proposta (immobile, costruito negli anni 70, ne è sprovvisto)? Se lo è, è a suo onere produrre la certificazione?
    E’ a suo onere la certificazione sullo stato degli impianti?
    Posso pretendere di aver visione delle certificazioni in fase di proposta da parte sua o sono obbligata ad accettare (o rifiutare) la proposta a prescindere dall’esistenza delle certificazioni?
    Inoltre l’immobile (lasciato a mio padre da un suo zio in eredità), dal momento in cui mio padre lo ha acquisito, ha un terreno che da visura catastale risulta maggiore che allo stato dei fatti (lo zio aveva ceduto al confinante, in amicizia, parte del terreno, ma questa cessione è stata “informale” e mai riportata al catasto o con atto notarile): cosa si deve fare? E’ mia sorella, che vuole vendere la sua quota, a doversi occupare anche di questo, o può imporre a me e mia madre, come coeredi, di occuparci di mettere a posto tutta la documentazione (certificazioni comprese), sebbene sia lei l’unica a voler cedere la sua quota (o a minacciare cause giudiziarie per scioglimento comunione)?
    Grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giovanna:
      Il certificato energetico (costo 200 circa) è obbligatorio, essendo una compravendita, ed è a carico del venditore. Per quanto riguarda la certificazione dello stato degli impianti (costo 900 circa), penso sia a carico di tutti i proprietari, ma l’acquirente può acquistare anche senza.

  • GIANNA DEMARTIS

    Buongiorno.
    Ho ereditato un appartamento da mia madre al 50% con mia sorella che ci vive da anni.
    Vorrei proporle di rilevare la mia quota e quindi acquisire l’ intera proprietà.
    E’ necessaria l’ APE?
    Grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Gianna Demartis:
      SI. Poiché in questo caso si tratta di una vera e propria compravendita a titolo oneroso, anche se ciò avviene tra parenti.

  • Gianni Moretti

    Buonasera Ing. Fratini,
    io e i miei fratelli dobbiamo fare una divisione ereditaria di beni lasciati da mia madre deceduta. Tra i beni c’è anche un appartamento di 120 mq., sito in un palazzo costruito nel 1972 nelle Marche e privo di certificato energetico, con tutte le utenze attive e riscaldamento funzionante, con caldaia autonoma. Poiché tra le varie quote ci sarà disparità, non essendo divisibili i beni in parti uguali, dovremo fare dei conguagli in denaro. Avremo bisogno del certificato energetico?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Gianni Moretti:
      SI. L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio, altrimenti si rischiano sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro.

  • Giovanna

    Buona sera, io vorrei acquistate da mia zia la sua quota di un immobile del quale sono comproprietaria. Siccome lei vende a me l’onere per la certificazione energetica e’ a suo carico?
    Grazie per l’attenzione e la cortese risposta.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giovanna:
      L’obbligo della predisposizione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è a carico del venditore.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Alessia:
      Il servizio è gratuito. L’intento è quello di far orientare l’utente nell’intricato modo delle autorizzazioni e degli obblighi normativi.

  • Geom. Serena

    Buongiorno, vorrei un’informazione in merito alla certificazione energetica se necessaria per la divisione ereditaria e successiva successione ereditaria.
    Grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Geom. Serena:
      Non mi risulta che la divisione ereditaria e la successione, essendo passaggi di proprietà a titolo non oneroso, richiedano l’attestato di prestazione energetica.

  • Luciano

    E’ obbligatoria lacertivicazione energetica per il trasferimento di una quota indistinta di un fabbricato, derivata da una successione?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luciano:
      Se il trasferimento dell’immobile è oneroso l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio.

  • Ing. Andrea

    Buongiorno.
    Avrei un quesito da porre:
    in seguito a lavori di fusione di due piccoli negozi in un’unica unità è stato sostituito il vecchio impianto multispil con un nuovo impianto multispilit in pompa di calore ed in più è stato installato un recuperatore di calore per immettere nel locale aria esterna di ricambio. E’ necessario redarre un ACE?
    Grazie mille.

    • L'esperto

      Risposta ad Ing. Andrea:
      Dipende dalla norma regionale di riferimento. In questi casi nel Lazio l’ACE non è richiesto. E’ obbligatorio se la fusione è avvenuta contestualmente ad una ristrutturazione straordinaria e totale dell’immobile e delle sue strutture disperdenti perimetrali che ha appunto modificato la classe energetica.

