Condominio e contabilizzazione

Il condominio deve predisporre un sistema di contabilizzazione del calore entro il 31/12/2016 per suddividere i consumi di riscaldamento e produzione d’acqua calda sanitaria in maniera equa tra i condomini. In questo senso è consigliabile seguire la seguente procedura:
1. l’amministratore informa l’assemblea dell’obbligo di legge, magari con l’assistenza di un tecnico di fiducia;
2. i condomini decidono di incaricare un tecnico redigere il progetto dell’impianto di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
3. in base al capitolato si richiedono le offerte ai potenziali installatori;
4. scelto l’installatore, ci sarà l’esecuzione delle opere sull’impianto termico;
5. è consigliabile che il progettista segua i lavori, effettui un controllo ad opere ultimate ed infine intervenga in almeno un’assemblea, insieme all’installatore, per spiegare a tutti i condomini come funzionano i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione installati;
6. l’amministratore deve esigere che tutta la documentazione di progetto e di installazione sia completata e consegnata;
7. i condomini devono pretendete di avere una copia della documentazione che riguarda il loro appartamento, poiché il sistema sia trasparente;
8. durante il primo anno di contabilizzazione è bene fare una lettura a metà stagione per avere un’idea della spesa risultante e poter eventualmente correggere il proprio comportamento prima del calcolo finale dei costi di gas. Negli anni successivi non sarà più necessario aver letture intermedie.

Informativa per gli Amministratori di Condominio

In occasione di un “accesso agli atti” presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, su incarico di un importante studio di amministratori di Condominio di Roma, è emerso che le attività prive del certificato di prevenzione incendi sono numerose.
Ben conoscendo la gravità delle sanzioni civili e penali (D.Lgs. 758/1994) cui deve far fronte il responsabile della struttura, abbiamo ritenuto utile ed opportuno, da una parte, diffondere un’informativa gratuita su questo delicato argomento e dall’altra renderci disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario al riguardo.
Vige purtroppo, la malsana consuetudine di incaricare il tecnico quando oramai l’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco ha avuto luogo, ed il relativo verbale è già stato trasmesso alla magistratura, la quale a sua volta dà corso al procedimento penale, con tutte le ricadute che ciò implica, prima fra tutte quella legata alla necessità di formare un collegio di difesa, senza considerare che l’attività va comunque messa a norma ed in aggiunta va pagata una salata sanzione pecuniaria.
Alle stesse conseguenze si giungerebbe qualora fosse la Polizia Municipale, la ASL o qualsiasi altro ufficiale pubblico, anche nel corso di controlli di altro genere, ad evidenziare l’assenza della SCIA o del Certificato di Prevenzione Incendi.
È quindi di vitale importanza rilevare che l’esercizio di tutte le attività di seguito elencate, di cui l’amministratore di condominio è, secondo la legge, diretto responsabile, richiede l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco:
– Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW;
– Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2;
– Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.