L’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010 (manovra economica), a decorrere dal 01/07/2010, ha introdotto l’obbligo per le banche e le Poste Italiane SpA, destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% e del 55%, di operare una ritenuta fiscale del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento (Ritenuta 10% su detrazioni 36% e 55%).

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento prot. 94288/2010 che regola le procedure operative per da seguire per l’esecuzione delle ritenute alla fonte, infatti le banche e le Poste Italiane SpA sono tenute ai seguenti adempimenti:
1. versare la ritenuta utilizzando l’apposito codice tributo;
2. certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Per il contribuente che effettua il bonifico, quindi, non è previsto nessun ulteriore onere: dovrà effettuare i bonifici indicando gli estremi fiscali del beneficiario e dell’ordinante, come già previsto attualmente.

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  • Giovanni Sorrentino

    Bonus 55% risparmio energetico 2011:
    1) Per la formitura e posa in opera del cappotto termico l’iva è al 10% ?
    2) Nelle fatture deve essere specificato costo manodopera e materiali?
    3) Per ottenere l’iva agevolata del 10% bisogna bisogna presentare una dichiarazione alla ditta che esegue i lavori?

    • L'esperto

      Risposta a Giovanni Sorrentino:
      Qui di seguito le rsiposte alle tre domande.
      1) può consultare a questo indirizzo web un articolo sull’IVA al 10% per manutenzioni straordinarie;
      2) il DL 70/2011 (decreto sviluppo) con l’articolo 7, comma 2, lettera r) ha abrogato l’articolo 1, comma 19, della Legge 244/2007, e pertanto ha eliminato l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera utilizzata nell’intervento. Tale indicazione in fattura non è più richiesta neppure per fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, come chiarito dalla C.M. n.12/E del 19/02/2008 (uscirà un articolo a breve su questo argomento);
      3) può consultare questi altri due miei articoli sull’argomento:
      IVA agevolata 10 % sulle manutenzioni;
      IVA 10% su beni significativi.

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