  • marta

    Buongiorno,volevo sapere se posso ritenere nullo un contratto d’affitto stipulato ad Asciano (si) senza certificazione energetica.grazie

    • L'esperto

      Risposta a Medamarta:
      NO. Nel caso di locazione, la consegna dell’attestato energetico si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis del DLgs 192/2005 aggiornato dall’articolo 13 comma 1 decreto legislativo 28/2011.

    • L'esperto

      Risposta a Marta:
      NO. Nel caso di locazione, la consegna dell’attestato energetico si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dell’articolo 6 comma 2-bis del DLgs 192/2005 aggiornato dall’articolo 13 comma 1 decreto legislativo 28/2011.

  • Fabio

    A proposito di donazioni e divisioni non ho precisato che gli immobili in questione sono in Liguria, e nel Regolamento regionale n.1 del 22 gennaio 2009 (titolo I – art.2) divisioni e donazioni NON compaiono nei 4 casi di esclusione dall’obbligo di redigere un ACE. Il fatto che la casistica non sia menzionata implica che per essa sussista questo obbligo? Grazie infinite

    • L'esperto

      Risposta a Fabio:
      L’obbligo di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sussiste solo se chiaramente indicato nel Regolamento regionale, in caso contrario è lecito riferirsi alla legislazione nazionale cogente che impone la redazione di tale documento solo per compravendite immobiliari a titolo oneroso.

  • Fabio

    Buongiorno a tutti, un quesito veloce: devo trasferire alcune proprietà immobiliari tramite divisioni e donazioni, in questo caso non è necessario redigere gli ACE vero? Grazie e mi scuso per l’eventuale ridondanza

    • L'esperto

      Risposta a Fabio:
      L’Attestato di Certificazione Energetica “ACE” è obbligatorio nel caso di trasferimenti a titolo oneroso delle unità immobiliari, quindi non è necessario per le successione ereditarie e le donazioni, ai sensi dell’articolo 6 comma 1-bis del Decreto Legislatvio 192/2005 aggiornato dalla Legge 56/2010.

  • Ferdinando

    Buongiorno avrei bisogno di una precisazione , devo cedere il 50% di un’immobile all’altro comproprietario devo necessariamente provvedere alla certificato di attestazione energetica? Essendo una vendita tra parenti di un immobile 2^ casa priva di riscaldamento si puo prevedere una semplice autocertificazione ?
    Saluti grazie

    • L'esperto

      Risposta a Ferdinando:
      SI. Qui vale lo stesso discorso fatto per Fulvio. L’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) è obbligatorio perchè si tratta di trasferimenti a titolo oneroso dell’immobile.

  • Fulvio

    Buongiorno,
    devo redigere l’ACE anche nel caso ceda in compravendita a mia moglie metà della casa in cui abbiamo la residenza?
    Grazie e cordiali saluti

    • L'esperto

      Risposta a Fulvio:
      SI. L’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) è obbligatorio per tutti i trasferimenti a titolo oneroso dell’immobile.

  • vale

    salve devo acquistare un appartamento a taranto privo di riscaldamento e di climatizzatori che dovrò poi ristrutturare il notaio ha chiesto al proprietario l’ ACE ma è obbligatorio farlo?

    • L'esperto

      Risposta a Vale:
      L’ACE è obbligatorio.
      In realtà esistono due indicazioni normative contrastanti, il DM 26/06/2009 che permette l’autocertificazione ed il D.Lgs. 28/2011 che obbliga la presenza dell’attestato di certificazione energetica per il trasferimento oneroso dell’immobile.

      La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili per il riscaldamento e raffrescamento), e la redazione dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione a questa buon comportamento.

      Il D.Lgs 28/2011 introduce il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del dlgs 192/2005 (inserito a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano che prescrive l’inserimento negli atti di compravendita e di locazione di un’apposita clausola sulla certificazione energetica dei fabbricati, ricollocando tale aspetto al centro della fase circolatoria degli immobili.

