La Legge Regionale 21/2009 definisce le misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale (Piano Casa Lazio).

Queste misure (art. 2 co. 1) si applicano agli interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, sia stata presentata al comune la dichiarazione di ultimazione dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001, ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente, ivi compresi gli edifici per i quali intervenga il rilascio del titolo edilizio abilitativo in sanatoria, con esclusione degli edifici abusivi e degli immobili con vincoli paesaggistici (DLgs 42/2004).

In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti, sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo, interventi di ampliamento (art. 3 co. 1), nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento, per gli edifici a destinazione residenziale, uni-plurifamiliari, e di volumetria non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati;
b) 10 per cento per gli edifici a destinazione non residenziale per l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato, di superficie non superiore a 1000 metri quadrati, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni.

Gli ampliamenti sono consentiti soltanto:
a) in adiacenza al corpo di fabbrica dell’edificio, con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’articolo 3 comma 1 lettera f) della Legge Regionale 13/2009 (recupero sottotetti);
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla normativa vigente;
c) in relazione alle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.

Gli ampliamenti sopraindicati devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 192/2005; i requisiti energetici sono documentati nel certificato energetico.

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