Istruttoria per agibilità

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, come stabilito dal DPR 380/2001 articolo 25, segue queste fasi:
– entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il proprietario è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della necessaria documentazione:
– lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990.
– entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di agibilità, il competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione della pratica;
– trascorso inutilmente questo termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.

L’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie è possibile se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Il termine dell’istruttoria può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Richiesta certificato agibilità – abitabilità

La domanda intesa al rilascio del certificato di agibilità (ex abitabilità), ai sensi del DPR  425/1994, deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. richiesta di accatastamento dell’edificio (oppure accatastamento), sottoscritta dal richiedente, che lo sportello unico, successivamente al ricevimento, dovrà provvedere a trasmettere al catasto (art. 25, comma 1, lett. a);
  2. dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il privato attesta che l’opera è conforme a quella prevista nel progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25, comma 1, lett. b). La dichiarazione proviene dallo stesso richiedente e quindi dal titolare del permesso di costruire ovvero dal presentatore della denuncia, dai loro successori o aventi causa (e non più dal direttore dei lavori come in precedenza);
  3. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici a uso civile alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c);
  4. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli edifici a uso civile alla normativa in materia di contenimento di consumo di energia negli edifici a uso civile ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove richiesto dalla normativa, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti (art. 25, comma 1, lett. c);
  5. nel caso della realizzazione delle opere in cemento armato, normale e precompresso e a struttura metallica, il richiedente dovrà altresì allegare alla richiesta una copia del certificato di collaudo statico. Ciò, tuttavia, solamente quando all’adempimento non abbia già provveduto il collaudatore dei lavori (al quale il comma 7 dell’art. 67 assegna il compito della trasmissione allo sportello unico);
  6. dichiarazione, resa dal tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, laddove non già in possesso dello sportello unico (art. 25, comma 3, lett. d).