  • Stefano D'Avanzo

    Buongiorno,

    Desidero sapere se è necessario avere l’ACE per un appartamento di circa 120 mq. che i proprietari stanno cercando di vendere. Preciso che l’appartamento è sprovvisto di riscaldamento. Grazie

    • L'esperto

      Risposta a Stefano D’Avanzo:
      In caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile è obbligatorio redigere l’ACE, ma non è necessario allegare l’Attestato di Certificazione Energetica all’atto di compravendita.

  • Adriano Mancuso

    Buon giorno, volevo sapere se l’ACE del tecnico, deve essere consegnato solo al proprietario o deve essere anche inoltrato agli uffici ENEA in caso di compravendita. Ma se il tecnico ha conseguito il corso e non è iscritto all’elenco dei certificatori, può redige il certificato, ma dove si può scaricare il modulo della certificazine energetica da compilare?

    Grazie saluti

    • L'esperto

      Risposta ad Adriano Mancuso:
      In caso di compravendita l’ACE deve essere consegnato al nuovo proprietario dell’immobile.
      L’elenco dei certificatori non vige in tutte le regioni italiane, ad esempio nel Lazio non è ancora presente.

  • SILVIO MARCHESI

    volevo sapere se per la vendita di un appartamento in lombardia è necessario produrre l’attestato di certificazione energetica anche se il compratore non è interessato. il compratore infatti conosce perfettamente l’appartamento che va ad acquistare avendo già acquistato uno nello stesso edificio.

    • L'esperto

      Risposta a Silvio Marchesi:
      Si, l’ACE è necessario! Infatti la Regione Lombardia con la DGR VIII/8745 ha reintrodotto in maniera esplicita questo obbligo:
      – dal 1° luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
      – dal 1° luglio 2010 per contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

      Sono escluse dall’applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:
      – gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
      – i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali;
      – i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
      – gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
      – per quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
      – quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.

  • Luca Bastianello

    Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione. Mi è stato consegnato l’A.C.E. ma, a mio avviso, esso è stato redatto in modo standard per tutte le unità del condominio. In particolare non si fa alcun riferimento alla dotazione di caldaia a condensazione e di riscaldamento a pavimento che sono presenti nel mio appartamento.
    Possono tali elementi modificare la classe energetica? A chi mi devo rivolgere per eventuali variazioni?

    • L'esperto

      Risposta a Luca Bastianello:
      Sull’attestato di certificazione energetica (ACE) non sono riportati tutti i dati, ma solo alcuni risultati. Se fatto bene, la valutazione energetica avrebbe dovuto tener conto della caldaia a condensazione e dell’impianto di riscaldamaneto a pavimento, attraverso la scelta di specifici coefficienti di rendimento (maggiori rispetto ad una caldaia standard) del generatore di calore, della sua distribuzione e del controllo di temperatura. Maggiori dati sono riportati sulla relazione tecnica, se allegata. Dovrebbe far redigere un nuovo attestato energetico da un tecnico.

  • Lorenzo Spada

    Buongiorno,
    vorrei sapere se è necessario avere l’ACE nel caso di vendita di un immobile costruito nel 1978 chiaramente dotato di impianto di riscaldamento.

    grazie

    • L'esperto

      Risposta a Lorenzo Spada:
      Attualmente vige l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs 192/2005 per le compra-vendite, mentre non è necessario allegarlo all’atto di rogito, infatti il comma 3 articolo 6 del DLgs 192/2005 è stato abrogato dal comma 2-bis articolo 35 della Legge 133/2008.

      Risposta: Si! L’attestato ACE è obbligatorio.

  • Arch. Michele

    Buongiorno…avrei bisogno di una precisazione. Un mio cliente ha un edificio
    industriale di 1500 mq a Padova, con 150 mq di annessi uffici. L’edificio
    industriale è privo di riscaldamento, a parte gli uffici. Come ci si deve
    comportare in questo caso per la certificazione energetica?
    Va fatta solo sugli uffici…o su tutto l’edificio. Nel qual caso di tutto
    l’edificio, come si deve procedere?

    • L'esperto

      Risposta ad Arch. Michele:
      Non ha senso una relazione di certificazione energetica in un locale privo di riscaldamento, dove non c’è consumo di energia, infatti la Legge 10/1991 parla di “uso razionale dell’energia e risparmio energetico” così come il DLgs 192/2005 è applicato al “rendimento energetico nell’edilizia”.
      Conclusioni: A mio parere è sufficiente il certificato energetico sugli uffici.

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