Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Dicembre 2013 (Anno X – Numero 11) intitolato “Rinnovabili nei nuovi edifici”.

Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi dovuti al riscaldamento, alla produzione di acqua calda sanitaria, all’elettricità ed al raffrescamento, come indicato nel DLgs 28/2011. Ma quali sono le percentuali di energia che si devono garantire con le fonti rinnovabili? E come si traducono in termini pratici?

Cosa sono le fonti rinnovabili?
Le fonti rinnovabili sono l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, la biomassa, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas, insomma le fonti diverse dai combustibili fossili quali il petrolio, il gas metano ed il carbone.

Quando sono obbligatorie?
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili. L’inosservanza di questo obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Nelle zone ricadenti nel centro storico, per evidenti motivazioni tecniche, le soglie percentuali richieste sono dimezzate. Queste disposizioni non si applicano agli edifici espressamente vincolati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, visto che tali prescrizioni possono implicare un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici.

Quali sono le percentuali da rispettare?
Il 50% dell’energia necessaria per la produzione d’acqua calda sanitaria deve essere coperta tramite il ricorso all’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, un ulteriore percentuale dell’energia consumata dall’edificio (per l’acqua calda, il riscaldamento e il condizionamento) deve provenire da fonti rinnovabili:
– il 20% se il titolo edilizio è richiesto dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– il 35% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– il 50% se il titolo edilizio è richiesto dal 01/01/2017.
Non è possibile installare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica.

Quanta energia elettrica per ogni edificio?
Il DLgs 28/2011 obbliga la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica, ed in particolare per ogni 100 m2 di superficie in pianta dell’edificio devono essere installati almeno questo numero di pannelli solari fotovoltaici:
– n. 5 pannelli (1,2 kW ) dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
– n. 6 pannelli (1,5 kW ) dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
– n. 8 pannelli (2,0 kW ) dal 01/01/2017.

Quanti pannelli fotovoltaici e termici servono?
L’appartamento di un edificio realizzato nel 2015 in classe energetica C avrà un consumo di energia totale pari a circa 7.600 kWh/anno, ciò significa che dovranno essere previsti impianti da fonte rinnovabile per produrre 3.660 kWh/anno, che in termini pratici corrisponderebbero a n. 7 pannelli solari fotovoltaici (10 m2 pari a 1.800 kWh/anno) e n. 2 pannelli solari termici (4 m2 pari a 1860 kWh/anno) per ogni unità immobiliare del fabbricato. Questi dovranno essere disposti sui tetti degli edifici, aderenti o integrati nella coperutra, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di impossibilità tecnica ad ottemperare a tali disposizioni, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore del 25% rispetto al limite di legge obbligatorio ai sensi del DLgs 192/2005.

Aggiornamento sulle detrazioni fiscali!
E’ stata appena pubblicata la legge di stabilità che proroga fino al 31/12/2014 l’Ecobonus, cioè le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il bonus decresce al 50% nel 2015 fino a tornare al 36% nel 2016. Nei condomini le spese sostenute fino al 30/06/2015 saranno detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30/06/2016 usufruiranno del bonus al 50%.
E’ prorogata a tutto il 2014 anche la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e sul bonus mobili. Le spese sostenute nel 2015 saranno agevolate con una detrazione fiscale del 40%. Nel 2014 e nel 2015 il tetto di spesa agevolabile resterà fermo a 96.000 euro. A partire dal 2016 il bonus tornerà invece all’aliquota ordinaria del 36% e il tetto di spesa scenderà a 48.000 euro.

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