Il DLgs 192/2005 all’art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore richiede solamente il rispetto delle seguenti condizioni:

 a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico maggiore del valore limite;

 b) le nuove pompe di calore elettriche abbiano un rendimento utile maggiore del valore limite;

 c) siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali;

 d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l’aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento;

 e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione;

 f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione.

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