Novità Detrazioni edilizie – Cessione del credito

A Giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulle detrazioni fiscali previste in caso di lavori di ristrutturazione edilizia. La novità maggiore è la cessione del credito per gli interventi su parti comuni. L’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’articolo 16-bis del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Il beneficio fiscale inziale consisteva in una detrazione fiscale dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per i lavori, fino a un ammontare complessivo massimo di 48.000 euro per unità immobiliare. Attualmente, per le spese effettuate fino al 31/12/2017 la detrazione è aumentata al 50%, con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. La legge di bilancio 2017 ha prorogato anche il bonus mobili, il cosiddetto sismabonus (fino all’85%), e l’acquisto del box. Link della Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Detrazione 55%: OK per i portoni d’ingresso

La circolare 21/E del 23/04/2010 dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Legge 244/2007), precisa che la detrazione del 55% è ammissibile per le spese di sostituzione di portoni d’ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, purché risulti delimitare l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, nel pieno rispetto degli indici di trasmittanza termica delle finestre (Detrazione 55%: OK per i portoni d’ingresso).

L’articolo 1, comma 345, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) includeva fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55% delle spese sostenute, solo la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, ma da ultimo il DPR 59/2009 ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica, in particolare l’articolo 4, comma 4, lett. c), dispone che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192) …”.

I pertinenti limiti di trasmittanza termica applicabili dal 01/01/2010, per l’accesso alle detrazioni del 55% indicati nel DM 11/03/2008 coordinato con il DM 26/01/2010, sono riportati qui sotto:
A – 3,7
B – 2,4
C – 2,1
D – 2,0
E – 1,8
F – 1,6